A cura di Lorenzo Ontano, Annarita Terrone e Matteo Zovi
Con risposta a interpello n. 77 del 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime IOSS (“import one stop shop”) al commercio di beni rientrante nello schema commerciale del c.d. “dropshipping”, con particolare riferimento all’individuazione del fornitore presunto in tali operazioni e alla determinazione del valore intrinseco all’importazione.
Nel caso di specie, l’istante interviene nella compravendita in qualità di intermediario, attraverso la propria piattaforma e-commerce, curando la pubblicizzazione dei prodotti sul proprio sito web, prendendo in carico l’ordine dell’acquirente finale e, infine, trasmettendo quest’ultimo al proprio fornitore stabilito in un paese Extra-UE.
In particolare, tale operazione viene gestita mediante l’utilizzo dello schema del c.d. “dropshipping”, che prevede l’intervento di un intermediario (l’istante), del c.d. “dropshipper”, ossia il fornitore cinese ed, infine, del cliente finale che perfeziona l’acquisto sul sito web dell’intermediario.
L’istante, pertanto, agisce in veste di “primo fornitore” o “intermediario”, mentre il fornitore cinese, che agisce quale dropshipper, cura la spedizione della merce direttamente al cliente finale.
Considerando tale casistica, l’istante, ritenendo di agire in veste di “fornitore presunto”, come previsto dall’articolo 14-bis della Direttiva n. 112/2006 (i.e. “Direttiva IVA”), chiede conferma all’Amministrazione Finanziaria circa la correttezza di tale impostazione e circa la possibilità di aderire al regime IOSS, per assolvere l’imposta afferente alle vendite effettuate nell’Unione Europea.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la soluzione interpretativa del contribuente, indicando che l’attività dell’istante risulta riconducibile a quella del “fornitore presunto” di cui all’articolo 14-bis della Direttiva IVA, in base al quale “se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni”.
È stato chiarito, inoltre, richiamando le note esplicative della Commissione Europea, che “il valore intrinseco all’importazione è il prezzo netto pagato dall’acquirente al momento della cessione, ossia nel momento in cui è stato accettato il pagamento da parte dell’acquirente”, nonché che l’operatore che si avvale del regime IOSS dovrebbe indicare “sulla fattura (se emessa) o sulla fattura commerciale che accompagna i beni ai fini dello sdoganamento (…) il prezzo pagato dall’acquirente”.
Si conferma, pertanto che, l’assolvimento dell’imposta mediante adesione al regime IOSS può essere effettuato anche dalle piattaforme e-commerce che operano secondo il modello del c.d. “dropshipping”, con l’individuazione, quale valore intrinseco all’importazione, del prezzo netto pagato dall’acquirente.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Director