Preparato da Andrea Werner Beilin e Lorenzo Pirola
L’Agenzia delle Entrate ho fornito importanti chiarimenti in ambito fatturazione elettronica e comunicazione transfrontaliera nel corso del forum Telefisco del 26 gennaio 2023 e nei successivi incontri con la stampa specializzata.
Nel seguito riportiamo i principali chiarimenti forniti.
Fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni intracomunitarie assimilate
Per le cessioni intracomunitarie assimilate di cui all’articolo 41, comma 2, lettera c), del D.L. n. 331/1993, sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica.
In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, il fornitore italiano deve inviare una fattura elettronica (tipo documento “TD01”) tramite il Sistema di Interscambio (“SdI”) inserendo:
- nel campo 1.1.4 <CodiceDestinatario> il proprio codice destinatario/PEC (e non il codice convenzionale “XXXXXXX”);
- nel blocco “cessionario/committente” il proprio numero di partita IVA estera; e
- il codice natura Iva “N3.2”, ossia “operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie”.
In questo modo, SdI recapiterà la fattura allo stesso soggetto italiano.
Di conseguenza, il c.d. “Esterometro” non sarà dovuto.
Successiva cessione locale al soggetto non residente
Con riferimento alle cessioni locali effettuate in altro Stato Membro UE (e.g. a seguito della cessione intracomunitaria “assmiliata” di cui sopra), l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti circa gli obblighi di fatturazione e dichiarativi. In particolare, stante la necessità di verificare la disciplina IVA dello Stato Membro di destinazione della merce, si possono supporre le seguenti ipotesi:
- qualora lo Stato Membro abbia implementato il meccanismo del reverse charge (di cui all’ dall’art. 194 della direttiva n. 2006/112/CE), il debitore dell’imposta è il soggetto passivo residente nello stato membro di destino, cessionario dell’operazione;
- differentemente, il debitore di imposta rimarrebbe il soggetto passivo italiano, il quale dovrà ottemperare gli obblighi IVA nel paese di destino ed emettere fattura dalla propria posizione IVA locale, addebitando IVA.
Con riferimento alla prima ipotesi, il soggetto passivo italiano è tenuto all’emissione di una fattura nelle modalità tradizionali (e.g. cartacea) ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, d.P.R. n. 633/1972 ed alla comunicazione transfrontaliera .XML avendo cura di riportare il codice natura “N2.1”.
Nella seconda ipotesi, per quanto l’operazione non sia soggetta ad obblighi di fatturazione per la normativa italiana, secondo l’Agenzia delle Entrate, il cedente italiano è comunque tenuto alla presentazione del c.d. “Esterometro”.
Cessioni con regime IVA del margine in ambito UE
Per gli acquisti di beni usati (e.g. autovetture) da parte di un rivenditore di auto italiano, con applicazione del regime IVA del margine dal fornitore soggetto passivo in altro Stato Membro, deve essere utilizzato il codice tipo documento “TD19” ed il codice natura “N2.2”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, è comunque necessario accertarsi che il fornitore comunitario abbia effettivamente ceduto con applicazione del regime IVA del margine (e non abbia effettuato una cessione intracomunitaria).
Esterometro per le operazioni con erroneo addebito di IVA
Per gli acquisti ricevuti da un fornitore non residente, identificato ai fini IVA in Italia (con identificazione diretta o rappresentante fiscale), il cessionario italiano deve presentare il c.d. “Esterometro” anche qualora il fornitore abbia erroneamente addebitato l’IVA in luogo del reverse charge.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’operazione realizzata, sebbene erroneamente fatturata, costituisce un’operazione con controparte un soggetto non residente in Italia e, pertanto, il soggetto passivo italiano deve adempiere all’obbligo comunicativo di cui all’art. 1, comma 3-bis , D.Lgs. n. 127/2015, indicando, nel blocco “cedente/prestatore”, il codice Paese e l’identificativo estero del fornitore.
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