Crowdfunding – Nuova disciplina ed obblighi autorizzativi

A cura di Fabrizio Cascinelli e Francesco Della Scala

Novità in materia di operatori in crowdfunding: introduzione

Negli ultimi anni il mercato, non solo bancario e finanziario, è stato caratterizzato da un alto livello di dinamismo e innovazione, riconducibile alla progressiva evoluzione tecnologica, nonché all’internazionalizzazione dei mercati.

Un altro fenomeno già consolidatosi negli ultimi anni, riguarda la diffusione di piattaforme di crowdfunding e l’utilizzo di strumenti finanziari partecipativi a supporto delle iniziative di investimento. 

Il fenomeno ha destato l’attenzione del legislatore comunitario, che ha introdotto, da ultimo, con il Regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 e diversi Regolamenti Delegati, nuovi obblighi autorizzativi per i soggetti che intendono prestare attività di equity crowdfunding o lending crowdfunding. Anche gli operatori già attualmente autorizzati dalla Consob ai fini della prestazione dell’attività di equity crowdfunding saranno tenuti ad adempiere i nuovi obblighi autorizzativi.

Si impongono, dunque, valutazioni in ordine ai requisiti richiesti dalla normativa applicabile, nonché attività di assessment rispetto all’attuale conformazione degli operatori ai fini della presentazione delle istanze, soprattutto alla luce delle recenti novità introdotte a livello comunitario.

Novità in materia di operatori in crowdfunding: fonti

Autorità competenti: la Consob e la Banca d’Italia sono state designate quali autorità competenti per l’autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding.

Autorizzazione ai sensi dell’Art. 12, Reg. (UE) 2020/1503: i soggetti che intendono gestire piattaforme di crowdfunding equity-based o lending-based devono richiedere un’apposita autorizzazione e sono assoggettati a regole uniformi definite a livello europeo. In vista della definizione del quadro normativo a livello nazionale, che è legittimo ipotizzare si concluda per l’inizio del 2023, sarà possibile presentare formalmente istanze di autorizzazione alla Consob.

Termini: gli operatori dovranno essere autorizzati entro il 10 novembre 2023 per poter continuare a operare od al fine di avviare le relative attività. In considerazione delle tempistiche, è necessario che gli operatori avviino quanto prima progettualità rivolte all’ottenimento della citata autorizzazione.

Novità in materia di operatori in crowdfunding: il nuovo regime

Il Regolamento (UE) 2020/1503 introduce un regime armonizzato UE e viene introdotta una disciplina comune per tutti i gestori delle piattaforme di crowdfunding, assimilando, sul piano generale, equity-based e lending-based crowdfunding.

Il nuovo regime stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding e si basa su tre pilastri: i) autorizzazione unica con regime completo di passaporto; ii) governance e regole organizzative; iii) regole di condotta ed informative.

Novità in materia di operatori in crowdfunding: autorizzazione

Ai sensi dell’Art. 12, Regolamento (UE) 2020/1503 e del successivo Regolamento Delegato (UE) 2022/2112, i prestatori di servizi di crowdfunding devono essere dotati di autorizzazione rilasciata delle autorità nazionali competenti: profili principali

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