A cura di Cristian Sgaramella, Roberto Percoco, Valeria Saponaro e Adele Zuliani
Con la Gazzetta ufficiale n. 205 del 2 agosto 2022, Serie Generale, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 131, entrato in vigore il successivo 3 settembre 2022, modificativo del D.Lgs. n. 58/1998 “Testo Unico della Finanza” (“TUF”).
In particolare, mediante l’intervento normativo in esame, da un lato sono state definite le autorità competenti a vigilare sul rispetto della disciplina di cui al Regolamento dell’Unione Europea n. 2017/2402 (di seguito, il “Regolamento UE”) che disciplina la materia della cartolarizzazione dei crediti sia da un punto di vista generale, sia con riferimento alla particolare fattispecie delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e, dall’altro, è stato definito l’impianto sanzionatorio connesso alla sua inosservanza.
La novella legislativa ha identificato le Autorità nazionali chiamate a vigilare sul rispetto delle previsioni del Regolamento UE. In tal senso, fermi i compiti spettanti alla BCE secondo quanto disposto dalla norma europea, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Covip sono individuate quali autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento UE.
Primariamente, in base al nuovo art. 4-septies.2 del TUF, introdotto dal Decreto Legislativo n. 131/2022, a Banca d’Italia è assegnata la vigilanza relativa alrispetto degli obblighi di cui agli articoli 6 (Mantenimento del rischio), 7 (Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE), 8 (Divieto di ricartolarizzazione) e 9 (Criteri di concessione di crediti) da parte di banche, imprese di investimento, gestori, nonchéintermediari finanziari che detengono una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale nonché sul rispetto dei medesimi obblighi laddove il cedente, il prestatore originario, il promotore o la SSPE siano banche, imprese di investimento, gestori o intermediari finanziari.
Inoltre, spetterà a (i) IVASS e Covip, la verifica del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5 del Regolamento UE, “Obblighi di due diligence per investitori istituzionali”, nel caso di, rispettivamente, imprese di assicurazione (o riassicurazione) o enti pensionistici; (ii) CONSOB, la vigilanza sull’osservanza degli obblighi stabiliti: a) all’art. 3, “Vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio” del Regolamento ; b) dagli artt. da 18 a 27 in materia di cartolarizzazioni STS e di autorizzazione del terzo verificatore (di cui all’art. 27, comma 2, del Regolamento UE), come previsto dall’art. 28 dello stesso regolamento, vigilando sulla conformità di questo soggetto all’art. 28 del regolamento, con facoltà di revocare la citata autorizzazione.
Secondariamente, l’intervento normativo in commento ha inciso anche sull’impianto sanzionatorio introducendo all’art. 190-bis.2 sanzioni di natura pecuniaria e amministrativa (anche di carattere interdittivo) previste in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento UE.
Nell’ottica di restituire conformità al framework normativo comunitario in tema di cartolarizzazioni, nonché di consentire ai maggiori Istituti di vigilanza di esercitare i suddetti poteri, in data 21 dicembre 2022, Banca d’Italia ha pubblicato le prime indicazioni operative destinate agli intermediari vigilati. La comunicazione “Modalità di implementazione dell’articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF)” (“Comunicazione”)ha stabilito le modalità operative secondo le quali le “banche meno significative, le SIM diverse da quelle di classe 1, come definite dall’art.1, comma 1, lettera e-bis) del TUF, gli intermediari finanziari ex 106 TUB e i gestori italiani” debbano effettuare le notifiche in relazione agli artt. da 6 a 8 del Regolamento UE, laddove agiscano quali cedenti, prestatori originari, promotori o società veicolo.
Gli obblighi di notifica previsti dalla Comunicazione si applicano a tutte le operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2023. Invero, in conformità al Regolamento UE, nonché alle Circolari della Banca d’Italia, quest’ultima ha previsto che la comunicazione di conformità dell’operazione in essere dovrà essere trasmessa con lettera firmata dal responsabile dell’organo con funzione di gestione, entro un mese dalla data di emissione, ovvero entro due mesi per le operazioni realizzate entro il 31 marzo 2023. A tal proposito, le funzioni di controllo vengono chiamate a verificare l’adeguatezza “delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dagli Intermediari Vigilati per assicurare l’effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del Regolamento cartolarizzazioni”.
Da ultimo, in fase di emissione dell’operazione, Banca d’Italia ha indicato che gli intermediari vigilati debbano trasmettere, le informazioni dettagliate relative a ciascuna operazione al momento dell’emissione, mediante il modello dei dati previsto. Si precisa che tale obbligo di notifica delle suddette informazioni dovrà essere assolto in modo continuativo anche successivamente alla fase di emissione, laddove si realizzino degli eventi significativi, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera g) del Regolamento UE.
Per una più completa trattazione della novella legislativa, in relazione al quadro regolamentare comunitario esistente, si rimanda all’articolo “Focus cartolarizzazioni: adeguamento nazionale alla normativa comunitaria”, pag. 61 della Rivista Amministrazione e Finanza n. 12/022, edita Wolters Kluwer.
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