Le novità in materia labour introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2023

A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi e Marco Bove

Il 29 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge di Bilancio per l’anno 2023 (L. 197/2022). La Legge contiene numerosi interventi in ambito giuslavoristico e previdenziale, volti a riformare (senza stravolgere) il mondo del lavoro.

Analizzeremo di seguito le principali misure introdotte e confermate per il 2023, tra le quali figurano (i) le modifiche alla disciplina dello smartworking (ii) l’introduzione di “Quota 103”, la conferma dell’APE sociale e la modifica dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico tramite “Opzione Donna”, (iii) il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori, (iv) gli sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36, donne e percettori del Reddito di Cittadinanza, (v) l’estensione del congedo parentale, (vi) le modifiche alla disciplina dei voucher.

Modifiche alla disciplina dello smartworking

L’art. 1 comma 306 della Legge di Bilancio ha disposto la proroga del diritto di lavorare in regime di smartworking fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori fragili, per i quali il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in smartworking anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicati, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Ricordiamo, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2023 terminerà il regime dello smartworking semplificato, introdotto dalla normativa emergenziale degli ultimi due anni. Dall’inizio del nuovo anno, pertanto, sarà obbligatoria la sottoscrizione di un accordo individuale tra il datore di lavoro e il lavoratore che disciplini le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali e in regime di smartworking.

Introduzione di “Quota 103”

I commi 283-285 della L. 197/2022 hanno previsto la possibilità di accesso al trattamento pensionistico anticipato per coloro che, entro il 31 dicembre 2023, raggiungano un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni. Il trattamento pensionistico anticipato con “Quota 103” è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.

Conferma dell’APE sociale

È stato prorogato per tutto il 2023 l’APE sociale, il quale prevede la corresponsione di un’indennità che accompagna il lavoratore dai 63 anni di età sino alla pensione di vecchiaia ordinaria. Possono richiedere tale indennità i disoccupati di lungo corso, i caregivers, gli invalidi che abbiamo una invalidità accertata pari almeno al 74% e addetti ai lavori gravosi.

“Opzione Donna”

Sono state riformate le modalità di accesso al trattamento pensionistico anticipato per le lavoratrici, c.d. “Opzione Donna”. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 292 L 197/2022, possono accedere ad Opzione Donna le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  2. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  3. sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori

È stato introdotto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 pari al:

  • 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;
  • 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Vengono quindi riconosciuti 3 punti di riduzione dei contributi a carico del lavoratore la cui retribuzione non supera i 25.000 euro annui. Superato questo limite e fino a 35.000 euro annui la riduzione è confermata in 2 punti.

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36

La nuova Legge di Bilancio ha previsto l’estensione dell’esonero contributivo totale sulle assunzioni di giovani under 36 effettuate nell’anno 2023. I datori di lavoro potranno infatti beneficiare dell’esonero totale dei contributi – per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) – per l’assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023.

Sgravi contributivi per l’assunzione di donne appartenenti alle cosiddette “categorie svantaggiate”

Viene inoltre confermato, per il 2023, lo sgravio contributivo per l’assunzione di donne appartenenti alle cosiddette “categorie svantaggiate”. I datori di lavoro potranno, infatti, beneficiare dell’esonero totale dei contributi per un importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Sgravi contributivi per l’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza

Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, la Legge di Bilancio ha previsto il riconoscimento di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,  per i datori di lavoro privati che nel 2023 assumeranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del Reddito di Cittadinanza. Tale esonero viene concesso per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Estensione del congedo parentale

La Legge di Bilancio ha previsto l’estensione del congedo parentale previsto dal D. Lgs. 151/2001 per un ulteriore mese. L’ulteriore mese di congedo, utilizzabile alternativamente dal padre o dalla madre, viene retribuito all’80% della retribuzione (in precedenza l’importo previsto era al 30%) ed è utilizzabile entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo).

Modifiche alla disciplina dei Voucher lavoro

Sono stati apportati interventi anche alla disciplina delle prestazioni occasionali. La Legge di Bilancio ha infatti previsto l’aumento – da 5.000 a 10.000 euro – del limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, nel corso di un anno civile, con riferimento alla totalità dei prestatori. Le nuove disposizioni hanno inoltre previsto la possibilità di ricorrere al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (in precedenza il limite era fissato a 5).

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