A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Rischi ambientali, sociali e di governance (ESG)
Good practices sugli stress test relativi al rischio climatico
Report BCE
La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato, il 19 dicembre 2022, una relazione dal titolo “ECB report on good practices for climate stress testing”.
Si tratta di una relazione che raccoglie le migliori prassi emerse dalla prova di stress sul rischio climatico svolta dalla BCE a gennaio 2022 per valutare il grado di preparazione delle banche nella gestione del rischio climatico.
La prova di stress sul rischio climatico è stata uno strumento chiave per i responsabili della vigilanza e per le banche stesse, in quanto ha permesso di valutare l’impatto dei rischi legati al clima sul sistema bancario, individuando vulnerabilità e sfide che le banche si trovano a fronteggiare.
Attraverso la presente relazione, la BCE intende fornire alle banche esempi e suggerimenti sulle modalità per migliorare lo svolgimento delle prove di stress sul rischio climatico, anche sulla base delle aspettative di vigilanza fornite dall’Autorità a novembre 2020 nella “Guida sui rischi climatici e ambientali. Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa”.
In particolare, nella presente relazione, la BCE supporta le banche con riferimento all’aspettativa di vigilanza n. 11 della Guida relativa all’adeguatezza delle prove di stress (aspettativa 11: “Gli enti che presentano rischi climatici e ambientali rilevanti dovrebbero valutare l’adeguatezza delle proprie prove di stress nella prospettiva di integrare tali rischi negli scenari di base e avversi”).
Per conformarsi alle altre aspettative di vigilanza delineate nella Guida, invece, BCE rimanda al documento pubblicato il 2 novembre 2022 dal titolo “Good practices for climate related and environmental risk management”.
Pertanto, la relazione descrive quali pratiche sono da considerarsi preferibili per garantire l’allineamento con le aspettative di vigilanza e offre suggerimenti ed esempi per aiutare le banche a gestire correttamente i rischi climatici e ambientali entro e non oltre la fine del 2024.
ECB report on good practices for climate stress testing
Normativa europea – Rischi ambientali, sociali e di governance (ESG)
Informativa sui rischi ESG
Regolamento di esecuzione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 dicembre 2022 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione del 30 novembre 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance”.
Si tratta del Regolamento di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 434-bis “Modelli per l’informativa” introdotto nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).
In particolare, il Regolamento di esecuzione specifica i modelli e le relative istruzioni – nonché le tempistiche – che i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro devono utilizzare per pubblicare l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) compresi i rischi fisici e i rischi di transizione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 449-bis “Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance” del CRR.
Nel dettaglio, il Regolamento di esecuzione dispone le seguenti modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte otto, Titoli II e III, del CRR:
- introduzione dell’articolo 18 bis rubricato “Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance”; e
- introduzione di due nuovi Allegati relativi all’informativa ESG.
L’informativa sui rischi ESG di cui al sopra citato articolo 449-bis deve essere pubblicata, a decorrere dal 31 dicembre 2022 alle date indicate di seguito:
- per l’informativa annuale: 31 dicembre; e
- per l’informativa semestrale: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
Il Regolamento di esecuzione entra in vigore l’8 gennaio 2023 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Disciplina EMIR
Obblighi di segnalazione sui contratti derivati
Progetto finale di Orientamenti ESMA
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA)ha pubblicato, il 20 dicembre 2022, il progetto finale di Orientamenti dal titolo “Final report on the Guidelines for reporting under EMIR”.
Si tratta del progetto finale di Orientamenti elaborato da ESMA ai sensi dell’art. 9 “Obbligo di segnalazione” del Regolamento (UE) n. 648/2012 (Regolamento EMIR), così come modificato dal Regolamento EMIR REFIT, volto a rendere l’applicazione dell’EMIR più semplice, proporzionata e meno costosa.
In particolare, il richiamato art. 9 prevede che le controparti segnalino al repertorio di dati sulle negoziazioni i dati relativi ai contratti derivati conclusi, modificati o cessati, specificando le modalità di segnalazione.
Pertanto, attraverso gli Orientamenti, ESMA fornisce indicazioni in merito a differenti tematiche relative alla segnalazione dei dati, tra i quali rientrano ad esempio:
- la transizione alla segnalazione ai sensi delle nuove norme;
- il numero di derivati da segnalare;
- esenzione dall’obbligo di segnalazione per i derivati infragruppo;
- delega della segnalazione e attribuzione della responsabilità della segnalazione;
- logica di segnalazione e popolamento dei campi di segnalazione;
- segnalazione di diversi tipi di derivati;
- garanzia della qualità dei dati;
- costruzione del Trade State Report e riconciliazione dei derivati; e
- accesso ai dati.
Contestualmente, ESMA ha pubblicato (i) il documento relativo alle regole di validazione (per la verifica della completezza e dell’accuratezza dei dati segnalati) e (ii) le istruzioni di segnalazione (entrambi disponibili in formato Excel).
La data di applicabilità prevista per gli Orientamenti è il 29 aprile 2024.
Si attende ora la traduzione degli Orientamenti nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea. In seguito, le Autorità nazionali competenti dovranno comunicare all’ESMA la propria conformità o intenzione di conformarsi agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Final report on the Guidelines for reporting under EMIR
Normativa europea – Emergenza COVID 19
Misure per il contrasto del Covid 19
Report EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 16 dicembre 2022 una relazione dal titolo “Eba closure report of covid-19 measures”.
Si tratta, in particolare, della relazione di chiusura sulle misure legate al Covid-19 chefornisce una panoramica di tutte le misure politiche ed economiche adottate per far fronte alla pandemia, del loro stato di avanzamento e del percorso di interruzione delle stesse volto al ritorno degli standard pre-pandemia.
Nella relazione EBA afferma che nel complesso il sistema bancario dell’UE si è dimostrato resistente alla crisi dovuta al Covid-19, mantenendo adeguati coefficienti patrimoniali e una notevole liquidità. Tuttavia, la resilienza del quadro normativo deve essere ulteriormente e continuamente rafforzata attraverso l’attuazione nell’UE delle riforme di Basilea III.
La pubblicazione è inoltre accompagnata da un aggiornamento dell’elenco dei regimi di garanzia pubblica (PGS) e dei regimi di moratoria generale dei pagamenti emessi in risposta alla pandemia (disponibili in formato Excel).
Nell’occasione EBA ha disposto l’abrogazione degli “Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi Covid-19” pubblicati nelle lingue ufficiali dell’Unione europea a luglio 2020.
Closure Report of COVID-19 measures
Normativa nazionale – Disposizioni di vigilanza per le banche
Recepimento Orientamenti EBA
Aggiornamento Circolare 285/2013
Banca d’Italia ha pubblicato il 41° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013“Disposizioni di vigilanza per le banche” (Circolare 285) del 20 dicembre 2022.
In particolare, il 41° aggiornamento modifica i seguenti Capitoli della Circolare 285:
- Capitolo I, della Parte Prima, Titolo II, relativo alle disposizioni in materia di “Riserve di capitale”; e
- Capitolo 13, della Parte Seconda, che contiene le disposizioni sull’“Informativa al pubblico”.
Le modifiche si sono rese necessarie per recepire nell’ordinamento nazionale i seguenti due set di Orientamenti EBA:
- “Orientamenti recanti modifica agli Orientamenti EBA/GL/2020/14 in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa”, pubblicati a settembre 2022 e che si applicano a partire dal 16 gennaio 2023 e
- “Orientamenti recanti modifica gli Orientamenti EBA/GL/2018/10 relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione”, pubblicati ad ottobre 2022 e che si applicano a partire dal 31 dicembre 2022.
Gli Orientamenti in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa specificano il contenuto di obblighi informativi già esistenti con un impatto molto limitato sulle istituzioni interessate mentre gli Orientamenti relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione non introducono di fatto modifiche negli obblighi di disclosure già previsti; per tale motivo non è stata condotta alcuna previa consultazione pubblica per l’adozione del 41° aggiornamento.
Più nello specifico, con il primo set di Orientamenti, EBA ha emendato i propri Orientamenti del 2014 in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa, al fine di chiedere alle banche sottoposte alla valutazione annuale per l’identificazione delle G-SIIs (Global Systemically Important Institutions) di rendere pubbliche anche le informazioni sulle esposizioni transfrontaliere nei confronti di paesi facenti parte dell’Unione bancaria.
Con il secondo set di Orientamenti, invece, EBA ha modificato l’ambito di applicazione degli Orientamenti del 2018, prevedendo che essi si applicano agli enti creditizi classificati come small and non-complex institutions quotati e agli altri enti creditizi (che non sono large o small and non-complex institutions) non quotati.
Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il 22 dicembre 2022 (giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell’Autorità).
Aggiornamento n. 41 del 20 dicembre 2022
Atto di emanazione del 41° aggiornamento
Testo integrale al 41° aggiornamento
Normativa nazionale – Regolamento emittenti
PRIIPS / KID e KIID
Delibera Consob
Consob ha pubblicato, il 21 dicembre 2022, la “Delibera n. 22551. Modifiche al Regolamento Emittenti per l’adeguamento della disciplina sulle informazioni chiave per gli investitori di OICVM e di FIA alla Direttiva (UE) 2021/2261 e al Regolamento (UE) 2021/2259”.
Tale Delibera dispone modifiche al Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971/1999) in materia di informazioni chiave che i fondi d’investimento devono dare ai risparmiatori, in attuazione della disciplina comunitaria (Direttiva (UE) 2021/2261).
Infatti, dal 1° gennaio 2023, il KID (Key Information Document) – già adottato per i prodotti finanziario-assicurativi e per i FIA (fondi di investimento alternativi) chiusi, rivolti agli investitori al dettaglio – avrà valenza anche per le altre categorie di fondi, ossia gli per gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, cd. OICVM, e per i FIA aperti destinati alla clientela al dettaglio.
Attualmente, invece, fino alla fine del 2022, OICVM e FIA aperti hanno beneficiato di una esenzione prevista dalla normativa europea e hanno continuato a redigere il KIID (Key Investor Information Document), come previsto dalle disposizioni UE di settore.
Dal 2023, invece, vengono uniformate le regole sui documenti informativi sintetici (che in poche pagine descrivono le caratteristiche dei prodotti finanziari offerti) e quindi tutti i PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) – cioè i prodotti finanziari ibridi di natura finanziario assicurativa – rivolti alla clientela al dettaglio saranno accompagnati da informazioni chiave presentate secondo lo stesso modello, cioè il KID.
Tale regola però non vale per le offerte di fondi OICVM rivolte agli investitori non al dettaglio (i cosiddetti investitori “qualificati”, come per esempio banche e imprese d’investimento), per i quali i gestori potranno scegliere tra KID e KIID.
Le modifiche apportate al Regolamento Emittenti si applicano dal 1° gennaio 2023.
Con riferimento alle offerte di OICVM e FIA aperti in corso di svolgimento alla data del 1° gennaio 2023, Consob ha specificato che:
a) l’obbligo per i gestori di redigere, pubblicare e depositare presso la Consob il KID decorre dal 1° gennaio 2023;
b) l’obbligo di fornire agli investitori al dettaglio il KID non si applica con riferimento alle quote o azioni di OICVM e FIA aperti già sottoscritte da tali investitori al 1° gennaio 2023, a meno che questi non richiedano la consegna del suddetto documento in una delle forme previste dal Regolamento PRIIPs;
c) il prospetto deve essere aggiornato sulla base delle modifiche apportate dalla presente delibera all’Allegato 1B, Schema 1, del Regolamento Emittenti alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 28 febbraio 2023.
Normativa nazionale – Cartolarizzazioni STS
Notifiche a Banca d’Italia
Comunicazione Banca d’Italia
Banca d’Italia ha pubblicato, il 21 dicembre 2022, la Comunicazione avente ad oggetto le modalità di implementazione dell’articolo 4-septies.2 del D. Lgs. 58/1998 (cd. TUF) rubricato “Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate”.
La Comunicazione stabilisce le modalità con cui le banche meno significative, le SIM diverse da quelle di classe 1, gli intermediari finanziari ex 106 TUB (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) e i gestori italiani effettuano le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 (il cd. “Regolamento sulle cartolarizzazioni STS”) quando agiscono in qualità di “cedenti”, “prestatori originari” o “promotori” o società veicolo di operazioni di cartolarizzazione.
Nello specifico vengono individuate le informazioni che tali soggetti devono trasmettere a Banca d’Italia quando effettuano una operazione di cartolarizzazione e durante la durata della stessa laddove l’operazione può incidere sull’adempimento degli articoli 6 “Mantenimento del rischio” e 8 “Divieto di ricartolarizzazione” del Regolamento cartolarizzazioni.
In particolare, tali informazioni riguardano i seguenti aspetti:
- assetti organizzativi e notifica di conformità al Regolamento cartolarizzazioni;
- tempistiche e modalità della notifica;
- informazioni da inviare in fase di emissione dell’operazione;
- informazioni da fornire su base continuativa.
Gli obblighi di notifica di cui alla presente Comunicazione si applicano a tutte le operazioni di cartolarizzazione emesse successivamente al 1° gennaio 2023.
Let’s Talk
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner