Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa nazionale – Internal Governance

Composizione e funzionamento del CDA per le banche meno significative

Orientamenti Banca d’Italia

Banca d’Italia ha pubblicato, il 29 novembre 2022, il documento dal titolo “Orientamenti della Banca d’Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI”.

Tale documento illustra le buone prassi osservate o suggerite dagli esiti dell’indagine tematica condotta da Banca d’Italia nel 2020 relativa gli assetti di governo societario delle banche meno significative (“Less Significant Institutions” – “LSI”) e focalizzata su composizione e funzionamento dei board.

Gli Orientamenti, nello specifico, forniscono indicazioni relativamente allacomposizione e organizzazione del Consiglio di Amministrazione(cd. CdA o “Board”) e al funzionamento del CdA.

Con riferimento alla composizione e organizzazione del CdA, Banca d’Italia fornisce Orientamenti relativi alla diversificazione nella composizione del Board (in termini di competenze e genere), al limite del numero di mandati che possono essere ricoperti dai consiglieri, alla pianificazione della successione delle figure apicali e alla formazione/aggiornamento dei consiglieri.

Per quanto riguarda le aspettative di vigilanza relative al funzionamento del CdA, queste riguardano in particolare l’organizzazione delle riunioni, la consapevolezza dei rischi associati al business e i rapporti tra il CdA e i responsabili delle funzioni di controllo, il ruolo del Comitato rischi, il ruolo del Presidente del Cda, l’accuratezza e il dettaglio dei verbali, l’approvazione del piano strategico da parte del Board, il monitoraggio del rischio di execution e dell’implementazione del Piano strategico.

Banca d’Italia si aspetta che il Board degli enti meno significativi si concentri sul rispetto dei presenti Orientamenti e, di conseguenza, adotti le specifiche azioni atte a migliorare rapidamente le proprie prassi alla luce dei profili di governance osservati.

Infine, l’Autorità ha comunicato che nel prossimo documento di autovalutazione del CdA – da trasmettere Banca d’Italia entro tre mesi dalla pubblicazione dei presenti Orientamenti – occorrerà dare evidenza delle misure adottate per implementare le prassi di vigilanza illustrate dal presente documento.

Orientamenti della Banca d’Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI

Normativa nazionale – Antiriciclaggio

Gestione della conformità e responsabile AML

Comunicazione Banca d’Italia

Banca d’Italia, in data 25 novembre 2022, ha comunicato all’Autorità Bancaria Europea (EBA) di conformarsi agli “Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo del responsabile antiriciclaggio” pubblicati nelle lingue ufficiali dell’Unione europea il 23 settembre 2022.

L’Autorità, inoltre, ha comunicato che, per il recepimento di tali Orientamenti, modificherà le proprie “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio” del 26 marzo 2019 le quali, in ogni modo, risultano già in larga misura conformi agli Orientamenti.

Fino alla pubblicazione e all’entrata in vigore delle modifiche sopra menzionate, gli intermediari bancari e finanziari dovranno continuare ad applicare le Disposizioni attualmente in vigore.

Attuazione degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità

Normativa nazionale – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR

Esenzione delle imprese di investimento dai requisiti di liquidità

Nota di Banca d’Italia

Banca d’Italia ha pubblicato, il 30 novembre 2022, una Nota con cui comunica di dare attuazione agli “Orientamenti EBA sui criteri per esentare le imprese di investimento dai requisiti di liquidità conformemente all’articolo 43, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2019/2033”, tradotti nelle lingue ufficiali dell’Unione europea a settembre 2022.

Si tratta in particolare degli Orientamenti elaborati da EBA ai sensi dell’articolo 43 “Requisito di liquidità” del Regolamento (UE) 2019/2033 sui requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. “IFRInvestment Firms Regulation”) che, insieme alla Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. “IFDInvestment Firms Directive”), costituisce il quadro normativo e di vigilanza prudenziale per le imprese di investimento.

Nello specifico tali Orientamenti precisano ulteriormente i criteri che le Autorità competenti possono prendere in considerazione nell’esentare dal requisito di liquidità le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse.

Le imprese di investimento destinatarie sono le SIM che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse, cd. SIM di classe 3, (di cui all’art. 12, paragrafo 1, del Regolamento IFD) e le succursali italiane di imprese di paesi terzi equiparate alle SIM di classe 3.

Gli Orientamenti sono applicabili dal 30 novembre 2022.

Nota n. 29 del 30/11/2022. Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea “sui criteri per esentare le imprese di investimento dai requisiti di liquidità conformemente all’articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033” (EBA/GL/2022/10).

Normativa europea – Regolamento EMIR

Soglie di compensazione derivati OTC e garanzie reali

Regolamenti delegati

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 novembre 2022 sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti:

  • il “Regolamento delegato (UE) 2022/2310 della Commissione del 18 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC”; e
  • il “Regolamento delegato (UE) 2022/2311 della Commissione del 21 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali”.

Si tratta di due Regolamenti delegati adottati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 10 “Controparti non finanziarie” e dell’articolo 46 “Requisiti in materia di garanzie” del Regolamento EMIR (Regolamento (UE) n. 648/2012) sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

Nello specifico il Regolamento delegato (UE) 2022/2310 modifica il Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 relativo agli accordi di compensazione indiretti, all’obbligo di compensazione, al registro pubblico, all’accesso alla sede di negoziazione, alle controparti non finanziarie e alle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.

Le modifiche riguardano l’articolo 11 “Soglie di compensazione” e sono volte ad adeguare la soglia attuale per i derivati su materie prime all’aumento dei prezzi delle materie prime stesse; precisamente il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in derivati OTC su materie prime viene modificato da 3 miliardi di euro a 4 miliardi di euro.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2311, invece, modifica il Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 relativo ai requisiti per le controparti centrali.

Le modifiche riguardano l’articolo 39 “Strumenti finanziari”, l’articolo 62 “Entrata in vigore e applicazione” e l’Allegato I “Condizioni applicabili agli strumenti finanziari, alle garanzie bancarie e all’oro considerati garanzie altamente liquide” e sono volte a prevedere che – fino al 29 novembre 2023 – le garanzie emesse o garantite da enti pubblici che soddisfano le condizioni di cui all’Allegato I sono considerate altamente liquide dalle CCP. La finalità è quella di ampliare temporaneamente l’insieme delle garanzie reali ammissibili a disposizione dei partecipanti diretti non finanziari per contenere le tensioni in materia di liquidità osservate sui mercati dei derivati su prodotti energetici.

I Regolamenti delegati sono in vigore dal 29 novembre 2022 e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2022/2310 del 18 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC

Regolamento delegato (UE) 2022/2311 del 21 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE)n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali

Normativa europea – Disciplina prudenziale / CRR II

Sottostanti esotici e strumenti che comportano rischi residui

Regolamento delegato

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 novembre 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/2328 della Commissione del 16 agosto 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i sottostanti esotici e gli strumenti che comportano rischi residui ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui”.

Si tratta, in particolare, del Regolamento delegato adottato ai sensi dell’articolo 325 duovicies Requisiti di fondi propri per i rischi residui” introdotto nel Regolamento n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

Il Regolamento delegato fornisce specificazioni riguardanti:

  • sottostanti esotici;
  • gli strumenti che comportano rischi residui; e
  • gli strumenti che si presume non comportino rischi residui.

Il Regolamento delegato entra in vigore il ‎ 19‎ ‎dicembre‎ ‎2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2022/2328 della Commissione del 16 agosto 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i sottostanti esotici e gli strumenti che comportano rischi residui ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui

Normativa europea – Regolamento Benchmark

Amministratori degli indici di riferimento

Norme tecniche di regolamentazione ESMA

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato, il 28 novembre 2022, i seguenti Provvedimenti relativi agli amministratori degli indici di riferimento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 (cd. Benchmark Regulation):

  • Final Report. Review of the RTS on the form and content of an application for recognition under the Benchmarks Regulation”; e
  • Consultation Paper. Review of the RTS on the information to be provided in an application for authorisation and registration under the Benchmarks Regulation”.

Il primo documento è la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) riguardante la revisione del Regolamento delegato (UE) 2018/1645 relativo al riconoscimento di un amministratore ubicato in un paese terzo.

In particolare, ESMA propone di inserire nel Regolamento delegato (UE) 2018/1645 un nuovo articolo relativo alle informazioni che devono essere fornite per le diverse tipologie di indici di riferimento dall’amministratore ubicato in un Paese terzo che intende essere riconosciuto nell’Unione.

Il final report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.

Il secondo documento, invece, è una bozza di RTS attraverso la quale ESMA propone modifiche al Regolamento delegato (UE) 2018/1646 relativo all’autorizzazione e alla registrazione di un amministratore di indici di riferimento.

In particolare, ESMA propone di inserire nel Regolamento delegato (UE) 2018/1646 un nuovo articolo relativo al formato elettronico della domanda di autorizzazione e registrazione come amministratore di indici.

Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 31 gennaio 2023.

Final Report Review of the RTS on the form and content of an application for recognition under the Benchmarks Regulation

Consultation Paper Review of the RTS on the information to be provided in an application for authorisation and registration under the Benchmarks Regulation

Normativa europea – Fondi comuni monetari

Scenari delle prove di stress dei Fondi Comuni Monetari

Progetto finale di Orientamenti ESMA

L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato il 30 novembre 2022 un documento riguardante l’aggiornamento dei propri Orientamenti del 2021 sugli scenari delle prove di stress dei fondi comuni monetari, dal titolo “Final Report. Guidelines on stress test scenarios under the MMF Regulation”.

Tali Orientamenti – applicabili ai fondi comuni monetari (FCM), ai gestori di FCM nonché alle autorità competenti – sono stati elaborati ai sensi dell’articolo 28 “Prove di stress” del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (cd. “Regolamento FCM” o “Money Market Funds – MMF Regulation”) e devono essere periodicamente aggiornati (almeno una volta all’anno) per tenere conto dei più recenti sviluppi del mercato, come previsto dal Regolamento FCM stesso (l’ultimo aggiornamento è avvenuto nel febbraio 2022).

Con il presente aggiornamento (sul quale non è stata svolta alcuna consultazione) l’Autorità ha tenuto in considerazione gli ultimi effettidella pandemia COVID-19, l’incertezza sulle conseguenze economiche dell’invasione russa dell’Ucraina, le tensioni geopolitiche e i rischi per i fondi comuni monetari che hanno subito un episodio di stress sul mercato monetario della sterlina nel 2022.

Nello specifico vengono aggiornate le specifiche relative alla tipologia di prove di stress, in modo che i gestori di FCM abbiano le informazioni necessarie per compilare i corrispondenti campi del modello di segnalazione di cui all’articolo 37 “Informativa alle autorità competenti” del Regolamento sui fondi comuni monetari.

I nuovi parametri 2022 stabiliti devono essere utilizzati ai fini del primo periodo di rendicontazione successivo all’applicazione degli Orientamenti aggiornati.

Gli Orientamenti saranno aggiornati almeno ogni anno tenendo conto degli ultimi sviluppi del mercato.

Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti aggiornati che saranno applicabili da due mesi dopo le traduzioni.

Final Report. Guidelines on stress test scenarios under the MMF Regulation

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Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner