Contratti collettivi aziendali e contratti di prossimità: la Corte Costituzionale definisce l’ambito di efficacia

A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi e Marco Bove

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 52 depositata il 28 marzo 2023, ha confermato che i contratti collettivi aziendali di prossimità – in presenza di tutti i requisiti fissati dall’art. 8 del D.L 138/2011 – esplicano la propria efficacia nei confronti di tutti gli interessati dall’accordo. Viceversa, i contratti collettivi aziendali “ordinari” non esplicano i propri effetti nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori non sottoscrittori dei predetti accordi e in dissenso con gli stessi.

La fattispecie che ha determinato il ricorso da parte della Corte di Appello di Napoli al massimo organo costituzionale ha avuto origine dalla controversia giudiziale avviata da alcuni lavoratori che avevano richiesto il pagamento di differenze retributive in ragione del fatto che un contratto collettivo di prossimità – sottoscritto dal datore di lavoro con un sindacato ritenuto maggiormente rappresentativo – aveva determinato un peggioramento delle condizioni economiche dei lavoratori stessi rispetto al CCNL di settore. Nello specifico, i lavoratori avevano dedotto di aver aderito ad un’organizzazione sindacale diversa da quella firmataria del contratto collettivo di prossimità e di aver espressamente “disdettato”, attraverso la propria sigla sindacale, il medesimo accordo.

La Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Napoli con riferimento all’art. 8 del D.L. 138/2011, che disciplina il contratto aziendale di prossimità. A parere della Corte di Appello di Napoli, infatti, tale previsione – estendendo l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un sindacato non firmatario dello stesso – avrebbe determinato la violazione degli articoli 2 e 39 commi 2 e 4 della Costituzione (lesione della libertà dell’organizzazione sindacale, intesa sia quale libertà del singolo lavoratore di associarsi in formazioni sindacali, sia come libertà del sindacato di organizzarsi per svolgere la funzione di rappresentanza dei propri iscritti).

La Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità sollevata dalla Corte di Appello di Napoli, ha rilevato che la Corte di merito non aveva adeguatamente motivato la riconducibilità della fattispecie censurata a quella legale del contratto di prossimità. In secondo luogo, la Consulta ha rilevato che, per costante giurisprudenza di legittimità, l’accordo aziendale “ordinario” ha efficacia solo tendenzialmente erga omnes, non potendo estendere la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della sottoscrizione dell’accordo stesso, siano espressamente dissenzienti.

A parere della Consulta, il contratto aziendale “ordinario” – che, come detto, produce un’efficacia solo tendenzialmente erga omnes – si differenzia dal contratto aziendale di prossimità il quale, ricorrendo tutti gli specifici presupposti richiesti dall’art. 8 del D.L. 138/2011produce efficacia nei confronti di tutti i lavoratori.

Nello specifico, la Consulta nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità sollevata dalla Corte d’Appello di Napoli, ha richiamato puntualmente l’art. 8 del D.L. 138/2011, che, come noto, per poter produrre efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, deve: (i) essere stato sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda; (ii) essere finalizzato alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività; (iii) riguardare la regolazione delle materie inerenti all’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento a specifici settori elencati dal comma 2.

In assenza dei predetti requisiti, si configura infatti meramente un contratto collettivo aziendale “ordinario”, il quale non produce efficacia nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della sottoscrizione dell’accordo, siano espressamente dissenzienti.

La Corte Costituzionale, pertanto, tenuto conto della mancanza – nell’ordinanza di rimessione – di una plausibile motivazione in ordine alla circostanza che nel giudizio principale si controverta di un contratto collettivo aziendale di prossimità ex art. 8 D.L. 138/2011, ha dichiarato l’inammissibilità delle sollevate questioni di legittimità costituzionale per incompleta ricostruzione della fattispecie.

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