A cura di Mario Zanin, Domenica Esposito e Silvia Brezigia
Il presente contributo si focalizza sulle proposte normative presentate dalla Commissione europea il 24 maggio 2023 in materia di investimenti al dettaglio.
Retail Investment Strategy – Pubblicate le proposte normative
A distanza di due anni dalla consultazione preliminare con il mercato, la Commissione europea ha pubblicato, in data 24 maggio 2023, un pacchetto di misure volte a definire la “Strategia europea per gli investimenti al dettaglio” (la “Strategia”), prevista dall’Action Plan 2020 della Commissione europea volto a completare l’Unione dei mercati dei capitali.
La finalità della Commissione europea è quella di istituire una serie di misure finalizzate a garantire che il quadro giuridico per gli investimenti al dettaglio (i.e. investimenti retail) sia adeguato al profilo e alle esigenze dei consumatori, in modo da aumentare la fiducia di questi ultimi nei processi di investimento e quindi rafforzarne la partecipazione ai mercati di capitali.
Il pacchetto di misure legislative, nel dettaglio, comprende una proposta di Direttiva e una proposta di Regolamento:
- la proposta di Direttiva – cd.Direttiva Omnibus – prevede modifiche e integrazioni a cinque Direttive europee in materia di prodotti e servizi di investimento: la Direttiva 2014/65/UE sui prodotti finanziari (“Mifid II”), la Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione dei prodotti assicurativi (“IDD”), la Direttiva 2009/138/CE sull’accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (“Solvency II”), la Direttiva 2009/65/CE sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (“UCITS”) e la Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (“AIFMD”);
- la proposta di Regolamento, invece, prevede modifiche alRegolamento (UE) n. 1286/2014 (“Regolamento PRIIPs”),relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (“PRIIPs”).
La finalità dell’intervento normativo è quella di definire una normativa trasversale a tutti i prodotti e i servizi di investimento, in modo da garantire omogeneità e armonizzazione di regole per gli investitori retail a prescindere dal tipo di prodotto scelto nonché consentire a tali soggetti di prendere decisioni di investimento che rispondano effettivamente alle personali esigenze e preferenze, garantendo che gli stessi siano trattati in modo equo e debitamente tutelati.
Le misure proposte sono di ampia portata e riguardano – principalmente – le tematiche che si ripercorrono brevemente di seguito.
Con riferimento all’informativa destinata agli investitori retail, l’obiettivo delle norme proposte è quello di semplificare e migliorare le informazioni fornite, intervenendo anche sulle modalità di trasmissione delle stesse (i.e. digitalizzazione).
Contestualmente si intende aumentare la trasparenza e la comparabilità dei costi, prevedendo uniformità di regole per l’esposizione degli stessi.
Rimanendo nell’ambito delle comunicazioni ai clienti, sono previste nuove norme per prevenire le pratiche di marketing ingannevoli che enfatizzano i benefici e minimizzano i rischi dei prodotti di investimento.
Per quanto attiene alla distribuzione di prodotti di investimento, le misure intervengono sui requisiti previsti per la consulenza, sulle norme relative ai potenziali conflitti di interessi legati agli incentivi e sul rafforzamento del principio di agire nel “miglior interesse per il cliente”.
Nell’ambito dei requisiti di governo dei prodotti (product governance) le proposte normative sono volte all’istituzione di benchmark di riferimento rispetto ai quali valutare il valore del prodotto, al fine di garantire il principio del “Value for Money”.
Nell’ottica di migliorare l’accessibilità di prodotti e servizi viene, inoltre, proposta la modifica dei criteri per essere considerati clienti professionali su richiesta.
Infine, la Commissione europea intende rafforzare i requisiti di conoscenza e competenza richiesti ai consulenti finanziari e la cooperazione tra le Autorità di vigilanza nonché promuovere l’alfabetizzazione finanziaria.
I principali interventi proposti alla Direttiva MIFID II
Senza pretesa di esaustività, di seguito si riporta un breve focus sui principali interventi di modifica e integrazione proposti alla Direttiva Mifid II, volti a porre l’interesse dell’investitore retail al centro del processo di investimento.
Le misure proposte intendono, altresì, armonizzare ulteriormente le regole previste per la distribuzione di prodotti finanziari rispetto a quelle previste in ambito IDD, su cui si ritornerà nel proseguo.
Le principali novità proposte in tema di informativa riguardanol’introduzione del concetto di “prodotti particolarmente rischiosi”, da definirsi a cura dell’ESMA nonché il rafforzamento degli obblighi di trasparenza precontrattuali.
Con riferimento ai prodotti particolarmente rischiosi, quindi, la proposta normativa prevede che le imprese di investimento espongano le “avvertenze di rischio” nella relativa documentazione informativa e nelle comunicazioni di marketing, al fine di rendere consapevoli gli investitori retail degli specifici rischi associati a questi prodotti.
Con riferimento agli obblighi di trasparenza precontrattuali, si intende migliorare, rafforzare e uniformare le disposizioni in materia con particolare riguardo a costi, pagamenti di terze parti e impatti sui ricavi attesi.
In tema di consulenza si segnala il rafforzamento dell’obbligo di agire nel miglior interesse dei clienti (“best interest”). Nel dettaglio è proposta la sostituzione degli attuali test di “quality enhancement” con nuovi test in base ai quali gli intermediari dovranno basare la propria consulenza su un’ampia gamma di prodotti finanziari, raccomandare il prodotto più efficiente rispetto a tale gamma e offrire almeno un prodotto finanziario semplice.
Sono, inoltre, previsti elementi di novità anche con riferimento al processo di governo e controllo del prodotto (product oversight and governance – POG); più nello specifico la proposta normativa interviene sulla regolamentazione dei processi di pricing dei prodotti, prevedendo l’introduzione di benchmark regolamentati al fine di rendere tale processo più oggettivo e limitare l’offerta di prodotti che comportano poco o alcun valore (Value for Money).
Il nuovo processo di pricing del prodotto previsto è volto a consentire l’identificazione e la quantificazione di tutti i costi e le spese, così come la valutazione degli impatti di questi ultimi sul valore atteso del prodotto (dovranno essere considerati anche i costi di distribuzione).
Elemento di novità riguarda sicuramente la proposta di sviluppo, diffusione e aggiornamento dei benchmark, rispetto ai quali è richiesto ai produttori di paragonare i propri prodotti prima di offrirli sul mercato; qualora un prodotto non rientrasse nel benchmark di mercato di riferimento è necessario elaborare e presentare una giustificazione. Tali benchmark di riferimento dovrebbero essere elaborati da ESMA grazie ai dati forniti dagli intermediari sulla base delle informazioni relative ai costi e performance dei prodotti riportati dalle autorità nazionali competenti.
Infine, in tema di adeguatezza è proposto il rafforzamento dei relativi requisiti di valutazione. Nello specifico, la normativa propone di formalizzare in capo ai destinatari un onere di responsabilizzazione del cliente rispetto alla qualità dei dati forniti per la valutazione di adeguatezza.
Quanto al relativo report, si propone di prevedere che lo stesso venga fornito ai clienti prima della conclusione dell’operazione. È inoltre proposto che i distributori, nel valutare l’adeguatezza di un prodotto, considerino anche l’eventuale necessità di diversificare il portafoglio prodotti per il cliente.
Ulteriore proposta di novità riguarda la possibilità per i consulenti indipendenti di effettuare la valutazione di adeguatezza sulla base di informazioni limitate, con riferimento a strumenti finanziari diversificati, non complessi e convenienti.
In tema di vigilanza, vengono proposti, tra gli altri, strumenti e azioni volti al rafforzamento della cooperazione anche a livello europeo per fattispecie con caratteristiche di transnazionalità.
I principali interventi proposti alla Direttiva IDD
Quanto sopra illustrato in riferimento alla MIFID II è specularmente previsto anche per la IDD, intendendosi i riferimenti all’ESMA come riferimenti all’EOIPA e il riferimento ai test di “quality enhancement” come riferimento ai test di “no-detriment”.
Sono, altresì, previsti alcuni interventi normativi riferibili esclusivamente alla distribuzione assicurativa che si riportano di seguito.
In tema di informativa, la Direttiva Omnibus prevede l’allineamento delle disposizioni di cui alla IDD relative a tutte le tipologie di prodotti assicurativi a quanto previsto in materia di digitalizzazione dalla Direttiva (UE) 2021/338 (cd. Quick-fix di MIFID). Pertanto, il digitale diventa il canale principale di comunicazione nella distribuzione assicurativa (i.e. digital-by-default).
Per la consulenza, la Direttiva Omnibus propone il rafforzamento della tutela per la consulenza su base indipendente, prevedendo la categoria degli “indipendenti” come obbligatoria anziché facoltativa.
Da ultimo si segnala che nel test di “no-detriment” è prevista altresì la verifica e la garanzia della coerenza della copertura del prodotto assicurativo offerto con le richieste ed esigenze del cliente.
Cenni agli ulteriori interventi proposti
Con riferimento alle proposte di modifica alla UCITS e alla AIFMD, queste riguardano la revisione delle regole di POG attraverso il rafforzamento del processo di pricing e l’implementazione dei benchmark per i costi e la performance, alla stregua di quanto illustrato per la MIFID II e la IDD.
Per quanto attiene alle proposte da apportare alla Solvency II, queste riguardano l’eliminazione di alcune disposizioni relative alle “informazioni per i contraenti” poiché si prevede di spostare il relativo contenuto nella IDD.
Infine, gli interventi previsti al Regolamento PRIIPs riguardano la disclosure precontrattuale e prevedono importanti interventi sul KID (Key Information Document).
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