Armonizzazione della disciplina UE in materia di operazioni straordinarie transfrontaliere
A cura del Team IBR (International Business Reorganizations)
Il 7 marzo u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 56 del 07.03.2023), il Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2023 (il “Decreto”), recante le norme di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”.
La direttiva (UE) 2019/2121 fu adottata – prevedendo altresì una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio che ne disciplinava alcune materie comuni – per agevolare l’implementazione di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, nella ricerca di una sempre maggiore libertà di stabilimento nel mercato unico europeo.
Con il Decreto, l’ordinamento italiano accoglie le norme attuative che andranno a modificare ed armonizzare la disciplina in tema di operazioni transfrontaliere (sino ad oggi limitata alle sole fusioni transfrontaliere), estendendola alle operazioni cross-borders di trasformazione e scissione. La normativa riguarderà, principalmente, (i) le operazioni tra una o più società di capitali italiane ed una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l’amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell’Unione europea e (ii) le operazioni transfrontaliere tra società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio UE la sede sociale né l’amministrazione centrale né il centro di attività principale, se l’applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall’operazione.
Ne consegue che l’impianto normativo che verrà a crearsi a partire dal 22 marzo 2023, data di entrata in vigore del Decreto, sarà composto come segue:
Trasformazione transfrontaliera
- La trasformazione transfrontaliera viene definita come quell’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta (i) la legge a cui è sottoposta e (ii) il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge.
- La disciplina applicabile, che richiama – mutatis mutandis – quella della fusione transfrontaliera, prevede essenzialmente la redazione del progetto di trasformazione, il rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29 del Decreto, e – non prima del decorso del termine di 90 giorni per l’opposizione dei creditori –la decisione risultante da atto pubblico.
- Il procedimento di trasformazione transfrontaliera, per espressa previsione del nuovo art. 2510-bis del Codice Civile, troverà applicazione anche nel caso di trasferimento all’estero della sede statutaria.
Fusione transfrontaliera
- La fusione transfrontaliera viene definita come quella operazione che consiste nell’unificazione di due o più società appartenenti ad ordinamenti diversi.
- La disciplina applicabile (già armonizzata in precedenza) prevede (i) una fase preliminare di redazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, approvazione dello stesso e deposito presso i competenti Registri delle Imprese, e – decorso il termine di 90 giorni per l’opposizione dei creditori – (ii) una fase decisoria che prevede l’esecuzione dell’atto di fusione per atto pubblico, previo rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29 del Decreto.
Scissione transfrontaliera
- La scissione transfrontaliera viene invece definita come quella operazione che prevede l’assegnazione di tutto o parte del patrimonio di una società di uno Stato membro in favore di un’altra (preesistente o di nuova costituzione) appartenente ad altro Stato membro.
- Le regole sulla scissione transfrontaliera richiamano – mutatis mutandis – quelle sulle scissioni nazionali e quelle sulle fusioni transfrontaliere, prevedendo, come per le fusioni in parola, una fase preliminare e una decisoria.
- Le regole sulle scissioni transfrontaliere, inoltre, ne estendono l’applicabilità anche alle operazioni c.d. di “scorporo”, e cioè quelle operazioni con cui una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, assegnando altresì a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività
Modifiche al Codice Civile
L’art. 51 del Decreto, in ultimo, contiene le modifiche al Codice Civile, tra le quali:
- l’introduzione dell’art. 2510-bis del Codice Civile (“Trasferimento della sede all’estero”) che disciplina il trasferimento all’estero della sede statutaria da porre in essere mediante trasformazione, in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.
- l’inserimento dell’art. 2506.1 del Codice Civile (“Scissione mediante scorporo”) con il quale viene formalmente introdotta nel Codice Civile tale operazione.
- le modifiche agli artt. 2437 e 2473 del Codice Civile che prevedono la soppressione dei riferimenti al trasferimento della sede sociale all’estero quale causa di recesso del socio di S.p.A. ed S.r.l., attribuendo il diritto di recesso al socio che non abbia concorso all’approvazione del progetto di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera.
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Il Team IBR rimane a disposizione per approfondimenti così come per una discussione più approfondita dei temi trattati in precedenza.
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