Tregua fiscale, scudo penale e la nuova tempistica

A cura di Carlo Romano e Maurizio Foti

Con il Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023 (cd. Decreto bollette, di seguito “DL 34/2023”) – pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 31 marzo scorso – sono state introdotte alcune proroghe e alcune novità, anche in ambito penale-tributario, alla normativa relativa alla tregua fiscale introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (i.e. la legge di bilancio 2023).

Lo scudo penale

Una delle principali novità del DL 34/2023 è rappresentata dalla introduzione, a favore di chi aderisce alla tregua fiscale, di una causa speciale di non punibilità dei seguenti reati tributari: il reato di omesso versamento di ritenute (i.e. art. 10-bis del D.lgs. n. 74/2000), il reato di omesso versamento dell’IVA (i.e. art. 10-ter del D.lgs n. 74/2000) e il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti (i.e. art. 10-quater, co. 1, del D.lgs. n. 74/2000).

In particolare, l’art. 23 del DL in questione prevede l’esclusione della punibilità penale per chi definisce (con uno degli istituti previsti dalla tregua fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, quali il ravvedimento speciale, la definizione delle liti fiscali, la definizione dei ruoli, etc) le violazioni collegate a uno dei reati anzidetti versando integralmente e secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa di riferimento prima della pronuncia della sentenza di appello.

Tale disposizione, quindi, ammetterebbe ad usufruire della causa di non punibilità anche chi abbia già subìto una condanna in primo grado. Per completezza, infatti, è bene evidenziare come l’ordinaria causa di non punibilità prevista per i medesimi reati dall’art. 13 del D.Lgs 74/2000 sia invece prevista per chi provvede ad estinguere i debiti tributari – mediante il versamento integrale di imposte, sanzioni e interessi – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

L’art. 23 del DL 34/2023 prevede inoltre che il soggetto interessato, al fine di ottenere la sospensione del processo penale pendente, comunichi all’Autorità giudiziaria l’avvenuto versamento degli importi dovuti e contestualmente informi l’Agenzia delle Entrate di tale comunicazione indicando gli estremi del procedimento penale.

In tal modo il processo penale viene sospeso sino al momento in cui il giudice penale viene informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione (i.e. dell’integrale versamento delle somme dovute entro i termini e le modalità previsti dalla normativa di riferimento) ovvero della mancata o errata definizione.

La nuova tempistica

In ambito tributario le principali novità riguardano l’avere previsto con l’articolo 17 una nuova casistica:

  • di definizione agevolata degli atti (il cui beneficio è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo), prevedendo la possibilità di definire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 34/2023, anche gli atti di accertamento divenuti definitivi nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023; e
  • di conciliazione agevolata (il cui beneficio è sempre rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo) anche per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Inoltre, il DL 34/2023 con gli articoli, 18, 19, e 20 ha previsto una serie di proroghe dei termini inerenti i vari istituti della tregua fiscale. In particolare, tra le principali proroghe introdotte si segnala:

  • la proroga al 30 settembre 2023 del termine (prima fissato al 31 marzo 2023) per poter usufruire del ravvedimento speciale (Art. 1, commi 174-178 della legge di bilancio);
  • la proroga, sempre al 30 settembre 2023, del termine (prima fissato al 30 giugno 2023) per poter usufruire sia della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio (Art. 1, commi 186-203 della legge di bilancio 2023), sia della conciliazione agevolata (Art. 1, commi 206-212), che della rinuncia agevolata ai giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (Art. 1, commi 213-218). Tale proroga al 30 settembre ha inoltre portato nell’ambito della definizione agevolata delle controversie tributarie una estensione di alcuni termini collegati quali: il termine di sospensione del giudizio (che passa dal 10 luglio al 10 ottobre 2023), il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate può notificare un diniego (che passa dal 31 luglio 2024 al 30 settembre 2024) e la sospensione dei termini di impugnazione delle sentenze (che passa da 9 a 11 mesi).

Infine, degna di nota è l’interpretazione autentica, contenuta all’art. 21 del DL 34/2023, di alcune disposizioni della legge di bilancio 2023 che ha portato a chiarire che: nell’ambito del ravvedimento speciale, sono escluse le violazioni rilevabili ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 e sono comprese le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’Ivie ed all’Ivafe, nonostante vi sia stata una violazione agli obblighi di monitoraggio; nell’ambito della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione emessi entro il 31 marzo, la riduzione a 1/18 delle sanzioni si applica anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati dopo il 31 marzo data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Conclusioni

Gli istituti della tregua fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2023, con le proroghe e le novità introdotte dal DL 34/2023, diventano quindi ancora più allettanti per i contribuenti, i quali avranno adesso più tempo per valutare, caso per caso, la convenienza nell’aderire a tale sanatoria.

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