Il disegno della legge di Bilancio 2023 introduce la c.d. Investment Management Exemption in relazione alle stabili organizzazioni

A cura di Dario Sencar, Gianluigi Bizioli, Andrea Porcarelli, Elena Briguglio e Simone Acerbis

In breve: Il disegno della legge di Bilancio 2023, che dovrebbe essere emanata entro la fine dell’anno, introduce nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) l’Investment Management Exemption (“IME”) che, in sintesi, mira a dare certezza ai fondi di investimento esteri (e alle entità controllate) sull’assenza della configurazione di una stabile organizzazione (“SO”) dovuta alle attività in Italia dei gestori di fondi.

Le principali opportunità legate all’IME comprendono:

  • una protezione relativa all’identificazione di stabili organizzazioni volta a incoraggiare il trasferimento dei gestori di fondi in Italia.
  • la riduzione del rischio legato alla presenza dei gestori dei fondi in Italia (siano essi trader, deal team, partner locali o altro), come ad esempio l’attrazione e la tassazione dei redditi dei fondi (quindi degli investitori non residenti) in Italia.
  • consentire l’operatività delle società di gestione di fondi (e delle stabili organizzazioni) in Italia (con regolare tassazione del reddito d’impresa delle società di gestione) ma garantire al fondo (e quindi agli investitori) il mantenimento del regime fiscale del Paese di residenza/localizzazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà tenuto all’emissione di un decreto attuativo.

I fondi di investimento esteri dovrebbero considerare il potenziale impatto delle loro strutture alla luce della nuova IME. Dovrebbero analizzare la loro posizione fiscale in Italia e considerare i benefici derivanti dalla nuova esenzione (anche alla luce dei potenziali benefici fiscali italiani per le persone fisiche, il cosiddetto regime degli “impatriati”).

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L’esenzione

Per quanto riguarda la definizione di “agente indipendente” il nuovo para. 7ter dell’art. 162 del TUIR, così come emanato dalla Legge di Bilancio, prevede che non sussista una SO se i gestori di investimenti indipendenti (vedi sotto) (sia italiani che non residenti, compresi quelli che operano in Italia senza una SO),

  • abitualmente concludono contratti di acquisto, vendita o negoziazione di attività finanziarie, in nome e per conto dei veicoli di investimento non residenti (o di loro società controllate direttamente/indirettamente) ed anche se con poteri discrezionali, oppure
  • contribuiscono attivamente, anche con attività preliminari e accessorie, all’esecuzione delle operazioni di cui al punto precedente.

Ai fini dell’esenzione, la gestione degli asset/investimenti è considerata indipendente se (nuovo comma 7-quater dell’articolo 162 del TUIR):

  • Il veicolo di investimento estero (e le sue controllate) sono residenti o situati in un Paese “white list” (cfr. articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996).
  • Il rapporto tra il veicolo di investimento estero (e le entità controllate) e il gestore degli asset soddisfa determinati requisiti di indipendenza (che saranno dettagliati da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
  • Il gestore di asset/investimenti che svolge la propria attività in Italia – in nome e/o per conto del veicolo di investimento estero,
  1. non detiene alcuna carica di amministratore/dirigente negli organi di controllo del veicolo di investimento (e delle sue controllate dirette o indirette), e
  2. non ha diritto a più del 25% degli utili del veicolo di investimento estero (considerando anche i diritti agli utili detenuti da altre entità del gruppo).

Il gestore di asset/investimenti fiscalmente residente in Italia – o (se presente) la stabile organizzazione in Italia dell’entità non residente – deve supportare la propria remunerazione con un’adeguata documentazione sui prezzi di trasferimento (come previsto dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997). Una guida dell’Agenzia delle Entrate potrebbe fornire delle linee guida.

Inoltre, la Legge di Bilancio ha introdotto il comma 9-bis dell’articolo 162 del TUIR per quanto riguarda l’esenzione dalla stabile organizzazione per i veicoli di investimento esteri (e le loro entità controllate). Più in dettaglio, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui sopra, le entità italiane – che svolgono attività in Italia attraverso personale con sede in Italia – non costituiscono una sede fissa d’affari italiana del veicolo di investimento estero per il solo fatto che l’attività esercitata dall’impresa italiana è a beneficio effettivo del veicolo di investimento estero.

Detto ciò, la nuova IME è particolarmente rilevante se si considerano i potenziali benefici fiscali concessi alle persone fisiche in entrata e la “nuova” certezza che sarà concessa ai veicoli di investimento esteri in Italia.

Il regime degli impatriati

Nel 2015 il legislatore italiano ha introdotto nell’ordinamento il c.d. regime speciale per lavoratori impatriati, la cui ratio è quella di attrarre capitale umano in Italia e contribuire così allo sviluppo dell’economia del Paese.

Il regime speciale per lavoratori impatriati si applica al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore trasferisca la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del T.U.I.R.;
  • il lavoratore non sia stato fiscalmente in Italia (almeno) nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento della propria residenza in Italia;
  • il lavoratore si impegni a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni; e
  • l’attività lavorativa produttiva del reddito imponibile sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Al soddisfacimento di tali condizioni, l’articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione prevede per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia l’assoggettamento a imposizione limitatamente al 30% del reddito di lavoro dipendente (nonché del reddito di lavoro autonomo e reddito d’impresa), con un’aliquota effettiva per la persona fisica pari a circa il 13%.

Soddisfatti i requisiti di accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati, i benefici fiscali da questo previsti si applicano al neo-residente a partire dal periodo d’imposta in cui si è perfezionato il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i successivi quattro periodi d’imposta (con la facoltà per il contribuente, prevista dall’articolo 16, comma 3-bis, del Decreto Internazionalizzazione, al soddisfacimento di specifiche condizioni, di estendere ad un ulteriore quinquennio il regime fiscale agevolativo).

I benefici della nuova disposizione sull’IME con riferimento alle stabili organizzazioni sono ancora più rilevanti se considerati in combinato disposto con quelli specifici del regime speciale per lavoratori impatriati in vigore nell’ordinamento nazionale. I fondi d’investimento esteri possono infatti beneficiare, da un lato, della nuova disposizione sull’IME per le stabili organizzazioni in termini di certezza del diritto, con particolare riguardo alla “safe harbour rule” relativa alla potenziale esistenza di una SO in Italia e, dall’altro, del regime speciale per i lavoratori impatriati applicabile ai propri manager che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese, i quali potranno ottenere una retribuzione netta più elevata a parità di esborso per il fondo di investimento non residente.

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