A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa nazionale – smart contract
Smart contracts utilizzati in ambito bancario, finanziario e assicurativo
Consultazione Banca d’Italia
In data 30 giugno 2023 Banca d’Italia ha posto in consultazione un documento di lavoro predisposto con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Università degli Studi Roma Tre relativo alle caratteristiche degli smart contracts utilizzati in ambito bancario, finanziario e assicurativo.
L’Autorità e le due Università hanno sottoscritto lo scorso ottobre un protocollo di intesa per condurre un’attività di ricerca sugli smart contract utilizzati nell’erogazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi; tale percorso di ricerca è articolato in due fasi.
Attualmente, la prima fase è in fase di completamento e si concentra sulla definizione delle caratteristiche delle blockchain e degli smart contract eseguiti su di esse.
La seconda fase, ancora da avviare, si concentrerà sulla definizione delle migliori prassi per gli smart contract più comunemente applicati nei settori bancario, finanziario e assicurativo.
Nel documento posto in consultazione vengono delineati i profili giuridici e tecnici degli smart contract, intesi nelle due accezioni di “smart contract code”, cioè un programma software che viene memorizzato, verificato ed eseguito su una blockchain o, più in generale, su un registro distribuito (DLT) e di “smart legal contract”, cioè uno strumento che insiste sulla tecnologia a registro distribuito per articolare, verificare e applicare un accordo tra le parti. Più nel dettaglio, nella prima parte del documento sono illustrati i principali profili giuridici affrontati dalla dottrina italiana e straniera in relazione all’utilizzo degli smart contract, mentre nella seconda parte del documento l’analisi verte sui profili tecnologici e, in particolare, sulle caratteristiche rilevanti della tecnologia blockchain su cui tali smart contract insistono.
E’ possibile fornire osservazioni al documento entro il 20 luglio 2023 compilando il modulo predisposto dall’Autorità.
Tenendo conto dei commenti ricevuti, Banca d’Italia procederà al consolidamento e alla definitiva pubblicazione del documento che costituirà la base per avviare la seconda fase dei lavori di ricerca, anche con la partecipazione di ulteriori soggetti interessati.
Normativa europea – trasparenza su costi e oneri
Esiti azione comune di vigilanza
Documento ESMA
In data 6 luglio 2023, ESMA ha pubblicato i risultati della Common Supervisory Action (CSA) avviata a febbraio 2022 con le autorità nazionali competenti sull’applicazione della disciplina MiFID II in tutto lo Spazio economico europeo.
L’analisi dell’azione di vigilanza ha riguardato il rispetto da parte delle imprese dei requisiti relativi alla trasparenza ex post sui costi e gli oneri nei confronti degli investitori al dettaglio; nello specifico, le Autorità hanno indagato:
- la tempestività di fornitura delle informazioni;
- la chiarezza e correttezza delle informazioni;
- che le informazioni siano basate su dati accurati che riflettono tutti i costi e gli oneri espliciti e impliciti;
- l’adeguatezza della trasparenza sugli inducements.
Nel campione sono state incluse in totale 194 imprese, di cui 118 istituti di credito e 76 imprese di investimento.
Contestualmente, è stato condotto un primo esercizio di mystery shopping coordinato dall’ESMA sulle informazioni ex-ante sui costi e gli oneri fornite ai clienti al dettaglio per verificare il rispetto dei requisiti applicabili e per comprendere come tale informativa sia percepita dai clienti.
In generale, l’esercizio CSA sulla trasparenza ex post ha evidenziato un livello adeguato di conformità alla maggior parte dei requisiti previsti dalla MiFID II, anche se con gradi diversi nei vari Stati membri; è emerso che le imprese forniscono ai clienti le informazioni sui costi e gli oneri ex-post e dispongono dei relativi controlli e, se richiesto, forniscono anche una ripartizione dettagliata dei costi e degli oneri ai clienti.
Tuttavia, sono emerse anche alcune carenze che si riportano di seguito.
Le disposizioni normative prevedono i costi e gli oneri siano indicati sia come importo nominale che come percentuale. Tuttavia, è emerso che talvolta i costi non sono indicati in percentuale e, qualora siano espressi anche in percentuale, non sempre è spiegato ai clienti come questa sia stata calcolata. Inoltre, le metodologie di calcolo delle percentuali variano da una realtà all’altra, ostacolando la comparabilità.
Nell’informativa ex post, oltre a indicare i costi complessivi, le imprese sono tenute a distinguere tra tutti i costi e gli oneri relativi ai servizi e ai prodotti; a tal riguardo è emerso che la ripartizione dei costi varia tra una o l’altra categoria prevista, portando a differenze nelle informazioni fornite ai clienti e ostacolandone la comparabilità.
Con riferimento alla trasparenza delle retrocessioni (inducements), è emerso che queste non sono sempre indicate in modo coerente e in maniera omogenea; alcune imprese, ad esempio, indicano tali costi solo nelle cifre aggregate, mentre altre li riportano anche nella ripartizione per voce, strumento per strumento. Alcune imprese non hanno comunicato affatto gli incentivi ai clienti.
Per quanto riguarda la comunicazione dei costi impliciti (ad esempio, i costi di transazione inclusi negli spread o i costi di strutturazione incorporati nel prezzo al cliente) è emerso che questi talvolta non vengono comunicati ai clienti; qualora siano comunicati, le metodologie per calcolarli sono diverse e spesso portano a risultati incompleti e/o errati.
L’informativa ex post deve anche mostrare l’effetto cumulativo dei costi e degli oneri sul rendimento dell’investimento mediante illustrazioni; a tal riguardo si sono riscontrate pratiche diverse e non sempre conformi; le imprese utilizzano a tal fine grafici, tabelle o narrazioni (le imprese che fanno uso di narrazioni, tuttavia, a volte si limitano a dichiarare genericamente che i costi hanno avuto un effetto negativo sul rendimento del cliente, senza specificare l’effettivo effetto cumulativo sul rendimento del cliente).
Da ultimo, con riferimento al formato e al contenuto delle informazioni è emerso che c’è grande differenza da uno Stato membro all’altro e talvolta anche da una società all’altra all’interno dello stesso Stato membro, sia con riferimento alla struttura e al dettaglio delle informazioni fornite, sia per quanto riguarda la terminologia utilizzata.
In questo contesto, le Autorità nazionali hanno sottolineato la necessità di disporre di un formato standardizzato per la divulgazione delle informazioni su costi e oneri che garantirebbe una maggiore convergenza nel modo in cui le informazioni vengono presentate ai clienti e contribuirebbe a garantire la completezza e la comparabilità delle informazioni.
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