A cura di Luigi Nascimbene e Federica Pannia
Sul suo Bollettino settimanale del 20 marzo u.s., l’AGCM ha pubblicato il provvedimento che sancisce un incremento del contributo obbligatorio dovuto in relazione agli oneri per il suo funzionamento ai sensi dell’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Nel suo nuovo ammontare, per l’anno 2023, il contributo oscilla tra un importo minimo di € 2.900 e uno massimo di € 290.000,000.
Esso, infatti, corrisponde allo 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data del 7 marzo 2023 e deve essere versato da tutte le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50 milioni, per un importo che non può essere in alcun caso superiore a cento volte la misura minima. Per gli istituti finanziari valgono i diversi criteri stabiliti dall’art. 16, comma 2, della legge n. 287/90.
La delibera qui in discussione dispone, dunque, per l’anno in corso un incremento dello 0,03 per mille rispetto agli importi dovuti nel periodo 2018-2022 pari allo 0,055 per mille.
Tale incremento, destinato a perpetuarsi ulteriormente negli anni a venire, è derivante dalla necessità di finanziare il progressivo ampliamento della pianta organica dell’AGCM; circostanza, quest’ultima, dovuta al conferimento in capo alla stessa AGCM di nuovi e più efficaci poteri di applicazione della normativa antitrust.
Tra le novità più rilevanti, lo si ricorda, si annovera il potere dell’AGCM, ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis della legge 287/90, di sottoporre a esame preventivo, al ricorrere di determinate circostanze, le operazioni di concentrazione che soddisfino (anche soltanto) una delle due soglie di fatturato. In particolare, l’AGCM è legittimata a intervenire in tal senso ogni qualvolta sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative.
Al nuovo potere di intervento dell’AGCM, è affiancata la facoltà per le imprese di procedere su base volontaria (tramite la presentazione di un documento recante le principali informazioni afferenti all’operazione) alla comunicazione di una concentrazione “sotto-soglia” che, sulla base di una propria auto-valutazione, possa determinare rischi concorrenziali.
I criteri applicativi del nuovo potere di intervento dell’AGCM sono stati definiti in un’apposita Comunicazione direttamente accessibile sul sito web dell’AGCM.
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