A cura del Team Tax Reporting & Strategy
La legge di bilancio n.197/2022 («Legge di Bilancio 2023»), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022. Nel presente articolo si riportano in sintesi alcune delle principali novità in materia di fiscalità nazionale ed internazionale.
Regime di deducibilità dei costi black list – Articolo 1 co. 84-86
Le disposizioni in commento aggiungono all’articolo 110 del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (“Tuir”) dei limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali, di cui all’Allegato I alla lista UE adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea (i.e. American Samoa, Anguilla, Bahamas, British Virgin Islands, Costa Rica, Fiji, Guam Palau, Marshall Islands, Panama, Samoa, Russia, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, U.S. Virgin Islands, Vanuatu, aggiornata alla data del 14 febbraio 2023).
In particolare, è previsto che talune spese e componenti negativi derivanti da operazioni concretamente eseguite con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali, siano ammessi in deduzione nei limiti del loro “valore normale” (ai sensi dell’articolo 9 del Tuir).
Nel caso in cui, tuttavia, sia possibile dimostrare l’effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni realizzate dalle imprese residenti in Italia, non si applicheranno le suddette limitazioni e opereranno le regole ordinarie per la deduzione dei costi.
Inoltre, viene reintrodotto l’obbligo di segnalare i costi di tali operazioni separatamente nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal superamento del valore normale dell’operazione.
Imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili derivanti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato – Articolo 1 co. 87-95
La disposizione in commento consente ai contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengano partecipazioni in società ed enti esteri ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la possibilità di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore della Legge in commento e che risultino dal bilancio chiuso nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
In particolare, si tratta di un’opzione che può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e comporta il versamento, in un’unica soluzione nel corso del 2023, di un’imposta sostitutiva del 9% per le partecipazioni detenute da società, e del 30% per le partecipazioni detenute da persone fisiche.
La legge in parola introduce, inoltre, un’ulteriore riduzione dell’aliquota di altri tre punti percentuali, nel caso in cui il soggetto controllante percepisca i relativi utili o riserve di utili entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte relative al periodo di imposta 2023 (per i contribuenti “solari”, entro il 30 giugno 2024).
Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente residenti all’estero – Articolo 1 co. 96-99
La Legge di Bilancio 2023 modifica la disciplina sulla tassazione dei redditi prodotti da soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, come prevista dall’articolo 23 del Tuir.
In particolare, viene prevista la tassazione in Italia dei redditi derivanti dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società ed enti non residenti (cessione di titoli non negoziati in mercati regolamentati), a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.
Si tratta di una novità che, tuttavia, origina nell’articolo 13, comma 4, del Modello OCSE e che, peraltro, è già presente in diverse convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
Sanatoria degli errori formali – Articolo1 co. 166-173
La disposizione in parola dispone che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale commesse entro il 31.10.2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento di Irpef, Ires, Irap e Iva, possono essere sanate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo di imposta.
Il perfezionamento ha luogo con il versamento di due rate di pari importo (entro il 31 marzo 2023, ed il 31 marzo 2024), oltre alla necessità di rimuovere l’irregolarità o l’omissione, il cui termine ultimo – specifica l’Agenzia delle Entrate – coincide con il 31 marzo 2024.
Non rientrano, invece, nel perimetro normativo (i) gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria e per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero e (ii) le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Inoltre, è elevato a sette anni (invece degli ordinari cinque) il termine decadenziale per la contestazione di violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 oggetto di un processo verbale di constatazione.
Tra le violazioni definibili si annoverano le seguenti:
- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA. Invero tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
- l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
- l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria.
Ravvedimento speciale – Articolo 1 co. 174-178
La Legge di Bilancio 2023 introduce un ravvedimento speciale che consente al contribuente di sanare le violazioni tributarie rinvenibili nelle dichiarazioni dei Redditi, Irap, Iva e dei sostituti d’imposta “validamente presentate” relative ai periodi d’imposta 2021 e precedenti; non possono, dunque, essere sanate le omesse dichiarazioni e le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni, considerate omesse dall’articolo 2, co. 7, del DPR 322/98.
La regolarizzazione si perfeziona mediante il pagamento di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale, oltre imposte ed interessi. In particolare, il contribuente avrà la possibilità di versare l’importo dovuto in un’unica soluzione entro il 31.03.2023, o, in alternativa, in otto rate trimestrali di pari importo (oltre ad interessi del 2%).
Si sottolinea che alla possibilità di accedere al ravvedimento speciale non corrisponde in automatico anche la non punibilità o altri effetti premiali sul piano penale, di cui al D.Lgs 74/2000.
Correzione degli errori contabili – Articolo1 co. 273-275
L’estensione del cd. “principio di derivazione rafforzata”, operante per i soggetti IAS e OIC adopter, secondo cui la determinazione del reddito d’impresa ai fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Tuir, riconosciuta ai fini della correzione degli errori contabili, è stata limitata con la Legge di Bilancio 2023 ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti. Le norme introdotte si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 22 giugno 2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 2022. Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine di accertamento.
Analoga modifica è apportata all’articolo 8, co.1-bis, del DL 73/2022 (conv. L.122/2022) in materia Irap.
Per i soggetti che non applicano tale principio (i.e. società di persone e microimprese) rimangono valide le modalità di correzione degli errori contabili finora adottate, che prevedono la presentazione di dichiarazioni integrative.
Maggiori quote di ammortamento nei settori del commercio al dettaglio – Articolo 1 co. 65-69
La Legge di Bilancio 2023 prevede che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi, le imprese che operano prevalentemente nei settori del commercio al dettaglio possano dedurre le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati, applicando un coefficiente annuale del 6%, indipendentemente dall’aliquota utilizzata ai fini civilistici.
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Si ricordano inoltre le seguenti novità:
Articolo 9, D.L. n. 73/2022 (convertito in legge n. 122/2022)
Società cd. in «perdita sistematica»
La norma in parola, decorrente dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, ha abrogato la norma sulle società cd. in «perdita sistematica», che imponeva l’assoggettamento a tassazione di un reddito minimo a partire dal periodo d’imposta successivo, nei casi in cui il contribuente avesse dichiarato perdite fiscali nei precedenti cinque periodi d’imposta, ovvero una perdita fiscale in quattro periodi d’imposta ed un reddito inferiore a quello minimo in uno dei cinque precedenti.
Pertanto le penalizzazioni previste dalla legge non troveranno più applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (per i soggetti “solari”), ancorché i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale, ovvero siano in perdita quattro periodi e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.292 il 15/12/2022)
Tasso di interesse legale
Il Decreto ministeriale 13.12.2022 incrementato la misura del tasso di interesse legale (articolo 1284 del Codice civile) dall’1,25% al 5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
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