Tutela del consumatore: dalla Direttiva Omnibus nuovi illeciti e sanzioni più aspre

A cura di Luigi Nascimbene e Federica Pannia 

In data 18 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 26/2023   (“Decreto”) che entrerà in vigore il 2 aprile p.v., dando così attuazione alla Direttiva (UE) 2019/2161 (Direttiva Omnibus) in materia di protezione dei consumatori.

Il Decreto introduce novità assai rilevanti dal punto di vista sostanziale con riferimento a questo importante plesso normativo rientrante nell’ambito oggettivo di intervento dell’AGCM. In particolare:

  • viene ampliata la definizione di pratica ingannevole (con riferimento, più nello specifico, alla promozione di un prodotto, in uno Stato membro, come identico a un altro commercializzato in altri Stati membri, nonostante il primo sia significativamente diverso per composizione o caratteristiche dal secondo);
  • sono incluse tra le informazioni considerate ingannevoli anche tutte le indicazioni relative alle caratteristiche dell’offerente;
  • è esteso l’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli di cui all’art. 23 del Codice del Consumo;
  • è introdotto il nuovo articolo 17-bis nel Codice del Consumo, ai sensi del quale tutti gli annunci di riduzione del prezzo di un prodotto o di un servizio dovranno obbligatoriamente indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti alla data della riduzione (fatti salvi i prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni oltre che i prodotti agricoli e alimentari deperibili); 
  • è esteso a 30 giorni il termine concesso ai consumatori per esercitare il diritto di recesso nei contratti conclusi durante visite non richieste presso l’abitazione del consumatore stesso e di escursioni organizzate per vendere prodotti.

Inoltre, il Decreto prevede un significativo inasprimento del regime sanzionatorio giacché il limite edittale massimo della sanzione irrogabile dall’AGCM in caso di pratica commerciale scorretta viene duplicato passando da € 5 milioni a 10 milioni; così come il massimo edittale della sanzione irrogabile dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.  

Inoltre, in caso di sanzioni irrogate nei confronti di operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche tramite altre autorità europee, la sanzione sarà pari al 4% del fatturato realizzato da tali operatori in Italia (in mancanza, il massimo edittale sarà invece pari a €2 milioni).

Viene infine introdotto per la prima volta il potere dell’AGCM di comminare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di clausole vessatorie, per un ammontare compreso tra un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 10 milioni.

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Luigi Nascimbene

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director