A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Vigilanza europea
Priorità di vigilanza e valutazione rischi (2023-2025)
Priorità di vigilanza BCE
La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato, il 12 dicembre 2022, il documento dal titolo “Priorità di vigilanza e valutazione dei rischi per il periodo 2023-2025”.
Il documento delinea le priorità di vigilanza della BCE (che potrebbero eventualmente essere riconsiderate in qualsiasi momento alla luce dell’evoluzione dei rischi) per i prossimi tre anni (2023 – 2025), dalle quali dipendono le principali aree di intervento per tale periodo.
Le priorità di vigilanza si basano sulla valutazione dei rischi e delle vulnerabilità principali che gli enti vigilati devono affrontare nell’attuale contesto economico, regolamentare e prudenziale.
Per ciascuna priorità, BCE ha pertanto identificato le relative vulnerabilità da affrontare e ogni vulnerabilità è associata alla rispettiva categoria di rischio generale.
Inoltre, per ciascuna vulnerabilità rilevata la BCE ha indicato le principali attività di vigilanza previste.
Nel dettaglio, le priorità di vigilanza individuate dalla BCE per il periodo 2023-2025 sono le seguenti:
- Priorità 1: Rafforzare la capacità di tenuta agli shock macrofinanziari e geopolitici immediati;
- Priorità 2: Affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione e rafforzare le capacità di indirizzo degli organi di amministrazione; e
- Priorità 3: Intensificare gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico.
Con riferimento alla Priorità 1, le vulnerabilità individuate sono le carenze nella gestione del rischio di credito, anche riguardo alle esposizioni verso settori vulnerabili (rischio di credito) e la scarsa diversificazione delle fonti di provvista e carenze nei piani di finanziamento (rischio di provvista). Le attività di vigilanza previste in quest’ambito riguardano, ad esempio, analisi mirate su concessione e monitoraggio dei prestiti, approfondimenti sulle politiche concernenti le misure di concessione e le inadempienze probabili, ispezioni mirate sugli operatori dei mercati dell’energia e delle materie prime e indagini mirate congiunte sui modelli interni/in loco per alcuni portafogli rilevanti in determinati settori vulnerabili.
Con riferimento alla Priorità 2, le vulnerabilità individuate sono le carenze nelle strategie di trasformazione digitale, le carenze nell’assetto della capacità di tenuta operativa, ossia rischi di esternalizzazione dei servizi informatici e di sicurezza informatica/cibernetici (rischio operativo), le carenze nel funzionamento e nelle capacità di indirizzo degli organi di amministrazione e le carenze nell’aggregazione e nella segnalazione dei dati di rischio. Per far fronte a tali vulnerabilità la BCE prevede, tra le altre, attività di vigilanza quali ad esempio: indagini mirate e ispezioni sulla trasformazione digitale e sulle strategie di trasformazione digitale, analisi e indagini in materia di esternalizzazione e relativi accordi, indagini mirate sull’efficacia dell’organo di amministrazione e ispezioni sull’aggregazione e segnalazione dei dati di rischio.
Con riferimento alla Priorità 3, la vulnerabilità individuata riguarda le esposizioni rilevanti ai fattori di rischio fisico e di transizione (rischio climatico e ambientale). Per contrastare tali vulnerabilità, l’Autorità ha previsto, tra le altre, le seguenti attività di vigilanza: verifica dei rimedi attuati per far fronte alle carenze individuate nell’ambito della prova di stress climatici, esame della conformità degli obblighi di informativa di terzo pilastro, approfondimento del rischio reputazionale e contenzioso in materia e ispezioni mirate su aspetti climatici.
Priorità di vigilanza e valutazione dei rischi per il periodo 2023-2025
Normativa europea – Rendicontazione societaria di sostenibilità
Informativa societaria
Direttiva
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16 dicembre 2022 è stata pubblicata la “Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 537/2014, la Direttiva 2004/109/CE, la Direttiva 2006/43/CE e la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”.
Si tratta, in particolare, della Direttiva sull’informativa in materia di sostenibilità delle imprese, cd. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive),che – in particolare -rivede e rafforza le norme della “Direttiva sulla disclosure non finanziaria” (Direttiva 2014/95/UE – NFRD o Non Financial Reporting Directive).
La finalità della nuova Direttiva è quella di stabilire norme armonizzate in materia di informativa societaria sulla sostenibilità per le grandi imprese – in particolare, sull’impatto del proprio modello e della propria strategia sull’ambiente, sulle persone, sul pianeta e sui rischi di sostenibilità a cui sono esposte – in modo che le società finanziarie, gli investitori e il grande pubblico dispongano di informazioni comparabili e affidabili in materia.
Le nuove disposizioni renderanno le società più responsabili nei confronti dei cittadini, contribuendo anche a contrastare il fenomeno del greenwashing, rafforzare l’economia sociale del mercato UE e gettare le basi per standard di trasparenza sulla sostenibilità a livello mondiale.
Nello specifico la Direttiva – rispetto alla NFRD – introduce nuovi standard di sostenibilità dell’UE attraverso obblighi di trasparenza più dettagliati sull’impatto delle imprese sull’ambiente, sui diritti umani e sugli standard sociali. Inoltre:
- le imprese saranno soggette a controlli e certificazioni indipendenti per garantire l’affidabilità dei dati forniti;
- la dichiarazione sulla sostenibilità sarà equiparata a quella finanziaria (permettendo agli investitori di disporre di dati comparabili e attendibili); e
- dovrà essere garantito l’accesso digitale alle informazioni sulla sostenibilità.
Per quanto riguarda l’applicabilità delle nuove norme, queste si applicheranno a tutte le grandi imprese, quotate in borsa o meno, comprese le imprese estere che fatturano più di 150 milioni di euro nell’UE; sono incluse nell’ambito di applicazione anche le PMI quotate in borsa, che però avranno più tempo per adeguarsi alle nuove regole.
Gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni nell’ordinamento nazionale entro il 6 luglio 2024.
Le nuove regole sulla rendicontazione societaria di sostenibilità inizieranno ad essere applicate tra il 2024 e il 2028 (a seconda della tipologia e dimensione della società).
Normativa europea – Capital market union
Quotazione delle società
Proposte legislative della Commissione europea
La Commissione europea ha pubblicato, il 7 dicembre 2022, un Comunicato con il quale ha reso noto di aver adottato un pacchetto di misure – riguardanti la compensazione dei derivati, la quotazione delle società e l’insolvenza delle imprese – volte a sviluppare ulteriormente la Capital Market Union.
Con riferimento alla normativa sulla quotazione delle imprese, le proposte legislative presentate dalla Commissione sono le tre seguenti:
- “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on multiple-vote share structures in companies that seek the admission to trading of their shares on an SME growth market”;
- “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council Amending Directive 2014/65/EU to make public capital markets in the Union more attractive for companies and to facilitate access to capital for small and medium-sized enterprises and repealing Directive 2001/34/EC”; e
- “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) 2017/1129, (EU) n. 596/2014 and (EU) n. 600/2014 to make public capital markets in the Union more attractive for companies and to facilitate access to capital for small and medium-sized enterprises”.
La prima proposta di Direttiva riguarda le nuove norme in materia di azioni a voto plurimo.
La seconda proposta di Direttiva propone modifiche alla Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e prevede l’abrogazione della Direttiva 2001/34/CE sulle quotazioni.
La proposta di Regolamento propone modifiche al Regolamento (UE) 2017/1129 sul prospetto (Regolamento Prospetto), al Regolamento (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (MAR) e al Regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MIFIR).
Tali misure sono volte ad alleggerire l’onere amministrativo che grava sulle imprese di tutte le dimensioni, in particolare sulle PMI, in modo da agevolarne l’accesso al finanziamento sui mercati pubblici tramite la quotazione in borsa.
Le proposte legislative, in particolare, sono volte a:
- semplificare la documentazione necessaria affinché le imprese siano quotate sui mercati pubblici e razionalizzare i processi di controllo da parte delle autorità di vigilanza nazionali, accelerando in tal modo, ove possibile, il processo di quotazione e riducendone i costi.
- semplificare e chiarire alcuni requisiti in materia di abusi di mercato, senza compromettere l’integrità del mercato stesso;
- aiutare le imprese a essere più visibili per gli investitori incoraggiando le ricerche in materia di investimenti, in particolare per le piccole e medie imprese;
- permettere ai titolari delle società di quotarle sui mercati di crescita per le PMI utilizzando strutture azionarie a voto plurimo, in modo che possano mantenere un controllo sufficiente sulla società dopo la quotazione, tutelando allo stesso tempo i diritti di tutti gli altri azionisti.
Si segnala che è possibile fornire commenti e suggerimenti alle proposte legislative della Commissione per un periodo di otto settimane (attualmente fino al 6 febbraio 2023; il periodo viene prorogato di giorno in giorno fino a quando la proposta adottata non sarà disponibile in tutte le lingue dell’UE).
I commenti ricevuti saranno inseriti in una sintesi redatta dall’Autorità e verranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di alimentare il dibattito legislativo per la definizione dei testi finali.
Proposta di Direttiva sull’azioni a voto plurimo
Proposta di Direttiva per rendere i mercati più attrattivi e per facilitarne l’accesso alle PMI
Proposta di Regolamento per rendere i mercati più attrattivi e facilitarne l’accesso alle PMI + Allegato
Normativa europea – Capital market union
Compensazione dei derivati
Proposte legislative della Commissione europea
La Commissione europea ha pubblicato, il 7 dicembre 2022, un Comunicato con il quale ha reso noto di aver adottato un pacchetto di misure – riguardanti la compensazione dei derivati, la quotazione delle società e l’insolvenza delle imprese – volte a sviluppare ulteriormente la Capital Market Union.
Con riferimento alla normativa sulla compensazione, le due proposte legislative presentate dalla Commissione sono le seguenti:
- “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2009/65/EU, 2013/36/EU and (EU) 2019/2034 as regards the treatment of concentration risk towards central counterparties and the counterparty risk on centrally cleared derivative transactions”;
- “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) n. 648/2012, (EU) n. 575/2013 and (EU) 2017/1131 as regards measures to mitigate excessive exposures to third-country central counterparties and improve the efficiency of Union clearing markets”; e
Contestualmente, la Commissione ha pubblicato anche una Comunicazione dal titolo “Communication on the path towards a stronger EU clearing system, accompanying the legislative proposals”.
In particolare, la proposta di Direttiva propone modifiche alla Direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali degli enti creditizi (CRD IV), alla Direttiva (UE) 2019/2034 sulla vigilanza prudenziale delle imprese di investimento (IFD) e alla Direttiva 2009/65/EU sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) mentre la proposta di Regolamento propone modifiche al Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR), al Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali (CRR) e al Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (FCM).
Le modifiche proposte sono volte ad assicurare che la compensazione di derivati sia sicura, solida ed efficace, al fine di rafforzare la vigilanza delle controparti centrali (CCP) e migliorarne la liquidità e, quindi, garantire il buon funzionamento dell’Unione dei mercati dei capitali.
Più nello specifico, le proposte legislative sono volte a:
- consentire alle CCP che forniscono servizi di compensazione, di ampliare la gamma dei loro prodotti in modo più rapido e semplice, incentivando in tal modo i partecipanti al mercato dell’UE a compensare e creare liquidità presso le CCP dell’UE;
- instaurare un sistema di compensazione sicuro e resiliente rafforzando il quadro di vigilanza dell’UE per le CCP;
- ridurre le esposizioni eccessive dei partecipanti al mercato dell’UE verso CCP di paesi terzi, in particolare per i derivati considerati di rilevanza sistemica da ESMA. In particolare, la Commissione propone che tutti i partecipanti al mercato interessati debbano detenere conti attivi presso CCP dell’UE per la compensazione di almeno una parte di determinati contratti derivati sistemici; in questo modo si migliorerà la gestione dei rischi per la stabilità finanziaria nell’UE.
Si segnala che è possibile fornire commenti e suggerimenti alle proposte legislative della Commissione per un periodo di otto settimane (attualmente fino al 6 febbraio 2023; il periodo viene prorogato di giorno in giorno fino a quando la proposta adottata non sarà disponibile in tutte le lingue dell’UE).
I commenti ricevuti saranno inseriti in una sintesi redatta dall’Autorità e verranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di alimentare il dibattito legislativo per la definizione dei testi finali.
Proposta di Direttiva sulla disciplina della compensazione di derivati
Proposta di Regolamento sulla disciplina della compensazione dei derivati
Comunicazione della Commissione europea sullo sviluppo del sistema di compensazione
Normativa europea – Capital market union
Insolvenza delle imprese
Proposte legislative della Commissione europea
La Commissione europea ha pubblicato, il 7 dicembre 2022, un Comunicato con il quale ha reso noto di aver adottato un pacchetto di misure – riguardanti la compensazione dei derivati, la quotazione delle società e l’insolvenza delle imprese – volte a sviluppare ulteriormente la Capital Market Union.
Con riferimento alla normativa sull’insolvenza delle imprese, la Commissione ha presentato una proposta legislativa dal titolo “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council harmonising certain aspects of insolvency law”.
Tale proposta legislativa mira in particolare a:
- armonizzare gli aspetti specifici delle procedure di insolvenza in tutta l’UE (poiché attualmente le norme in materia di insolvenza sono differenti per ogni Stato membro);
- introdurre un regime semplificato per le microimprese al fine di ridurre i costi della loro liquidazione e consentire ai titolari delle società di essere esdebitati, concedendo loro la possibilità di ricominciare da zero come imprenditori;
- imporre agli Stati membri l’obbligo di presentare una scheda informativa che riassuma gli elementi essenziali delle rispettive legislazioni nazionali in materia di insolvenza per facilitare le decisioni degli investitori transfrontalieri.
Tali disposizioni hanno lo scopo di promuoveranno gli investimenti transfrontalieri in tutto il mercato unico, ridurre il costo del capitale per le imprese e, in ultima analisi, contribuire all’Unione dei mercati dei capitali dell’UE.
Si segnala che è possibile fornire commenti e suggerimenti alla proposta legislativa della Commissione per un periodo di otto settimane (attualmente fino al 6 febbraio 2023; il periodo viene prorogato di giorno in giorno fino a quando la proposta adottata non sarà disponibile in tutte le lingue dell’UE).
I commenti ricevuti saranno inseriti in una sintesi redatta dall’Autorità e verranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di alimentare il dibattito legislativo per la definizione del testo finale.
Proposta di Direttiva sull’insolvenza delle imprese
Normativa europea – Finanza sostenibile
Rischi ESG
Roadmap EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 13 dicembre 2022, il documento dal titolo “The EBA Roadmap on sustainable finance”.
Il documento delinea il piano di lavoro dell’Autorità in materia di rischi ambientali, sociali e di governance (Environment, Social and Governance – ESG), illustrandone l’approccio e gli obiettivi e descrivendo la pianificazione dei prossimi tre anni e la relativa tempistica per l’adempimento dei mandati ricevuti dai legislatori dell’Unione e dalla Commissione europea. Questa roadmap si sostituisce al primo piano di lavoro sulla finanza sostenibile che EBA aveva pubblicato a dicembre 2019.
EBA ha classificato i suoi obiettivi chiave in materia di rischi ESG e di finanza sostenibile nelle otto aree indicate di seguito.
Trasparenza e informativa – EBA proseguirà i lavori per lo sviluppo di norme volte a garantire una sempre più completa trasparenza e informativa sulla sostenibilità, con particolare riferimento agli obblighi di disclosure di III Pilastro, agli obblighi di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di cui al Regolamento SFDR), agli obblighi di trasparenza ai sensi della Tassonomia (Regolamento (UE) 2020/852) e alla disclosure in tema di cartolarizzazioni.
Gestione del rischio e vigilanza – EBA proseguirà i lavori per garantire che i rischi ESG siano adeguatamente integrati nei quadri di gestione del rischio degli enti e nei processi di vigilanza delle autorità competenti, anche attraverso ulteriori sviluppi sulle prove di stress climatico.
Trattamento prudenziale delle esposizioni – Nell’ambito delle norme prudenziali, EBA dovrà valutare se un trattamento prudenziale specifico per le esposizioni connesse all’ambiente e/o ad obiettivi sociali sia giustificabile.
Prove di stress – EBAintende sviluppare metodologie specifiche per valutare regolarmente l’impatto di eventuali shock climatici sul settore bancario nell’ottica della definizione di specifiche prove di stress climatico per il settore.
Standard e marchi – EBA continuerà a svolgere il lavoro già iniziato in materia nel 2022, relativamente allo sviluppo di definizioni e metodologie atte a definire i prodotti bancari sostenibili (ad esempio “cartolarizzazioni verdi”, “obbligazioni verdi”, “prestiti verdi”).
Greenwashing – In tale ambito l’Autorità fornirà approfondimenti per una maggiore comprensione del fenomeno, valuterà il rischio di greenwashing, le prassi di mercato ed eventuali modifiche della normativa applicabile.
Segnalazioni di vigilanza – EBAintegrerà le informazioni relative a rischi ESG nei formati e nei modelli uniformi di reporting per le segnalazioni alle Autorità di vigilanza.
Monitoraggio dei rischi ESG e della finanza sostenibile – EBA intende mettere in atto un sistema di monitoraggio per valutare i rischi ESG rilevanti e monitorare gli sviluppi della finanza sostenibile.
Alla luce degli atti legislativi in corso di definizione (ad esempio, pacchetto bancario CRR/CRD), EBA potrà includere nella roadmap ulteriori eventuali mandati che le saranno assegnati dagli atti legislativi.
The Eba Roadmap on sustainable finance
Normativa europea – Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD)
Capacità globale di risanamento
Progetto di Orientamenti EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 14 dicembre 2022, il progetto di Orientamenti dal titolo “Consultation Paper. Draft Guidelines on overall recovery capacity in recovery planning”.
Si tratta del progetto di Orientamenti avente ad oggetto la capacità globale di risanamento (Overall Recovery Capacity – cd. ORC) nella pianificazione del risanamento da parte degli enti (enti creditizi o imprese di investimento), conformemente agli articoli 5 “Piani di risanamento” e 7 “Piani di risanamento di gruppo” della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. BRRD).
Nello specifico, il progetto di Orientamenti è volto alla creazione di un quadro per la determinazione dell’ORC da parte degli enti all’interno dei loro piani di risanamento e per la relativa valutazione da parte delle Autorità competenti.
L’obiettivo dell’ORC è quello di fornire una sintesi della capacità globale dell’ente di ripristinare la propria posizione finanziaria dopo un significativo deterioramento e armonizzare le pratiche in materia, in modo da migliorare l’utilizzabilità dei piani di risanamento e rendere più efficace la preparazione alle eventuali crisi.
In particolare, il progetto di Orientamenti è composto da due Sezioni:
- la prima Sezione è rivolta agli enti e fornisce indicazioni sugli step da compiere per creare un quadro ORC affidabile;
- la seconda Sezione è rivolta alle Autorità competenti e riguarda gli elementi fondamentali per la valutazione dell’ORC (sia a livello qualitativo che quantitativo), necessaria a comprendere in che misura un istituto è in grado di riprendersi da una serie di potenziali situazioni di crisi.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 14 marzo 2023.
Consultation Paper Draft Guidelines on overall recovery capacity in recovery planning
Normativa nazionale – Servizi di investimento / MiFID II quick fix
Attuazione nazionale normativa
Schema di Decreto legislativo
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, il 9 dicembre 2022, lo “Schema di Decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2021/338 che modifica la Direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19”.
Tale Schema di Decreto legislativo (Atto del Governo n. 14) è volto a recepire nel diritto nazionale la Direttiva (UE) 2021/338 (cd. MiFID Quick fix) che ha modificato la Direttiva 2014/65/UE (Direttiva MiFID II) per rimuovere oneri burocratici non necessari e sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, attraverso semplificazioni degli obblighi informativi e esenzioni dagli obblighi di product governance.
Con lo Schema di Decreto legislativo l’Italia ha iniziato l’iter di recepimento della sopra citata Direttiva prevendo nello specifico le necessarie modifiche al TUF (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) volte a recepire le novità della Quick-fix relative alla semplificazione obblighi informativi e alla governance del prodotto.
Con riferimento alla semplificazione degli obblighi informativi, viene innanzitutto previsto che le informazioni alla clientela siano fornite in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.
Per le transazioni relative a strumenti finanziari effettuate con mezzi di comunicazione a distanza, le informazioni su costi e oneri possono essere fornite successivamente alla conclusione dell’operazione interessate (a condizione che il cliente abbia acconsentito e abbia avuto la possibilità di ritardare la chiusura dell’operazione stessa per ricevere preventivamente dette informazioni).
In merito ai clienti professionali, le informazioni relative a costi e oneri devono essere fornite solo per la consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio. Inoltre, non sarà più dovuta l’informativa relativa ai costi e benefici degli switch di portafoglio (fatta salva una esplicita richiesta del cliente) e non sono dovute la relazione periodica sui servizi prestati e la relazione di adeguatezza (salva sempre una specifica richiesta del cliente).
Con riferimento alle controparti qualificate, nelle operazioni di ricezione, trasmissione ed esecuzione ordini con le controparti qualificate, le imprese di investimento avranno la facoltà di rispettare o meno gli obblighi di natura informativa, quelli di valutazione di adeguatezza, quelli di best execution e quelli relativi alla gestione degli ordini.
Con riferimento, invece, agli obblighi di governance del prodotto, la Direttiva – e quindi le modifiche al TUF – prevede l’esenzione dai requisiti in materia di governance del prodotto, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati diversi da una clausola make-whole o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.
Lo Schema di Decreto legislativo approvato in via preliminare è stato ora sottoposto a parere parlamentare.
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