L’estensione della garanzia legale di conformità è sempre esente ai fini IVA?

A cura di Luca Lavazza, Alessia Zanatto, Davide Accorsi, Sudul Arsakulasooriya

Con la risposta ad interpello n. 17 dello scorso 12 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul concetto di accessorietà ai fini IVA della vendita dell’estensione della garanzia legale.

Nella risposta ad interpello in commento, l’istante è un soggetto operante nel settore della produzione e vendita di autovetture che, in applicazione delle disposizioni recate dal Codice del Consumo[1], è tenuta a garantire all’acquirente dell’autovettura una garanzia legale di conformità della durata di due anni dalla data di consegna del bene. Tale garanzia è quindi una componente implicita del costo di vendita dell’automobile.

In aggiunta alla predetta garanzia, l’istante intende proporre ai propri clienti un’estensione temporale della garanzia legale (di seguito anche “garanzia convenzionale”), a fronte del pagamento di un corrispettivo aggiuntivo.

Sia la garanzia legale che la garanzia convenzionale sono delle prestazioni legate all’autovettura e, pertanto, in caso di passaggio di proprietà di quest’ultima, il nuovo acquirente può chiederne l’applicazione se necessario.

L’istante vende le proprie autovetture ai suoi intermediari (dealer o concessionari) che successivamente le rivendono ai clienti finali.

La società istante fa presente che la sottoscrizione del contratto di garanzia convenzionale può avvenire in due differenti momenti: (i) contestualmente all’acquisto dell’autovettura, in tal caso la garanzia convenzionale è fatturata insieme al prezzo di acquisto dell’auto direttamente al dealer/concessionario; (ii) successivamente all’acquisto del mezzo di trasporto; in tal caso la garanzia convenzionale è fatturata direttamente dall’istante al proprietario dell’autovettura stessa.

Tanto premesso, l’istante chiede di sapere se la garanzia convenzionale possa essere qualificata, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, come prestazione accessoria, ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n. 633/1972, all’operazione principale di vendita dell’autovettura e, pertanto, da assoggettare ad IVA.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, sottolinea che, con specifico riferimento al quesito oggetto di interpello, tornano particolarmente utili i chiarimenti resi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza relativa alla causa C-584/13 del 16 luglio 2015[2], con cui i giudici unionali hanno precisato che “qualsiasi operazione di assicurazione presenta, per sua natura, una connessione con il bene oggetto della stessa. Tuttavia, tale connessione non può essere sufficiente, di per sé, per stabilire se sussista o meno un’unica prestazione complessa ai fini dell’IVA”.

Nella fattispecie esaminata, la Corte, ai fini dell’esclusione della ricorrenza di una operazione unica sotto il profilo IVA, ha valorizzato in particolare: (i) la circostanza che l’acquirente del veicolo possa acquistare tale mezzo di trasporto senza sottoscrivere la garanzia, disponendo della facoltà di stipulare il contratto di garanzia con una società diversa; (ii) la garanzia è fornita da un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo.

In linea con la giurisprudenza unionale summenzionata, l’Agenzia delle entrate ritiene che la vendita dell’estensione della garanzia legale da parte della società istante non possa essere qualificata come prestazione accessoria dell’operazione principale di cessione delle autovetture, soprattutto in considerazione dei seguenti elementi:

  • l’acquirente del veicolo (intermediario o cliente finale) non è obbligato a sottoscrivere l’estensione della garanzia legale, atteso che lo stesso ha la facoltà, sia al momento della stipula del contratto di compravendita dell’autovettura sia successivamente all’atto di acquisto, di rivolgersi ad un soggetto terzo per la stipula del contratto di garanzia;
  • la vendita dell’estensione della garanzia legale sembra effettuata dalla società cedente in qualità di intermediario di un altro soggetto passivo d’imposta (assicuratore), atteso che la stessa riferisce di avere per oggetto sociale l’attività di produzione e cessione delle autovetture”.

In conclusione, ritiene l’Agenzia delle entrate che la prestazione di estensione della garanzia nel caso di specie sia da considerare esente.

È evidente che, seguendo tale impostazione, le conclusioni raggiunte possano avere significativi impatti sulle società industriali/distributive, che potrebbero vedere il proprio diritto alla detrazione limitato in considerazione dell’effettuazione di estensioni di garanzia (se considerate esenti ai fini IVA).


[1] Si veda D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

[2] Il caso riguarda alcuni rivenditori di veicoli usati che hanno proposto agli acquirenti di tali veicoli, con l’intervento della società NSA Sage, divenuta Mapfre Warranty, una garanzia per la riparazione degli eventuali guasti meccanici di tali veicoli.

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