Tax credit energia/gas – Possibilità di remissione in bonis entro il 30 settembre 2023

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito di un contribuente, consente l’adozione di tale modalità anche in relazione ai crediti d’imposta energia e gas del II semestre 2022

A cura del Team Tax Incentives & Grants di PwC TLS

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, rispondendo al quesito di un contribuenteconferma la possibilità di accedere all’istituto della cd. “Remissione in bonis” a favore dei contribuenti che “per mera dimenticanza” hanno omesso l’invio, ovvero che hanno commesso un errore di compilazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati relativamente al III trimestre ed alle mensilità di ottobre-novembre e dicembre 2022.

Come noto, i beneficiari dei crediti d’imposta in parola – ai fini della loro completa fruizione – avrebbero dovuto inviare all’Agenzia delle Entrate detta comunicazione entro il termine del 16 marzo 2023 (Cfr. Provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023), penadecadenza del diritto alla compensazione degli stessi.

Alla luce dei chiarimenti forniti l’Amministrazione Finanziaria non preclude la fruizione dei crediti non comunicati, ovvero erroneamente comunicati nel quantum laddove il contribuente:

  • sia in possesso di tutti i requisiti sostanziali previsti dalle discipline di riferimento;
  • invii nuova comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 settembre 2023);
  • versi contestualmente l’importo pari ad euro 250 di cui all’art. 11, c. 1 del D.Lgs. n. 471/97.

In altri termini, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’adempimento comunicativo non rappresenta un elemento costitutivo della sussistenza dei crediti; la sua omissione – dunque – non ne inficia l’esistenza ma si limita ad inibirne l’utilizzo in compensazione qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.

Questa interpretazione si basa sul fatto che “si tratta di un adempimento di natura ”formale””, come risulta dal provvedimento del 16 febbraio 2023, dove si conferma che la comunicazione non è necessaria nell’ipotesi di integrale utilizzo in compensazione del credito entro la scadenza del 16 marzo 2023 (si veda il punto 2.6: «La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24») e la stessa non influenza i pagamenti effettuati in precedenza.

Si rammenta che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento (“la remissione in bonis «non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”).

Tale situazione potrà essere regolata con la presentazione di una nuova comunicazione, entro il termine del 30 settembre 2023, per il tramite del portale telematico appositamente dedicato e di prossima apertura sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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