A cura di Andrea Werner Beilin e Lorenzo Pirola
Lo scorso 8 Dicembre 2022 è stato pubblicato il piano d’azione della Commissione Europea “VAT In the Digital Age package (VIDA)” cha ha l’obiettivo di agevolare le autorità fiscali degli Stati Membri dell’Unione Europea nella lotta alle frodi fiscali mediante l’utilizzo della tecnologia.
Sul punto, il VIDA impone agli Stati Membri una verifica dell’efficacia delle attuali norme IVA rispetto alle novità che verranno (o sono già state) apportate dall’era digitale. In questo senso, la Commissione Europea ha pubblicato tre proposte di Regolamento che mirano a modificare i seguenti atti normativi:
- la Direttiva n. 2006/112/CE;
- il Regolamento n. 2011/282/UE;
- il Regolamento n. 2010/904/UE.
Le modifiche verteranno sulle seguenti aree:
- fatturazione elettronica e obblighi dichiarativi IVA: saranno standardizzate le informazioni che i soggetti passivi dovranno presentare alle autorità fiscali per ogni transazione in formato elettronico. Allo stesso tempo, sarà introdotta la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni transfrontaliere tra soggetti passivi di imposta;
- piattaforme digitali: sarà aggiornata la normativa IVA (i.e. momento di effettuazione) e sarà incrementato il ruolo delle piattaforme digitali nella riscossione dell’IVA, nell’ambito della fornitura di servizi di alloggio a breve termine e trasporto di passeggeri;
- registrazioni IVA multiple nell’Unione Europea: dovrebbero essere ridotti i casi in cui un soggetto passivo sarà tenuto a registrarsi in un altro Stato Membro per le vendite a distanza intracomunitarie di beni. Obiettivo che potrebbe essere raggiunto con un efficientamento degli strumenti ad oggi utilizzati per dichiarare e pagare l’IVA dovuta (e.g., OSS e IOSS).
Le proposte introdotte dalla Commissione Europea derivano dalla consapevolezza che la disciplina comunitaria sull’IVA è rimasta pressoché immutata nel corso degli ultimi dieci anni e, pertanto, non appare più idonea a sostenere l’avvento delle nuove tecnologie ed i relativi impatti sull’economia e sulla società moderna.
Ci sarà tempo fino al prossimo 28 febbraio 2023 per fornire eventuali commenti in merito alle misure inserite nella proposta, i quali saranno inseriti in una sintesi redatta dalla Commissione Europea che verrà presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio dell’Unione al fine di alimentare il dibattito legislativo.
In considerazione della portata innovativa delle nuove proposte, è opportuno riepilogare nel seguito i principali impatti che il nuovo pacchetto di misure potrebbe portare al sistema dell’IVA.
Fatturazione elettronica e obblighi dichiarativi IVA (DRR – Digital Reporting Requirements)
La prima proposta prevede degli obblighi in tema di fatturazione elettronica e adempimenti IVA. In particolare:
1. a partire dal 2024, ciascuno Stato membro sarà libero di imporre l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, senza richiedere preventiva autorizzazione all’UE. In tal caso, gli Stati Membri dovrebbero concedere la possibilità di utilizzare i formati di fatturazione elettronica europei, previsti dalla Direttiva 2014/55/EU (i.e. UBL – Universal Business Language e CII – Cross Industry Invoice). In tal senso, sotto il profilo italiano, non dovrebbero esserci impatti sostanziali in quanto:
- in Italia è già previsto un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica .XML, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 127/2015; e
- il Sistema di Interscambio è già in grado di elaborare le fatture elettroniche conformi agli standard europei con riferimento agli appalti pubblici, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019;
2. a partire dal 2028, gli Stati Membri dovranno implementare la fatturazione elettronica quale sistema ordinario di fatturazione. Gli Stati Membri potranno valutare delle deroghe per determinate operazioni, ad eccezione delle operazioni transfrontaliere tra soggetti passivi di imposta che dovranno essere documentate con fattura elettronica secondo i formati di fatturazione elettronica europei, previsti dalla Direttiva 2014/55/EU (i.e. UBL – Universal Business Language e CII – Cross Industry Invoice).
Inoltre, a partire dal 2028, verranno integrati ulteriori elementi obbligatori da includere all’interno della fattura come, a titolo di esempio, il codice IBAN del fornitore ed il numero della fattura originale in caso di note di credito.
Sarà inoltre modificato il termine per la trasmissione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi resi a soggetti passivi residenti nell’Unione Europea, il quale passerà a 2 giorni lavorativi successivi al momento di effettuazione dell’operazione. La Direttiva n. 2006/112/CE sarà, quindi, modificata rispetto all’attuale limite del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
Sotto il profilo degli obblighi dichiarativi, a partire dal 2028, gli elenchi “Intrastat” saranno aboliti e sostituiti da un obbligo di comunicazione analitico (e non più aggregato) delle operazioni, le quali saranno trasmesse ad un nuovo database centrale “Central VIES” che sarà supervisionato e mantenuto dalla Commissione Europea.
Trattamento IVA delle operazioni con piattaforme digitali
La Commissione Europea ha previsto l’aggiornamento della normativa IVA sul luogo di effettuazione dell’operazione con riferimento alla fornitura di servizi di alloggio a breve termine e trasporto di passeggeri.
Inoltre, la proposta imporrebbe alle piattaforme digitali operanti nei settori di affitto a breve termine e trasporto di passeggeri di garantire la riscossione ed il versamento dell’IVA sulle operazioni da esse facilitate.
Registrazione ai fini IVA unica a livello UE
L’ultimo pacchetto di proposte riguarda l’eliminazione della necessità per gli operatori comunitari di disporre di diversi numeri di identificazione IVA negli Stati Membri dell’Unione Europea in cui il soggetto passivo effettua operazioni ivi rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per raggiungere tale obiettivo, la Commissione Europea propone la registrazione IVA unica (SVR – Single VAT Registration) congiuntamente al:
- miglioramento dei sistemi esistenti di One-Stop Shop (OSS)/Import One-Stop Shop (IOSS);
- ampliamento dell’utilizzo del meccanismo dell’inversione contabile, al fine di ridurre al minimo i casi in cui un soggetto passivo è tenuto a registrarsi in un altro Stato membro.
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