A cura dell’Energy Team
- Introduzione di una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d’interesse pubblico prevalente ai fini della pertinente legislazione ambientale.
- Semplificazione del quadro autorizzativo per gli impianti da istallare su tetti o su strutture artificiali.
- Procedure autorizzative più rapide per il repowering degli impianti esistenti.
- Previsioni dirette a velocizzare i processi autorizzativi connessi alla installazione di pompe di calore alimentate da fonti energetiche rinnovabili.
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Il 22 dicembre 2022 il Consiglio ha approvato la proposta formulata dalla Commissione Europea in data 9 novembre u.s. e recante un nuovo regolamento temporaneo di emergenza per accelerare la diffusione delle fonti di energia rinnovabili (Regolamento UE 2022/2057, d’ora in avanti il “Regolamento”).
Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29 dicembre u.s. e introduce molteplici misure finalizzate a razionalizzare e velocizzare gli iter autorizzativi applicabili ai progetti di energia rinnovabile nell’ottica di far fronte alle criticità relative agli approvvigionamenti energetici derivanti dall’attuale situazione contingente internazionale e alle conseguenze che ne derivano per i consumatori in termini di crescente esposizione alla volatilità dei prezzi dell’energia elettrica.
In tale contesto sono previste sia azioni urgenti di portata generale, come l’introduzione di una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d’interesse pubblico prevalente ai fini della pertinente legislazione ambientale nonché la semplificazione del quadro autorizzativo per la revisione della potenza degli impianti, sia misure più specifiche riguardanti, ad esempio, la concessione di autorizzazioni in tempi più brevi e più rapidi per gli impianti fotovoltaici da realizzare su tetti o strutture artificiali esistenti.
Il Regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri ed ha una validità pari a diciotto mesi (i.e. a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta avvenuta il 29 dicembre u.s. e fino ad agosto 2024), ferma restando la possibilità per la Commissione Europea di richiedere al Consiglio la proroga della validità dello stesso.
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Interesse pubblico prevalente
Come anticipato una delle principali misure consiste nell’introdurre una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la salute e la sicurezza pubblica ai fini della pertinente legislazione ambientale dell’Unione.
In particolare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del Regolamento:
- la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi (cfr. art. 3, par. 1, Regolamento);
- gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente. Per quanto riguarda la protezione delle specie, tale disposizione si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti (cfr. art. 3, par. 2, Regolamento).
Il caposaldo di tale previsione è con tutta evidenza la necessità di eliminare le strozzature nella procedura autorizzativa, imponendo ai competenti attori pubblici, nell’ambito dei processi di pianificazione e autorizzazione, che al momento del bilanciamento degli interessi in gioco sia accordata priorità alla costruzione del relativo impianto alimentato da fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda la protezione delle specie il Regolamento puntualizza che tale priorità sia data solamente se, e nella misura in cui, siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine aree e risorse finanziarie sufficienti.
Energia solare e autoconsumo
Il Regolamento interviene altresì sulla durata massima delle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di impianti rinnovabili prevedendo che questa non debba essere superiore a tre mesi.
Nel segno, a mente di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento:
- la durata della procedura autorizzativa per l’installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati negli edifici e le apparecchiature per l’energia solare sui tetti, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d’acqua artificiali, non deve essere superiore a tre mesi, a condizione che lo scopo principale di tali strutture non sia la produzione di energia solare. L’installazione di tale categoria di impianti è esonerata dall’obbligo di essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale (cfr. art. 4, par. 1, Regolamento);
- gli Stati membri possono escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure per motivi connessi a interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza (cfr. art. 4, par. 2, Regolamento).
Con tale disposizione l’Unione Europea, in linea con le precedenti direttive e regolamenti sulla promozione dell’uso delle energie rinnovabili, sottolinea ancora una volta il ruolo dirimente dell’energia solare nell’ambito della transizione degli Stati Membri verso un’economia climaticamente neutra e lo fa dedicando una disciplina ad hoc agli impianti rinnovabili su tetti e su strutture artificiali.
In tale prospettiva sono introdotte procedure autorizzative più rapide per tali tipologie di impianti che, considerate le loro caratteristiche, sono generalmente meno complesse degli impianti a terra e possono contribuire rapidamente a mitigare gli effetti della crisi energetica in atto; per l’effetto si prevede, da un lato, un termine massimo di 3 mesi per la conclusione degli iter autorizzativi e, dall’altro lato, la possibilità per siffatta categoria di impianti di non dover essere sottoposti a valutazioni di impatto ambientale (atteso che, sulla base di quanto precisato dal Regolamento, è improbabile che simili installazioni suscitino preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio o all’impatto ambientale).
Ancora, sempre l’articolo 4 del Regolamento mira a dare un impulso alla costruzione ed esercizio di piccoli impianti (i.e. di capacità pari o inferiore a 50 kW), ivi inclusi quelli destinati all’autoconsumo, prevedendo che con riguardo alle procedure autorizzative inerenti a tali impianti trovi applicazione il meccanismo del c.d. silenzio-assenso qualora entro un mese dall’invio dell’istanza da parte del relativo operativo la competente amministrazione non fornisca alcun riscontro.
In tal modo sono ulteriormente snelliti i processi autorizzativi connessi a tali impianti con la finalità di ridurre rapidamente la domanda complessiva di gas naturale e incentivare l’autoconsumo di energia derivante da fonti rinnovabili così da garantire una minor esposizione dei consumatori alla volatilità dei prezzi dell’energia elettrica.
Revisione della potenza degli impianti esistenti
Con il Regolamento l’UE pone l’accento altresì sulla revisione della potenza degli impianti rinnovabili esistenti evidenziando che questi hanno un notevole potenziale per aumentare rapidamente la generazione di energia rinnovabile.
Anche in tal caso, come già visto per gli impianti su tetto e/o realizzati su strutture artificiali, sono previsti dei limiti massimi di durata per le procedure autorizzative.
In particolare, l’articolo 5 del Regolamento stabilisce che:
- se la revisione della potenza di un impianto esistente determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti, comprese le autorizzazioni all’ammodernamento delle opere necessarie per la connessione alla rete, non deve essere superiore a sei mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente;
- se la revisione della potenza non determina un aumento della capacità dell’impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15% e lasciando la necessità di valutare gli eventuali effetti ambientali, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate entro tre mesi dalla presentazione della domanda all’ente competente, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un’incompatibilità tecnica dei componenti del sistema;
- se la revisione della potenza dell’impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile o l’ammodernamento di una relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico è subordinata all’obbligo di assoggettabilità a valutazione dell’impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale, tale determinazione preliminare e/o valutazione ambientale si deve limitare agli effetti significativi potenziali derivanti dalla modifica o dall’estensione rispetto al progetto iniziale.
- se la revisione della potenza degli impianti solari non comporta l’uso di spazio supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l’impianto iniziale, il progetto è esonerato dall’obbligo, se del caso, di essere oggetto di valutazione di impatto ambientale.
Pompe di calore
Da ultimo il Regolamento introduce alcune previsioni dirette a velocizzare i processi autorizzativi connessi alla installazione di pompe di calore alimentate da fonti energetiche rinnovabili con l’obiettivo di sostituire le caldaie alimentate a gas naturale e ad altri combustibili fossili con una soluzione di riscaldamento rinnovabile.
In quest’ottica l’articolo 7 del Regolamento dispone che:
- la procedura autorizzativa per l’installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW non può superare un mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, tre mesi;
- a meno che non vi siano problemi giustificati di sicurezza, non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete e non sussista un’incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica all’ente competente per: a) pompe di calore con capacità elettrica fino a 12 kW; e b) pompe di calore installate da un auto-consumatore di energia rinnovabile con una capacità elettrica fino a 50 kW, a condizione che la capacità dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell’auto-consumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore.
Sulla scorta di quanto sottolineato dal Consiglio UE nell’ambito del Regolamento l’uso dell’energia rinnovabile nel settore del riscaldamento rappresenta quasi la metà del consumo energetico dell’Unione, in tale contesto l’installazione più veloce e più semplice delle pompe di calore può contribuire a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e ad affrontare una situazione di mercato più difficile.
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Il recente Regolamento si pone nel solco delle semplificazioni e degli incentivi promossi a livello euro-unitario per promuovere una maggiore diffusione delle energie rinnovabili con l’obiettivo di mitigare i rischi in termini di approvvigionamento energetico discendenti dal conflitto russo-ucraino.
È bene rilevare che buona parte delle semplificazioni introdotte per effetto del Regolamento appaiono essere già da qualche tempo – seppur in parte – recepite a livello nazionale (si vedano tra gli altri il Decreto Semplificazioni, il Decreto Semplificazioni bis o, ancora, il DL Aiuti di cui abbiamo ampiamente discusso nel corso delle precedenti Newsletter e con cui sono stati considerevolmente semplificati ed accelerati gli iter autorizzativi connessi, tra l’altro, alla realizzazione di impianti rinnovabili con moduli collocati sulle coperture di edifici – per maggiori dettagli si veda https://blog.pwc-tls.it/it/category/energy-outlook/) oltre che in ambito giurisprudenziale (tra le tante, si veda Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983; Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del 2020 relativamente al favor riconosciuto alle fonti energetiche dalla disciplina interna e sovranazionale nella valutazione degli interessi coinvolti nell’ambito degli iter autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili).
Ad ogni modo, tenuto conto della portata della crisi energetica e del grado del suo impatto sociale, economico e finanziario appare cruciale in questa fase che le sopra citate semplificazioni siano prontamente e integralmente recepite nella prassi delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, degli enti locali, affinché si possano effettivamente concretizzare i benefici legati all’aumento della produzione di energia sostenibile e fronteggiare i rischi in termini di approvvigionamento evidenziati a livello euro-unitario. In tale quadro il recente Regolamento dell’UE potrebbe rappresentare un ulteriore impulso in tale direzione.
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