A cura di Carlo Romano, Michele Lenotti e Maurizio Foti
Con la bollinatura della Ragioneria dello Stato e la firma del Presidente della Repubblica è stato trasmesso alla Camera il testo del disegno di legge di bilancio 2023 (di seguito anche “disegno di legge”) varato dal Governo Meloni che ha iniziato il consueto iter parlamentare che lo porterà fino all’approvazione finale che è attesa per fine anno.
Dal testo bollinato del disegno di legge in questione, che nel corso dell’iter parlamentare potrà certamente subire alcune modifiche e integrazioni, sono emerse alcune interessanti misure volte ad invogliare il contribuente a definire con il Fisco gli atti impositivi, gli atti della riscossione e le controversie tributarie pendenti.
Tale disegno della legge, seppur non ancora definitivo, sta già condizionando le scelte e le strategie difensive sia dei contribuenti, ma anche dell’Agenzia delle Entrate.
D’altronde, se le misure in questione verranno confermate, queste rappresenteranno certamente una buona opportunità per i contribuenti di ridurre il proprio debito con il Fisco.
Infatti, il contribuente avrà la possibilità di beneficiare, a seconda dei diversi casi, dell’annullamento o della riduzione sia delle sanzioni ma anche delle imposte (queste ultima possibilità è tuttavia prevista per i casi di definizione agevolata delle controversie fiscali, ma dipenderà dallo stato in cui si troveranno dette controversie alla data di entrata in vigore della futura legge di bilancio).
1. Definizione agevolata delle controversie tributarie
Una delle principali misure che emergono dal disegno di legge riguarda la possibilità per il contribuente di definire le controversie tributarie, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di cassazione).
In particolare, la misura che ha in programma il Governo (e che ricalca la definizione delle liti fiscali introdotta nel 2018 con l’art. 6 del D.Lgs 119/2018) è quella di consentire al contribuente di definire le controversie pendenti mediante il solo pagamento di un importo parametrato al valore della controversia (che coincide con l’ammontare dell’imposta accertata) e quindi senza il pagamento delle sanzioni.
Tuttavia, ove il contribuente dovesse risultare vittorioso (alla data di entrata in vigore della prossima legge di bilancio) nel giudizio di primo grado, l’importo da corrispondere sarà ulteriormente ridotto atteso che si dovrà versare il 40% del valore della controversia; nel caso in cui il contribuente risulterà vittorioso nel giudizio di secondo grado, l’importo da corrispondere per definire la controversia sarà del 15% del valore della controversia. Se infine il contribuente risulterà vittorioso in entrambi i gradi di merito, l’importo da corrispondere per definire la controversia sarà del 5%.
Tali percentuali si applicheranno anche per le controversie tributarie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo. Invece, per le controversie tributarie relative esclusivamente a sanzioni collegate al tributo, la definizione non richiederà alcun ulteriore versamento qualora il tributo sia stato già versato.
Per poter valutare la convenienza di tale misura bisognerà anche considerare quanto già versato in pendenza di giudizio atteso che, seppur per la definizione sarà ammesso lo scomputo di quanto già versato, la definizione non darà diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso.
La definizione in questione, alla luce dell’attuale testo del disegno di legge, interesserà soltanto le controversie tributarie il cui ricorso di primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della prossima legge di bilancio e per le quali non vi sia stata una pronuncia definitiva. Pertanto, per non rischiare di perdere questa opportunità di definizione, i contribuenti, entro fine anno, dovranno trovarsi pronti per potere rispettare i detti presupposti.
Sono escluse dall’ambito di definizione le controversie relative alle imposte che costituiscono risorse finanziarie proprie degli organismi dell’Unione Europea (i.e., IVA sulle importazioni) e le liti relative al recupero degli aiuti di Stato ai sensi delle disposizioni dell’Unione Europea.
In alternativa alla definizione agevolata appena descritta, l’attuale testo del disegno di legge prevede anche la possibilità di beneficiare di una conciliazione giudiziale agevolata. Infatti, tale conciliazione prevede la possibilità di definire la controversia pagando delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo. Infine, per i giudizi pendenti in Cassazione, è prevista anche la possibilità di rinunciare al ricorso principale o incidentale pagando, oltre all’imposta e agli interessi, una sanzione ridotta ad un diciottesimo.
2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Nell’attuale testo del disegno di legge è prevista la possibilità per il contribuente di definire in via agevolata gli atti propri del procedimento di accertamento quali: 1) gli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs n. 218/97 relativi a processi verbale di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023; 2) gli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui di cui all’art. 5-ter del D.Lgs n. 218/97; 3) gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della prossima legge di bilancio e quelli notificati successivamente entro la data del 31 marzo 2023; 4) gli atti di recupero dei crediti, notificati entro il 31 marzo 2023, non ancora impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della prossima Legge di bilancio.
La misura agevolativa che si intende introdurre consiste nella possibilità per il contribuente di definire i predetti atti con il versamento di una sanzione agevolata nella misura di un diciottesimo delle stesse (oltre al versamento di imposte e interessi). Le somme potranno essere versate in un’unica soluzione o rateizzate, fino a 20 rate trimestrali.
3. Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
Il Governo sta programmando anche una nuova rottamazione per definire i ruoli affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura presente nell’attuale testo di disegno di legge prevede la possibilità per il contribuente di definire la propria situazione debitoria con l’Erario versando (anche a rate) solamente le imposte, senza sanzioni e interessi nonché senza dover corrispondere l’aggio di riscossione.
L’accesso a tale rottamazione dei ruoli – in base all’attuale testo del disegno di legge in questione – avrebbe anche degli immediati effetti positivi legati alla fase esecutiva in quanto, ad esempio, sospende gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, impedisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti, e impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate.
4. Definizione agevolata degli avvisi bonari e ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
Per le somme dovute a seguito di invio dei cc.dd. avvisi bonari (emessi ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 e art. 54-bis del DPR n. 633/72) inerenti gli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021 (i cui termini di pagamento non risulteranno scaduti alla data di entrata in vigore della prossima Legge di bilancio) la misura che vorrebbe introdurre il Governo è quella di agevolare la definizione di tali fattispecie chiedendo al contribuente il pagamento di una sanzione amministrativa ridotta nella misura del 3% (e quindi non in misura piena) unitamente alle imposte, interessi e somme aggiuntive.
La misura agevolativa che si vorrebbe introdurre per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2021 e precedenti consiste invece nella possibilità per il contribuente di regolarizzare la situazione mediante pagamento di un diciottesimo delle sanzioni irrogabili, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Per le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi il Governo ha intenzione di consentire al contribuente di regolarizzare tali situazioni mediante il versamento di una somma fissa, attualmente pari ad euro 200, per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Conclusioni
Il Governo sembra avere in serbo per il 2023 un pacchetto di misure particolarmente vantaggiose per il contribuente il quale, quindi, è opportuno che inizi a fare le dovute valutazioni in base alla propria situazione debitoria e giudiziale tributaria.
Se per alcune delle summenzionate misure la possibilità di accedere a queste ultime dipenderà (oltre che dall’opportunità in termini di risparmio finanziario) dal timing delle azioni che verranno svolte dall’Agenzia delle Entrate (se si considera la definizione agevolata degli atti del procedimento e di accertamento, questi dovranno essere emessi entro il 31 marzo 2023), o già svolte (se si considera la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, questi dovranno risultare già affidati nel periodo 2020-2022), per la definizione agevolata delle controversie è il contribuente a potersi rendere parte attiva in modo tale da poter soddisfare i requisiti di accesso richiesti dalla attuale bozza di legge di bilancio.
Infatti, se si intende accedere alla definizione agevolata delle controversie sarà necessario (i) per i giudizi non ancora instaurati, velocizzare la presentazione del ricorso di primo grado (i.e. entro il 31/12/2022) e (ii) per i giudizi già instaurati, non lasciare scadere i termini di impugnazione alla data di entrata in vigore della detta legge.
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