A cura di Francesca Tironi, Marzio Scaglioni, Giulia Spalazzi e Leila Rguibi
Lo scorso 20 marzo è stata pubblicata la Circolare n. 32 del 2023, tramite la quale l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (“INPS”) ha fornito istruzioni amministrative in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, sul congedo di paternità obbligatorio, e 28, sul congedo di paternità alternativo, del D.Lgs n. 151 del 2001 (c.d. Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di seguito solo “T.U.”), come novellato da ultimo ad opera del D.Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022, che ha appunto introdotto l’art. 27-bis citato nel T.U..
La novella normativa citata ha comportato importanti modifiche in materia di congedo di paternità, i cui riflessi, come chiarito dall’INPS, hanno impatti duplici, riguardando tanto le tutele originariamente previste unicamente per le madri lavoratrici, da estendersi ora anche alla platea dei padri lavoratori, quanto quelle tutele originariamente previste per la sola tipologia di c.d. congedo di paternità alternativo a quello di maternità, da estendersi ora a tutta la platea dei congedi di paternità.
Il contesto normativo di riferimento: le norme intaccate dalla novella del 2022
Per chiarire la portata delle modifiche normative occorse in materia, occorre esaminare gli istituti intaccati dalle stesse alla luce della originaria formulazione normativa contenuta nel T.U., sì da evidenziare come:
- Ai sensi del comma 7 dell’art. 54 del T.U., sino ad agosto 2022 solo ai padri lavoratori che fruivano del congedo di paternità di cui all’art. 28 del T.U. stesso, ovverosia il c.d. congedo di paternità alternativo al congedo di maternità, poteva applicarsi quello stesso divieto di licenziamento previsto per le madri lavoratrici. Quindi solamente ai padri lavoratori che usufruivano di questo specifico congedo di paternità si applicava il divieto di licenziamento sino al momento in cui il figlio non avesse compiuto il primo anno di vita.
- In evidente applicazione della medesima ratio legis, l’art. 55 del T.U. prevedeva che alle madri lavoratrici che avessero presentato le proprie dimissioni durante il periodo del divieto di licenziamento di cui sopra si sarebbero dovute corrispondere le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento, con esonero della lavoratrice dal dover prestare alcun periodo di preavviso. Tale tutela era espressamente estesa anche al padre lavoratore che avesse fruito del “congedo di paternità”, senza alcuna specifica circa quale tipologia di congedo di paternità si intendesse richiamare. Giova ricordare, tuttavia, che il riferimento al congedo di paternità, all’epoca, non poteva che essere a quello di cui all’art. 28 T.U. citato sopra, e non anche a quello obbligatorio di cui al successivamente introdotto art. 27-bis.
- Per quanto riguarda l’accesso alla NASpI da parte del padre lavoratore che usufruiva del congedo di paternità, infine, l’INPS ha ricordato come tale accesso fosse garantito, nell’ambito della precedente formulazione del T.U., solamente in riferimento al congedo di cui al citato art. 28 T.U., ovverosia quello c.d. alternativo.
La modifica normativa dell’agosto 2022
Il citato D. Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022 ha inciso sulla normativa sopra riassunta nei seguenti termini:
- È stato inserito nel T.U. l’art. 27-bis, che disciplina il congedo di paternità c.d. obbligatorio, prima non contemplato dalla norma.
- È stato modificato il citato art. 54 T.U., che oggi si riferisce espressamente ad entrambe le tipologie di congedo di paternità: tanto a quello di cui all’art. 28, come nella precedente formulazione della norma, quanto a quello del neo-inserito art. 27-bis. Il divieto di licenziamento sopra descritto veniva così inequivocabilmente esteso all’intera casistica dei congedi di paternità.
- Nonostante quanto sopra, non veniva modificata la formulazione dell’art. 55 T.U. sopra riportata, permanendo il vago riferimento al “congedo di paternità” sopra descritto, che aveva aperto un dibattito tra gli addetti ai lavori circa la possibilità o meno di includere le tutele previste in caso di dimissioni sopra analizzate anche alla nuova ipotesi introdotta dall’art. 27-bis.
Il chiarimento dell’INPS e le relative conseguenze
La Circolare in esame è giunta a dirimere, in senso affermativo, una volta per tutte la questione circa la possibilità o meno di estendere la tutela di cui all’art. 55 T.U. a tutta la categoria dei congedi di paternità. E nel fare ciò, ha inoltre evidenziato come tale soluzione sia condivisa anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ne consegue che si debba ritenere ad oggi pacifico che tutti i casi di congedo di paternità debbano intendersi, quanto agli eventi di licenziamenti e dimissioni, coperti dalla medesima garanzia legale: quella di cui alla tutela della maternità.
Riflesso naturale di quanto sopra, pertanto, è quello di accertare come anche i padri lavoratori, nell’ipotesi di cui al citato art. 55 T.U., debbano poter avere accesso alla NASpI – ovviamente al ricorrere di tutte le relative condizioni di legge.
Da qui la chiosa finale dell’INPS, che informa la collettività del fatto che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e respinte dall’INPS nelle more della pubblicazione della Circolare in esame potranno essere oggetto di riesame.
Focus amministrativo e procedurale
Ai fini della corretta gestione amministrativa degli eventi di dimissioni di cui in trattazione, si ricorda che ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001, la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente ai fini della loro validità. Per tali soggetti non è pertanto richiesto l’invio delle dimissioni per il tramite del portale ClicLavoro.
Ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro è, dunque, opportuno che i datori di lavoro si accertino circa il corretto espletamento della procedura di convalida di cui sopra.
Infine, affinchè sia garantito il riconoscimento delle indennità spettanti per legge ai lavoratori padri che abbiano usufruito del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo), e che rassegnino le proprie dimissioni entro il compimento del primo anno di vita del bambino, è necessario che i datori di lavoro comunichino tempestivamente al proprio payroll provider l’avvenuta fruizione dei suddetti periodi di congedo.
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