Pegno mobiliare non possessorio: approvate le norme tecniche che agevolano l’accesso al credito per le imprese italiane

A cura di Cristian Sgaramella, Roberto Percoco e Valeria Saponaro

Il 23 gennaio 2023 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 le norme tecniche, già emanate dall’Agenzia delle Entrate mediante il Provvedimento del precedente 12 gennaio (il “Provvedimento”), completando così il lungo processo necessario ad avviare l’operatività del pegno mobiliare non possessorio.

Di seguito procederemo con un breve excursus dell’iter normativo susseguitosi nel corso degli ultimi anni.

In particolare, con il Decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (di seguito, il “Decreto Banche”) convertito con modifiche dalla Legge n. 119 del 30 giugno 2016, è stato introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto del pegno mobiliare non possessorio.

Preliminarmente, occorre precisare che l’istituto in commento ha rappresentato, sin dalla sua entrata in vigore, una nuova tipologia di garanzia di tipo mobiliare di natura non possessoria utilizzabile esclusivamente da imprenditori iscritti nel Registro delle imprese (cfr. art. 1 del Decreto Banche), consentendo a questi ultimi la possibilità di garantire le proprie obbligazioni, presenti o future, contratte nell’esercizio dell’attività d’impresa, mediante una garanzia operante sui beni mobili dell’azienda.  Tale fattispecie, si distingue nettamente dal pegno disciplinato all’interno del Codice Civile, in quanto consente all’imprenditore di conservare il pieno possesso ed il potere di disporre di tali beni mobili, senza che gli stessi debbano essere consegnati al creditore ovvero al terzo designato.

Il contratto costitutivo del pegno in commento dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto ed indicare, tra l’altro, il creditore, il debitore, la descrizione del bene e l’importo massimo garantito. Possono essere oggetto di pegno mobiliare non possessorio i beni mobili (anche immateriali, esistenti o futuri, determinati o determinabili) ed i crediti destinati o inerenti all’esercizio dell’impresa. Restando, quindi, esclusi dalla disciplina in esame i beni mobili registrati. In concreto, dunque, potrebbero costituire oggetto di garanzia macchinari industriali, diritti di proprietà intellettuale, ovvero partecipazioni societarie.

La natura rotativa della garanzia non possessoria costituisce ulteriore elemento di rilievo: di fatti, in assenza di accordi differenti e nel rispetto della destinazione economica, il debitore può liberamente disporre, alienare o trasformare l’oggetto della garanzia. Laddove tale circostanza si concretizzi, senza che si producano effetti novativi sul rapporto sottostante, il pegno si trasferisce automaticamente sul prodotto di tale trasformazione (i.e. sul corrispettivo ottenuto dalla cessione o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo).

La garanzia in esame quindi risulterebbe particolarmente flessibile, riconoscendo un ampio margine all’autonomia negoziale delle parti, discostandosi in modo più o meno significativo dal modello tradizionale codicistico ed assumendo, talvolta, a seconda di quanto stabilito di volta in volta dalle parti, sfaccettature anche molto divergenti tra loro.

Degne di nota sono anche le regole previste per l’escussione della garanzia, disciplinate al comma 7, dell’art.1 del Decreto Banche, secondo le quali, al fine di garantire un rapido e più sicuro recupero del credito, al creditore-finanziatore è riconosciuta, in caso di inadempimento della controparte, la facoltà di procedere autonomamente alla vendita del bene, alla riscossione o cessione del credito, alla locazione della cosa, o alla sua appropriazione (a condizione, in tale ultimo caso, che siano stabiliti contrattualmente i criteri e le modalità di valutazione del bene in questione).

In tale ottica, questa nuova forma di garanzia è apparsa sin da subito quale strumento innovativo e suscettibile di superare l’inadeguatezza delle c.d. garanzie tradizionali, spesso motivo di ostacolo all’accesso al credito da parte delle imprese italiane, ritenute significativamente statiche ed inadeguate a sostenere le sfide provenienti dai mercati moderni.

Tuttavia, nonostante l’introduzione del nuovo istituto nell’ordinamento risalga al lontano 2016, l’effettiva possibilità di utilizzo risultava essere subordinata all’emanazione di alcuni regolamenti e norme tecniche da parte di diverse autorità; nello specifico, come previsto dal comma 4, dell’art. 1, del Decreto Banche risultava essere necessaria anche l’istituzione di un registro informatizzato dei pegni mobiliari non possessori presso l’Agenzia delle Entrate (il “Registro”).

Primo passo in avanti è stato l’adozione del Decreto n. 114 del 25 maggio 2021, entrato in vigore il successivo 25 agosto, adottato da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia (il “Decreto ministeriale”) che ha istituito il Registro e regolato le corrispondenti operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il Registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al registro medesimo, e stabilito i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del Registro.

Di fatti, affinché sia opponibile a terzi, l’atto costitutivo del pegno dovrà essere iscritto all’interno del Registro a cura della parte interessata, anche per via telematica, sottoscrivendo digitalmente la domanda e recando tutte le informazioni relative al concedente, al concessionario della garanzia e al bene che costituirà oggetto del pegno (come previsto al comma 2, dell’art. 3, del Decreto ministeriale), unitamente al titolo costitutivo del medesimo. Detta iscrizione avrà durata di dieci anni e alla scadenza potrà essere rinnovata, ovvero cancellata.

Da ultimo, con il Provvedimento è stato finalmente attivato il Registro, prevedendo quindi un modello di processo interamente telematico ed ispirato alla semplicità, da quale ne deriverà il conseguente ed ampio coinvolgimento degli istituti di credito.  Infatti, seppur ad oggi non sussista una prassi negoziale consolidata o una esperienza giurisprudenziale determinante, l’istituto potrebbe certamente essere qualificato quale solida base per rilanciare lo sviluppo economico, facilitando l’accesso al credito per le imprese medio-piccole. Come visto, l’insieme delle peculiarità previste per la garanzia non possessoria, conferiscono alla stessa uno schema elastico che può trovare diverse applicazioni a seconda delle esigenze e degli accordi intercorsi tra le parti. In tal senso, al discostamento di tale tipologia innovativa di pegno dal modello tradizionale, previsto dalla normativa codicistica, ne deriverebbe il possibile adattamento della stessa ai modelli di garanzia diffusasi nelle prassi commerciali degli operatori del settore, determinando un maggiore e più agevole sviluppo dell’economia e degli scambi commerciali. Come trattato in apertura, l’istituto del pegno mobiliare non possessorio prevede infatti che il debitore conceda in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa e abbia la possibilità di conservare l’uso del medesimo all’interno della filiera aziendale (fattore evidentemente escluso dall’ordinamento secondo la normativa codicistica preesistente). Tuttavia, in tale contesto, la normativa di riferimento nulla   prevede in ordine al requisito soggettivo del concedente il credito e beneficiario della garanzia in oggetto, non dovendo perciò essere riservato alle banche.  Di conseguenza, il creditore non necessariamente dovrà far parte della categoria degli intermediari autorizzati ad erogare il credito, determinando anche, tra le altre, il possibile impiego della garanzia in abbinamento ai c.d. minibond nelle operazioni di finanziamento alternative rispetto al tradizionale canale bancario, favorendone un ulteriore sviluppo.

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Cristian Sgaramella

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