A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Servizi di pagamento / PSD 2
Esenzione dagli obblighi della SCA
Regolamento delegato
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 dicembre 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/2360 della Commissione del 3 agosto 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2018/389 per quanto riguarda l’esenzione di 90 giorni per l’accesso ai conti”.
Si tratta del Regolamento delegato adottato ai sensi dell’articolo 98 “Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione” della Direttiva PSD 2 che prevede la revisione periodica delle norme in materia di autenticazione forte del cliente e comunicazione sicura (“SCA&CSC – Strong Customer Authentication and Common and Secure Communication”) al fine di tenere conto dell’innovazione e dei progressi tecnologici del settore.
In particolare, il Regolamento delegato modifica il Regolamento delegato (UE) 2018/389, del 27 novembre 2017, che integra la Direttiva PSD 2 con riferimento all’autenticazione forte del cliente e agli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri.
Il Regolamento delegato (UE) 2018/389 -all’articolo 10 – prevede uno dei casi di esenzione previsti per l’applicazione dell’autenticazione forte del cliente con riferimento all’accesso alle informazioni sui conti; le Autorità hanno rilevato che tale esenzione è stata applicata in maniera divergente (alcuni soggetti si avvalgono dell’esenzione e altri no) e ciò ha comportato attriti indesiderati nell’esperienza di utilizzo dei servizi di informazione sui conti da parte del cliente.
Per tale motivo, si è reso necessario modificare il sopra citato Regolamento delegato al fine di garantire un’applicazione uniforme della normativa. Nello specifico:
- è stata introdotta l’esenzione obbligatoria dalla SCA per il caso specifico in cui l’accesso ai dati avvenga tramite un prestatore di servizi di informazione sui conti (cd. “AISPs – Account Information Service Providers”);
- è stato previsto che l’autenticazione forte del cliente debba essere rinnovata decorsi 180 giorni (e non più 90) dall’ultima volta che l’utente ha avuto accesso online alle informazioni relative ai dati sui conti di pagamento ed è stata applicata l’ultima autenticazione forte (sia per il caso in cui l’utente acceda alle informazioni sui conti direttamente con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto sia che l’accesso avvenga mediante un AISP, al fine di garantire parità di condizioni tra tutti i fornitori di servizi di pagamento).
Nel dettaglio, le modifiche apportate al Regolamento delegato (UE) 2018/389 sono le seguenti:
- sostituzione dell’articolo 10 prima rubricato “Informazioni sui conti di pagamento” con il nuovo articolo 10 rinominato “Accesso alle informazioni sui conti di pagamento direttamente con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto”;
- inserimento del nuovo articolo 10 bis “Accesso alle informazioni sui conti di pagamento mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti”; e
- inserimento del paragrafo 4 bis all’articolo 30 “Obblighi generali per le interfacce di accesso”.
Il Regolamento delegato entra in vigore il 25 dicembre 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal 25 luglio 2023.
Normativa europea – Antiriciclaggio
Fattori di rischio ML/TF e accesso ai servizi finanziari
Progetti di Orientamenti EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA), ha pubblicato, il 6 dicembre 2022, un documento di consultazione avente ad oggetto due progetti di Orientamenti adottati ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML), nello specifico:
- un progetto di Orientamenti che propone modifiche agli Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio di AML/CTF di luglio 2021 (Orientamenti ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali); e
- il progetto di un nuovo set di Orientamenti sui processi e i controlli per un’efficace gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/ CFT) nella fornitura di servizi finanziari.
Nello specifico, il primo progetto di Orientamenti prevede di integrare gli Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio di AML/CTFcon indicazioni relative alle azioni che gli istituti finanziari devono intraprendere per identificare e affrontare il rischio AML/CFT nel caso in cui il cliente è una Not-for-Profit Organisation (NPOs).
Il secondo progetto di Orientamenti, invece, ha ad oggetto l’efficace gestione dei rischi AML/CFT da parte degli enti che forniscono accesso ai servizi finanziari e intende chiarire l’interazione tra l’accesso ai servizi finanziari stessi e gli obblighi in materia di AML; attraverso tale documento, l’Autorità intende garantire che ai clienti, soprattutto a quelli più vulnerabili, non venga negato l’accesso ai servizi finanziari senza un valido motivo.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 6 febbraio 2023.
Normativa europea – Governo societario
Equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate
Direttiva
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 315 del 7 dicembre 2022 è stata pubblicata la “Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure”.
L’obiettivo della Direttiva è quello di garantire l’applicazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini e a conseguire una rappresentanza equilibrata di genere per quanto riguarda i quadri dirigenti, stabilendo una serie di requisiti procedurali relativi alla selezione dei candidati per la nomina o l’elezione alle posizioni di amministratore sulla base della trasparenza e del merito.
La Direttiva si applica alle società quotate (escluse le PMI), intendendosi le società con sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE).
Più nel dettaglio, la Direttiva:
- fissa gli obiettivi riguardanti l’equilibrio di genere, da conseguire entro il 2026, in termini di composizione del consiglio di amministrazione;
- prevede e dettaglia l’obbligo per le società quotate di fornire informazioni alle autorità competenti, una volta all’anno, in merito alla rappresentanza di genere nei loro consigli;
- stabilisce le sanzioni per la violazione della Direttiva stessa;
- prevede che ogni Stato membro individui uno o più organismi per la promozione, l’analisi, il controllo e il sostegno dell’equilibrio di genere nei consigli.
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 28 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente Direttiva.
Normativa nazionale – Sistemi di remunerazione
High earner ed esercizio di benchmarking su politiche di remunerazione e su divario retributivo di genere
Comunicazione Banca d’Italia
Banca d’Italia ha pubblicato, il 5 dicembre 2022, una Comunicazione dal titolo “Sistemi di remunerazione. Comunicazione per la raccolta di dati presso banche e imprese di investimento in attuazione degli orientamenti dell’EBA” datata 1° dicembre 2022.
Si tratta della Comunicazione con cui l’Autorità comunica di conformarsi e quindi dare attuazione a tre set di Orientamenti EBA di giugno 2022 riguardanti i sistemi di remunerazione delle banche e delle imprese di investimento, fornendo al contempo indicazioni specificherelativamente alle rilevazioni oggetto dei provvedimenti stessi.
Nello specifico, gli Orientamenti EBA in questione – che rappresentano la revisione di Orientamenti già esistenti volta a tenere in considerazione le novità normative nel frattempo intercorse in materia di compensi – sono i seguenti:
- “Orientamenti sugli esercizi di raccolta di informazioni riguardanti i c.d. high earner”;
- “Orientamenti sugli esercizi di benchmarking in materia di prassi di remunerazione, divario retributivo di genere e rapporti più elevati”; e
- “Orientamenti sugli esercizi di benchmarking in materia di prassi di remunerazione e divario retributivo di genere nelle imprese di investimento”.
Nel conformarsi ai suddetti Orientamenti, Banca d’Italia:
- conferma il campione di banche per l’attività di benchmarking sulle tendenze e prassi remunerative ai sensi della Direttiva 2013/36/UE sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV);
- eleva da 3,5 a 5 miliardi di euro la soglia di attivo di bilancio per l’individuazione delle banche soggette alla rilevazione in materia di benchmarking sulle tendenze e prassi remunerative per finalità di vigilanza nazionale (per allineare la soglia a quella individuata nella definizione di “banche di minori dimensioni o complessità operativa” nell’ambito del recepimento della CRD V avvenuto nella Circolare n. 285/2013);
- individua il campione di SIM per l’attività di benchmarking sulle tendenze e prassi remunerative ai sensi della Direttiva (UE) 2019/2034 sulla vigilanza prudenziale delle imprese di investimento (“IFD”);
- estende le rilevazioni per l’attività di benchmarking ai dati sul divario retributivo di genere e sui rapporti tra componente variabile e componente fissa della remunerazione superiori al 100%;
- definisce le modalità di identificazione e aggiornamento periodico del campione di banche e SIM per l’attività di benchmarking sul divario retributivo di genere;
- modifica i termini di trasmissione dei dati da parte degli intermediari;
- rinvia agli schemi allegati agli Orientamenti e, limitatamente all’esercizio di benchmarking in materia di tendenze e prassi remunerative ai sensi della CRD, alle tabelle del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per l’individuazione delle informazioni da trasmettere alla Banca d’Italia.
Con riferimento agli adempimenti previsti per le banche e le SIM, Banca d’Italia nella Comunicazione fornisce indicazioni specifiche con riferimento:
- alla rilevazione sui cc.dd. high earners per banche e SIM;
- all’esercizio di benchmarking ai sensi della CRD (benchmarking in materia di tendenze e prassi remunerative, di divario retributivo di genere e di rapporti tra componente variabile e componente fissa della remunerazione del personale più rilevante superiori al 100%);
- all’esercizio di benchmarking ai sensi della IFD (benchmarking in materia di tendenze e prassi remunerative e di divario retributivo di genere).
Nella Comunicazione, infine, l’Autorità determina i termini per l’invio – tramite la piattaforma INFOSTAT – delle segnalazioni a Banca d’Italia;in particolare gli enti devono inviare:
- con cadenza annuale i dati sugli high earners e sulle tendenze e prassi remunerative;
- con cadenza triennale, a partire dal 2024, i dati sul divario retributivo di genere; e
- con cadenza biennale, a partire dal 2023, i dati sui rapporti tra componente variabile e componente fissa della remunerazione superiori al 100%.
Viene specificato che gli intermediari devono trasmettere alla Banca d’Italia le informazioni entro il 15 giugno dell’anno della rilevazione e tali informazioni si devono riferire all’esercizio precedente all’anno della rilevazione ed essere denominate in euro.
Invece, per le banche soggette alla rilevazione in materia di benchmarking sulle tendenze e prassi remunerative per finalità di vigilanza nazionale (i.e., con attivo di bilancio compreso tra 5 e 40 miliardi di euro), l’invio delle informazioni deve avvenire entro il 31 agosto dell’anno della rilevazione.
È stato, inoltre, previsto un regime transitorio per la rilevazione da svolgere durante l’anno 2023 secondo il quale le banche e le SIM devono trasmettere a Banca d’Italia tutte le sopra citate informazioni entro il 31 agosto 2023.
La presente Comunicazione abroga la Comunicazione del 7 ottobre 2014 e i relativi allegati.
Normativa nazionale – Disciplina prudenziale / Modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali (IRB)
Modelli IRB e misurazione del rischio di credito
Raccomandazione Banca d’Italia
Banca d’Italia ha pubblicato, il 5 dicembre 2022, la “Raccomandazione in materia di modelli IRB ai fini della misurazione del rischio di credito”.
Con tale documento Banca d’Italia raccomanda agli intermediari soggetti alla sua vigilanza diretta di tenere in dovuta considerazione le difficoltà prospettate dall’attuale scenario economico e gli impatti derivanti dalle proposte di revisione delle regole prudenziali avanzate dalla Commissione Europea per il recepimento dei nuovi standard di Basilea III (cd. “Pacchetto bancario di ottobre 2021”) nella definizione dei propri piani di sviluppo del metodo dei rating interni (cd. Internal Rating Based Approach – IRB).
In particolare, l’Autorità fornisce alcune raccomandazioni per le banche sottoposte alla sua vigilanza diretta, per gli intermediari finanziari e per le SIM di classe 1 minus che hanno intenzione di presentare per la prima volta istanza di autorizzazione all’utilizzo del metodo IRB, o che si apprestino a sviluppare modelli interni ai fini di una successiva richiesta di autorizzazione; nello specifico, Banca d’Italia raccomanda a tali soggetti di:
- valutare accuratamente se possono assicurare rigorosi sistemi di governo, gestione e controllo dei rischi e dei dati;
- verificare di aver a disposizione serie storiche e portafogli sufficientemente spessi e granulari atti a garantire stime delle probabilità di default (PD) che siano in grado di rispettare tutti i requisiti previsti dalle regole prudenziali;
- qualora gli accertamenti di cui ai punti precedenti abbiano dato esito positivo, definire il perimetro di applicazione dei medesimi modelli in considerazione dell’evoluzione normativa attesa, che esclude la possibilità utilizzare stime interne dei parametri diversi dalla PD per i portafogli descritti sopra.
L’Autorità, inoltre, specifica che – in un’ottica di piena trasparenza – si attiene a criteri particolarmente rigorosi nel valutare l’adeguatezza delle stime fornite dagli intermediari e il rispetto di tutte le altre regole necessarie per poter utilizzare i sistemi interni di misurazione dei rischi ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.
Raccomandazione in materia di modelli IRB ai fini della misurazione del rischio di credito
Normativa nazionale – Dichiarazioni non finanziarie
Parametri per gli anni 2021 e 2022
Delibere Consob
Consob ha pubblicato, il 1° dicembre 2022, le seguenti Delibere:
– “Delibera n. 22524, determinazione per le dichiarazioni non finanziarie pubblicate nell’anno 2021 dei parametri previsti dall’art. 6 del regolamento adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018”; e
– “Delibera n. 22525. Determinazione per le dichiarazioni non finanziarie pubblicate nell’anno 2022 dei parametri previsti dall’art. 6 del regolamento adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018”.
Si tratta delle Delibere con cui l’Autorità determina i criteri previsti dall’articolo 6 “Criteri per l’esame, da parte della Consob, dell’informazione non finanziaria” del Regolamento nl 20267 del 2018 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.
Detti criteri sono volti a ad individuare l’insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie pubblicate nel 2021 e nel 2022 sono sottoposte a controllo.
Nello specifico, per le dichiarazioni non finanziarie pubblicate nel 2021 e relative all’esercizio 2020, Consob ha determinato:
- di individuare un gruppo di soggetti che siano stati selezionati ai fini dell’art. 89-quater del Regolamento Emittenti, per i quali risultano maggiormente rilevanti tutte le aree di rischio per l’informativa non finanziaria evidenziate nel Public Statement dell’ESMA recante le European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports;
- di considerare, ai fini della selezione, anche gli esiti dell’attività di vigilanza svolta dalla Consob sulle dichiarazioni non finanziarie pubblicate nel 2020 e relative all’esercizio 2019 di determinate società.
Per le dichiarazioni non finanziarie pubblicate nel 2022 e relative all’esercizio 2021 Consob ha determinato:
- di tenere conto delle selezioni ricevute dall’organo di controllo e delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni e da soggetti interessati;
- di individuare un insieme di emittenti bancari che siano stati selezionati sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito della vigilanza ex art. 89-quater del Regolamento Emittenti, coinvolti nel primo stress test climatico della Banca Centrale Europea, dando priorità agli emittenti mai selezionati nel recente passato per il controllo applicando altresì un criterio di rotazione;
- di considerare anche gli esiti dell’attività di vigilanza già svolta dalla Consob su determinate società;
- di valorizzare altresì gli elementi che provengono dai revisori,
- di prendere in considerazione le indicazioni fornite dall’ESMA nell’ECEP 2021 con riferimento all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del Regolamento Tassonomia;
- di selezionare ulteriori dichiarazioni non finanziarie sulla base di un indicatore di rischio potenziale calcolato tenendo conto dei determinati fattori.
L’Autorità, inoltre, determina il modello di selezione casuale (in questo caso l’estrazione) per l’individuazione di ulteriori soggetti da includere nel controllo, anche in assenza di parametri di rischio significativi.
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