A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa nazionale – Servizi di crowdfunding
Disposizioni nazionali attuative del Regolamento europeo
Consultazione Consob
In data 2 marzo 2023 Consob ha avviato una consultazione pubblica per l’adozione di un Regolamento attuativo delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese che – insieme alla Direttiva (UE) 2020/1504 – ha introdotto un regime normativo unico per i prestatori europei di servizi di crowdfundingper le imprese.
Le disposizioni poste in consultazione sono volte a definire alcuni elementi di dettaglio della disciplina europea sulla prestazione dei servizi di crowdfunding riguardanti, in particolare:
- il procedimento di rilascio e di revoca dell’autorizzazione da parte di Consob;
- gli obblighi informativi in capo ai fornitori di servizi di crowdfunding relativi, ad esempio, all’investimento, alle modifiche delle condizioni di autorizzazione, ai progetti finanziati;
- la normativa applicabile alle comunicazioni di marketing da diffondere in Italia, comprese previsioni specificamente applicabili in caso di comunicazioni di marketing relative alla gestione individuale di portafogli di prestiti;
- la definizione di ulteriori obblighi derivanti dal regime civilistico.
L’autorizzazione rilasciata nel quadro del Regolamento europeo consentirà ai fornitori europei di servizi di crowdfunding di operare nell’ambito di un regime di passaporto in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
La consultazione ha una durata di soli 15 giorni e si concluderà, pertanto, il 17 marzo 2023.
Normativa nazionale – Sorveglianza sui sistemi di pagamento
Guida operativa dei controlli e Misure di continuità operativa
Documenti Banca d’Italia
In data 1° marzo 2023, Banca d’Italia ha pubblicato due documenti che rappresentano gli allegati del Provvedimento della Banca d’Italia del 9 novembre 2021 recante le “Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete”.
Nello specifico, i due allegati sono la “Guida operativa dei controlli” e le “Misure di continuità operativa” e completano il quadro nazionale di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete.
La sorveglianza sul sistema dei pagamenti è svolta da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 146 del TUB (Testo Unico Bancario) ed è disciplinata dal Provvedimento del 9 novembre 2021 sopra richiamato; tali disposizioni secondarie sono state ora integrate dalla guida operativa dei controlli e dalle misure di continuità operativa.
La Guida operativa fornisce indicazioni operative ai gestori di sistemi di pagamento e ai fornitori che gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete tra cui, ad esempio:
- le informazioni che i gestori devono fornire nella notifica di inizio operatività;
- le specifiche per la reportistica sugli incidenti che i gestori devono trasmettere a Banca d’Italia in caso di malfunzionamenti del sistema di pagamento.
Il secondo allegato, invece, riguarda le misure di continuità operativa che devono essere adottate dai gestori di sistemi di pagamento e dai fornitori critici di infrastrutture o servizi tecnici. Gli operatori sono tenuti ad uniformarsi alle previsioni di cui al presente allegato e possono adottare le misure alternative ritenute adeguate, fornendone motivazione circostanziata in occasione delle comunicazioni periodiche alla Banca d’Italia (secondo il principio del comply or explain).
Si segnala che sul sito di Banca d’Italia sono elencati i gestori di sistemi di pagamento e i fornitori critici assoggettati a sorveglianza.
Misure di continuità operativa
Elenco dei gestori di sistemi di pagamento e dei fornitori critici di infrastrutture o servizi
Normativa nazionale – Settore assicurativo
Segnalazioni di vigilanza 2023
Lettera al mercato Ivass
In data 1° marzo 2023, Ivass ha pubblicato una Lettera al mercato indirizzata alle imprese di assicurazione avente ad oggetto “Segnalazioni di Vigilanza – tempistica e modalità operative per la comunicazione delle informazioni”.
Nella Lettera al mercato, l’autorità riepiloga i principali adempimenti per l’invio all’Ivass delle segnalazioni di vigilanza con data di riferimento 2023 o da trasmettere nel corso del 2023 tramite l’infrastruttura Infostat.
Sono, inoltre, riepilogate – nell’Allegato – le tempistiche di ciascuna segnalazione di vigilanza, sia quelle previste dalla normativa comunitaria che quelle previste dalla normativa nazionale.
Nel dettaglio, con riferimento al 2023, le segnalazioni di vigilanza da trasmettere ad Ivass sono le seguenti:
- Reporting Solvency II e informazioni per Financial Stability (si veda tabella 1 dell’Allegato);
- Rilevazioni nazionali di vigilanza e statistiche (si veda tabella 2 dell’Allegato);
- Rilevazioni recentemente attivate o di prossima attivazione, comprendenti: la rilevazione sui rischi da catastrofi naturali e della sostenibilità, la rilevazione reclami, la rilevazione antiriciclaggio, la rilevazione r.c. sanitaria e la rilevazione sui bilanci consolidati IFRS 17.
Infine, l’autorità raccomanda alle imprese di effettuare tutti i controlli previsti in fase di predisposizione delle segnalazioni, inclusi quelli contenuti nella tassonomia EIOPA, nonché di seguire scrupolosamente i criteri di compilazione previsti dalla Lettera al mercato del 15 dicembre 2020 avente ad oggetto “Segnalazioni Solvency II: chiarimenti sui criteri da adottare nella compilazione del reporting annuale e utilizzo del codice LEI nelle segnalazioni di vigilanza prudenziale”.
Allegato. Scadenze segnalazioni di vigilanza
Normativa nazionale – Settore assicurativo
Riforma del Registro degli intermediari assicurativi (RUI)
Consultazione Ivass
In data 2 marzo 2023, Ivass ha pubblicato un documento di consultazione recante modifiche alle disposizioni del Reg. 40/2018 per consentire la registrazione sul portale web del Registro unico degli intermediari delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi tramite strumenti di identificazione digitale.
Il documento di consultazione contiene lo schema di Provvedimento recante le modifiche e le integrazioni da apportare al Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.
Le modifiche previste sono volte a riformare il Registro degli intermediari assicurativi (RUI) attraverso nuove disposizioni che consentono la presentazione e la gestione delle istanze tramite strumenti di identificazione digitale.
Tale intervento deriva dall’emanazione del Codice dell’amministrazione digitale (cd. CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) che richiama le Autorità a implementare soluzioni che consentano ai soggetti che fruiscono dei servizi on-line di utilizzare strumenti digitali per l’accesso, come il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta d’identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS).
Più nello specifico il Provvedimento disciplina i seguenti aspetti:
- l’accesso degli operatori al nuovo portale web del RUI;
- il perimetro dei soggetti abilitati a operare direttamente sul portale;
- gli strumenti con cui i soggetti abilitati possono accedere (SPID, CNS, CIE);
- la procedura per l’esame delle istanze e delle comunicazioni prive della firma elettronica.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 2 maggio 2023.
Normativa europea – Indici di riferimento non UE (Benchmarking)
Riesame delle norme sugli indici di riferimento non europei
Commissione europea
In data 1° marzo 2023, la Commissione europea ha avviato un’iniziativa volta a raccogliere contributi sull’uso degli indici di riferimento non UE, alla luce delle norme in materia previste dal Benchmark Regulation (Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento) che diventeranno applicabili dal 1° gennaio 2024.
In base a tali norme, gli indici di riferimento non UE – che sono ampiamente utilizzati nel settore finanziario e nell’economia reale dell’Unione per misurare i mercati, coprire i rischi e creare investimenti – potranno essere utilizzati nell’UE solo se rispetteranno norme comparabili a quelle del Benchmark Regulation; tuttavia, finora è stato riscontrato che solo un numero esiguo di amministratori non UE ha attuato azioni per ottenere l’accesso al mercato dell’Unione.
Pertanto, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno chiesto alla Commissione europea un riesame completo delle norme per gli indici di riferimento non UE entro la metà del 2023; di conseguenza, la Commissione invita tutte le parti interessate – tra cui banche, fondi di investimento, gestori di patrimoni in qualità di utenti degli indici di riferimento – a fornire contributi su questo tema specifico entro il 29 marzo 2023.
Sulla medesima materia, a maggio 2022 la Commissione aveva pubblicato un documento di consultazione – sottoforma di questionario – relativo al miglioramento delle regole per l’utilizzo nell’Unione degli indici di riferimento forniti al di fuori dell’UE.
Review of the scope and third-country regime of the Benchmark Regulation
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