A cura di Alessia Zanatto, Davide Accorsi, Francesco Pizzo, Maria Chiara Turio Bohm, Mariagrazia Di Laudo e Erika Luvarà
La legge n. 197/2022 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (“Legge di Bilancio”) è stata approvata in data 29 dicembre 2022. Nel presente documento analizziamo brevemente le novità di maggior rilievo introdotte in materia di IVA, accise, Plastic tax e Sugar tax.
Commi 13-14 (Aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali e per le somministrazioni di gas metano per i contratti “servizio energia” del I trimestre 2023)
Secondo le disposizioni in commento, le somministrazioni di gas metano impiegato per combustione per usi civili ed industriali (di cui all’art. 26, co. 1, T.U. n. 504/1995) e le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia (di cui all’art. 16, co. 4, D.Lgs. n. 115/2008), relative al primo trimestre del 2023 (1° gennaio 2023-31 marzo 2023), sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.
Comma 16 (Aliquota IVA del 5% per i servizi di teleriscaldamento del I trimestre 2023)
In deroga alla disciplina ordinaria prevista dal d.P.R. n. 633/1972, l’aliquota IVA del 5% si applica anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
Comma 64 (Rinvio di “Plastic tax” e “Sugar tax”)
Con la modifica dei commi 652 e 676 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, viene differita al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (“Plastic tax”) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (“Sugar tax”).
Comma 72 (Aliquota IVA del 5% per i prodotti per l’infanzia)
Con l’aggiunta del nuovo n. 1-sexies alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633/1972, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per i prodotti per l’infanzia. In particolare:
- latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
- pannolini per bambini;
- seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, menzionate dal n. 65), Tabella A, Parte III, sono invece assoggettate all’aliquota del 10%.
Comma 73 (Aliquota IVA del 10% per il pellet)
Con deroga al numero 98) della Tabella A, Parte II allegata al d.P.R. n. 633/1972, per l’anno 2023 è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per i pellet.
Comma 122 (Modifiche alle accise sui tabacchi)
La Legge di Bilancio interviene sulla disciplina delle accise sui tabacchi, modificando il TU n. 504/1995 (“TU delle Accise”).
In particolare, sono stati modificati i criteri di determinazione delle accise sui tabacchi e modificate le relative aliquote base. Inoltre, sono state apportate modifiche alla disciplina dei prodotti da inalazione senza combustione (c.d. sigarette elettroniche) riducendo, in particolare, per l’anno 2023 l’imposta di consumo applicabile a tali prodotti.
Commi 148-150 (Contrasto all’apertura di partite IVA fittizie)
La Legge di Bilancio prevede alcune misure per la prevenzione dall’apertura delle partite IVA fittizie, introducendo i commi 15 bis, 15-bis 1 e 15-bis 2 all’articolo 35 del d.P.R. 633/1972. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha il compito di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, al termine delle quali può invitare il contribuente a comparire di persona, per esibire le scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 14 e 19 del d.P.R. n. 600/1973 al fine di verificare l’effettiva attività svolta e dimostrare l’assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA.
La richiesta della partita IVA può essere successivamente inoltrata dal medesimo soggetto, in qualità di imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA. Tuttavia, a tal fine è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo non inferiore a 50.000 euro che abbia la durata di 3 anni dalla data del rilascio.
Infine, è introdotto il comma 7-quater dell’art. 11 del D. Lgs. n. 471/97 che prevede una sanzione pari a 3.000 euro applicabile contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. “cumulo giuridico”.
Comma 151 (Cessioni di beni per il tramite di piattaforme digitali)
Il comma 151 introduce un nuovo obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili, individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo ai fini IVA. Questi soggetti sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.
Prima del recepimento del regime speciale per le vendite a distanza di cui all’articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE, l’art. 13, comma 1, decreto-legge n. 34/2019 prevedeva un analogo obbligo comunicativo trimestrale per i soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o di beni presenti all’interno dell’Unione Europea. Tale obbligo è venuto meno dal 1 luglio 2021.
Il nuovo obbligo comunicativo sembrerebbe analogo al previgente adempimento in vigore fino all’1 luglio 2021, differenziandosi tuttavia per quanto riguarda sia l’ambito oggettivo sia quello soggettivo di applicazione.
Comma 152 (Violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette ad IVA in inversione contabile)
La Legge di Bilancio aggiunge un nuovo periodo all’articolo 6, comma 9-bis.3 del D.Lgs. n. 471/1997.
I primi periodi di tale disposizione prevedono una sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro nell’ipotesi di omessa effettuazione degli adempimenti connessi all’applicazione del regime di reverse charge in caso di operazioni inesistenti.
Con le modifiche apportate è specificato che la suddetta previsione non si applica all’ipotesi di operazioni imponibili inesistenti quando l’esecuzione delle operazioni è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. A questa fattispecie si applica invece la sanzione prevista dall’art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997 pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta.
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