L’Agenzia delle Entrate memorizzerà i dati delle fatture elettroniche anche in assenza di adesione all’accordo di consultazione

A cura di Andrea Werner Beilin e Sudul Arsakulasooriya

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 433608/2022 (nel seguito anche “Provvedimento”), ha integrato le disposizioni del Provvedimento n. 89757/2018 e successive modifiche, al fine di recepire le disposizioni dell’art. 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, in allineamento alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 5-bis e 5-ter, d. lgs. n. 127/2015, viene previsto che i dati delle fatture elettroniche .XML saranno memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi e potranno essere utilizzati, previa richiesta di esibizione secondo la normativa vigente:

  • dall’Agenzia delle Entrate per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali (in occasione, ad esempio, dei rimborsi IVA di cui all’art. 38-bis, d.P.R. n. 633/1972); e
  • dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria.

Sul punto, a prescindere dall’adesione al servizio di consultazione sull’interfaccia “Fatture&Corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno visualizzare tutti i dati fiscali della fattura .XML, compresi quelli relativi alla descrizione dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione (con alcune eccezioni e limitazioni per le fatture emesse dai cedenti o prestatori che operano nell’ambito legale e per quelle emesse nei confronti dei privati consumatori).

Infine, il Provvedimento ha previsto che:

  • l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un servizio web di censimento del canale abituale di trasmissione delle fatture elettroniche. Nel caso in cui il programma di controllo del SdI rilevi una o più trasmissioni avvenute attraverso un canale diverso da quello dichiarato, il sistema invierà una e-mail di avviso all’indirizzo PEC indicato in fase di censimento;
  • sarà messo a disposizione un servizio web attraverso cui effettuare richieste di download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi relativi all’imposta di bollo.

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Andrea Werner Beilin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director