Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa nazionale – Tutela della clientela bancaria

Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali

Comunicazione Banca d’Italia

Banca d’Italia, in data 15 febbraio 2023, ha pubblicato una Comunicazione avente ad oggetto “Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali motivate dall’andamento dei tassi d’interesse e dell’inflazione”.

La finalità dell’Autorità è quella di sensibilizzare le banche a prestare particolare attenzione nel proporre modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali a sfavore dei clienti che siano motivate dagli alti livelli di inflazione deli ultimi mesi.

In tal senso, infatti, Banca d’Italia ha sottolineato che l‘aumento dei tassi di interesse avviato dalla Banca Centrale Europea lo scorso luglio potrebbe avere effetti positivi sulla redditività complessiva dei rapporti tra le banche e i loro clienti e questo potrebbe compensare l’aumento dei costi indotto dall’inflazione.

Pertanto, gli istituti bancari sono invitati a rivedere le condizioni applicate ai conti correnti in senso favorevole per i clienti, alla luce dell’attuale incremento dei tassi di interesse.

In conclusione, l’Autorità ricorda che nel caso di modifiche unilaterali dei contratti, il cliente ha sempre diritto di recedere dal contratto senza spese valutando le offerte più convenienti provenienti dal mercato.

Banca d’Italia in passato ha già sensibilizzato gli intermediari sul tema delle modifiche unilaterali dei contratti; si vedano in tal senso le Comunicazioni di ottobre 2014 e di aprile 2017 aventi, rispettivamente, ad oggetto “Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari e diritti dei clienti” e “Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari, diritti dei clienti, ruolo dell’autorità di vigilanza”.

Comunicazione Banca d’Italia del 15 febbraio 2023. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali motivate dall’andamento dei tassi d’interesse e dell’inflazione

Normativa nazionale – Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad unico investitore

Prestiti obbligazionari convertibili (POC)   

Consultazione Consob

Consob ha pubblicato, in data 14 febbraio 2023, un documento di consultazione dal titolo “Proposta di Comunicazione in materia di operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe – Richieste ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998”.

Attraverso la Comunicazione, Consob intende fornire indicazioni agli emittenti con azioni quotate nei mercati regolamentatiin merito agli obblighi informativi connessi alle operazioni cd. di “POC non standard” cioè i prestiti obbligazionari convertibili riservati ad un unico investitore aventi determinate caratteristiche e a tutte le altre operazioni con caratteristiche simili.

Più precisamente, per “POC non standard” o “POC” si intendono le forme di operatività volte al reperimento di risorse finanziarie da parte degli emittenti realizzate mediante l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili riservati ad un unico investitore da effettuarsi in più tranche, ripartite in un arco temporale predefinito e il cui prezzo di conversione viene determinato, di volta in volta, sulla base dell’andamento del titolo dell’emittente sul mercato.

Con specifico riferimento agli elementi oggetto di informativa, nella Comunicazione sono formulate richieste e fornite indicazioni in merito a:

  • contenuto delle informazioni che le società emittenti azioni quotate e/o negoziate su MTF, a seconda della fase, dovranno rendere pubbliche con riferimento alle operazioni in oggetto, nonché le relative modalità;
  • contenuto delle informazioni che gli investitori (ai quali le operazioni sono riservate) dovranno pubblicare;
  • informazioni che dovranno essere rese dagli emittenti già assoggettati ad obblighi informativi supplementari mensili o trimestrali ex art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”);
  • informazioni rilevanti riferite ai prestiti obbligazionari convertibili da rendere nelle relazioni finanziarie periodiche.

Contestualmente, con la Comunicazione in questione, Consob intende operare una generale sistematizzazione delle indicazioni sinora fornite (nel 2006 e nel 2008) relativamente alle altre operazioni di aumento di capitale riservate ad un unico investitore (denominate Stand-by Equity Distribution Agreement – “SEDA” e Step-Up Equity Financing – “SEF”).

Le osservazioni al documento di consultazione possono pervenire a Consob entro il 1° marzo 2023.

Proposta di Comunicazione in materia di operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe – Richieste ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998

Normativa europea – Informativa sulla sostenibilità (SFDR)

Informativa su attività che interessano il gas fossile e l’energia nucleare   

Regolamento delegato

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 febbraio 2023 è stato pubblicato un Regolamento delegato che modifica e rettifica il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 recante le norme tecniche di regolamentazione ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), dal titolo “Regolamento delegato (UE) 2023/363 della Commissione del 31 ottobre 2022 che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione delle informazioni relative all’informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche ecosostenibili”.

Le modifiche derivano dal Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, pubblicato sulla G.U.U.E. del 15 luglio 2022, incentrato in particolare sui settori del gas fossile e dell’energia nucleare.

In particolare, le modifiche riguardano le informazioni da fornire nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche in merito all’esposizione dei prodotti finanziari verso investimenti in attività che interessano il gas fossile e l’energia nucleare; la finalità delle norme è quella di aumentare la trasparenza e, in tal modo, aiutare i partecipanti ai mercati finanziari e gli investitori a individuare le attività ecosostenibili connesse al gas fossile e all’energia nucleare in cui i prodotti finanziari effettuano investimenti.

Sono, pertanto, modificati l’articolo 15 “Informazioni sugli investimenti sostenibili nella sezione sull’allocazione degli attivi per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali” relativo all’informativa precontrattuale sul prodotto e l’articolo 55 “Informazioni sugli investimenti in attività economiche ecosostenibili per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali” relativo all’informativa sul prodotto nelle relazioni periodiche, nonché gli allegati da II a V.

Contestualmente, il Regolamento delegato apporta alcune rettifiche ai rimandi nelle informative periodiche, poiché questi erano errati.

Alla luce della portata limitata delle modifiche, il Regolamento delegato è in vigore dal 20 febbraio 2023 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2023/363 della Commissione del 31 ottobre 2022 che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione delle informazioni relative all’informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche ecosostenibili

Normativa europea – Disciplina EMIR

Differimento applicazione di determinati requisiti e obblighi   

Regolamenti delegati

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 febbraio 2023 sono stati pubblicati i due seguenti Regolamenti delegati:

  • Regolamento delegato (UE) 2023/314 della Commissione del 25 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda la data di applicazione di talune procedure di gestione del rischio per lo scambio di garanzie;
  • Regolamento delegato (UE) 2023/315 della Commissione del 25 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti.

Entrambi i Regolamenti delegati sono stati adottati ai sensi del Regolamento EMIR (Regolamento (UE) 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni).

Più nel dettaglio, il Regolamento delegato (UE) 2023/314 – adottato ai sensi dell’articolo 11 “Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP” del Regolamento EMIR – dispone modifiche al Regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il Regolamento EMIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.

In particolare, viene disposto che i requisiti in materia di margini bilaterali che le controparti finanziarie sono tenute ad adottare per i contratti derivati OTC (over the counter) non compensati a livello centrale e che sono stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione, si applicano dal 30 giugno 2025, cioè tre anni dopo alla data da ultimo prevista (30 giugno 2022).

Invece, il Regolamento delegato (UE) 2023/315 – adottato ai sensi dell’articolo 5 “Procedura dell’obbligo di compensazione” del Regolamento EMIR – dispone modifiche ai Regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 della Commissione sull’obbligo di compensazione, prevedendo che l’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione si applichi dal 30 giugno 2025, cioè tre anni dopo alla data da ultimo prevista (30 giugno 2022).

I Regolamenti delegati sono in vigore dal 14 febbraio 2023 e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2023/314

Regolamento delegato (UE) 2023/315

Normativa europea – Cartolarizzazioni STS

Omogeneità delle esposizioni sottostanti   

Bozza finale di RTS EBA

In data 14 febbraio 2023, EBA ha pubblicato la bozza finale di RTS dal titolo “Final Report. Draft Regulatory Technical Standards on the homogeneity of the underlying exposures in STS securitisation under Articles 20(14), 24(21) and 26b(13) of Regulation (EU) 2017/2402, as amended by Regulation (EU) 2021/557”.

Le presenti norme tecniche di regolamentazione sono state elaborate da EBA ai sensi degli articoli 20 “Requisiti di semplicità”, 24 “Requisiti a livello di operazione” e 26 bis “Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio” del Regolamento (EU) 2017/2402 (cd. “Regolamento sulle cartolarizzazioni STS”) come modificato dal Regolamento (UE) 2021/557, adottato nel marzo 2021 per stimolare la ripresa dei mercati di capitali in risposta alla pandemia da Covid-19.

In particolare, EBA propone modifiche mirate alle norme tecniche di regolamentazione esistenti riguardanti l’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione, contenute nel Regolamento delegato (UE) 2019/1851 del 28 maggio 2019.

Le norme, nello specifico, riguardano i criteri in base ai quali le esposizioni sottostanti alle cartolarizzazioni devono essere considerate omogenee.

La bozza finale di RTS è stata sottoposta alla Commissione europea per l’approvazione.

Final Report. Draft Regulatory Technical Standards on the homogeneity of the underlying exposures in STS securitisation under Articles 20(14), 24(21) and 26b(13) of Regulation (EU) 2017/2402, as amended by Regulation (EU) 2021/557

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Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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