A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Antonio Maresca
Il disegno di legge AS 571 (“Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure”) si propone, tra gli altri obiettivi, un rinnovamento organico del sistema degli incentivi per le imprese, al fine di migliorarne l’efficacia sia dal punto di vista dello sviluppo economico che della coesione sociale.
L’Art. 2, in particolare, stabilisce i principi generali che sovrintendono alle politiche di incentivazione degli investimenti privati ed alla loro concreta attuazione. A tal proposito, vengono individuati i seguenti principi generali:
- programmazione pluriennale degli incentivi, in coerenza con l’orizzonte temporale degli investimenti e budgetizzazione di risorse finanziarie adeguate al raggiungimento degli obiettivi;
- definizione di impatti misurabili attraverso tecniche standard di valutazione delle politiche ex ante, in itinere ed ex post;
- coordinamento tra le varie amministrazioni coinvolte, al fine di massimizzarne l’efficacia delle misure;
- aumento della conoscibilità delle misure da parte delle imprese fruitrici, con procedure semplici e possibilmente digitali;
- maggiore attenzione alla coesione sociale, economica e territoriale, valorizzando al massimo l’imprenditoria femminile.
Sulla base di tali principi, il Governo intende provvedere alla definizione di un sistema di incentivi che preveda una ricognizione e sistematizzazione delle misure esistenti, sulla base degli ambiti e delle finalità delle stesse con l’obiettivo di concentrarne l’offerta e ridurne la dispersione (“razionalizzazione nell’offerta dei sussidi”; Art 4).
Quanto sopra implica necessariamente un maggior coordinamento tra gli attori coinvolti (“Coordinamento con gli incentivi regionali”; Art.5), al fine di favorire un utilizzo sinergico delle risorse complessive disponibili e prevenire una sovrapposizione degli interventi.
A tal fine, il Governo mira inoltre a creare un vero e proprio “codice degli incentivi” (Art. 6) il quale detta il perimetro e le linee guida per l’azione del Governo regolando i procedimenti amministrativi, standardizzandone i criteri, definendo i contenuti minimi dei provvedimenti (ad es. bandi o direttive) e fissando linee guida per la valutazione.
Le disposizioni finali, contenute nell’Art.7 “Digitalizzazione, modernizzazione e sburocratizzazione degli incentivi”, prevedono una semplificazione delle procedure attraverso:
- obbligo di pubblicità legale su internet di tutti i provvedimenti, nonché la creazione di una piattaforma telematica di raccolta delle informazioni più rilevanti (disponibile al sito “Incentivi.gov.it”);
- sottoscrizione di protocolli tra le Amministrazioni pubbliche per il rilascio accelerato delle certificazioni necessarie all’erogazione del sussidio; tali procedure si estenderebbero anche al documento unico di regolarità contributiva e alle certificazioni antimafia.
Lo studio di Banca d’Italia
In tale contesto, va segnalato che Banca d’Italia ha pubblicato una Memoria, presentata per la 9° Commissione permanente del Senato, che compie un’analisi storico-economica sull’attuazione in Italia di politiche industriali dal periodo pre-pandemico ad oggi, soffermandosi sulla costruzione progressiva di un sistema di aiuti finalizzati al sostegno del tessuto produttivo italiano ed evidenziando un certo grado di inefficienza nell’allocazione delle risorse pubbliche, se rapportata con la media degli altri paesi europei.
Bankitalia ritiene condivisibili i principi generali del DDL, e sottolinea l’importanza della stabilità e della certezza delle normative sull’incentivazione, elementi importanti nell’ambito delle scelte strategiche da parte delle imprese in relazione agli investimenti, ribadendo che, se attuata con efficacia, la semplificazione delle procedure potrebbe allargare la base delle imprese che possono beneficiare delle misure di sostegno, generando quindi un impatto macroeconomico maggiore.
Un altro aspetto positivo della delega è relativo alla razionalizzazione dell’offerta di incentivi, la quale ne prevede la ricognizione e la sistematizzazione citata all’Art.4. Secondo Banca d’Italia, quest’ultimo è un aspetto cruciale alla luce dell’estrema frammentazione che caratterizza il sistema degli aiuti in Italia. L’attuale stratificazione per finalità, modalità di accesso differenti e spesso di importo limitato, in base allo studio finisce per ridurre l’efficacia delle misure e ne limita la capacità di coprire ambiti strategici.
Da ultimo, secondo Bankitalia – benché dall’attuazione di questi principi potrebbero emergere difficoltà rilevanti – è importante sottolineare come la formazione di un “codice degli incentivi” rappresenterà una novità tale da consentire l’armonizzazione dei procedimenti amministrativi per gli interventi di incentivazione anche al fine di individuare le migliori pratiche che le diverse amministrazioni coinvolte dovranno adottare.
Ulteriori considerazioni programmatiche
In primo luogo, nell’ambito dell’armonizzazione dei principi, è importante considerare l’evoluzione in corso della normativa europea sugli aiuti di Stato. La Commissione europea sta lavorando per semplificare i regimi di autorizzazione degli aiuti, conferendo loro un ruolo fondamentale nel finanziamento della transizione in corso.
In questo contesto, il “codice degli incentivi” potrebbe includere disposizioni per il recepimento automatico e senza ulteriori criteri delle linee guida europee. Ciò significherebbe che le norme e gli orientamenti stabiliti a livello europeo verrebbero incorporati nel sistema nazionale degli incentivi senza necessità di ulteriori valutazioni o criteri aggiuntivi.
Questa armonizzazione sarebbe parte di un quadro più ampio, il quale tiene conto dell’evoluzione della normativa europea sugli aiuti di Stato e mira a garantire una maggiore coerenza e coesione nell’ambito degli incentivi alle imprese.
In secondo luogo, i principi del disegno di legge dovrebbero vincolare anche i legislatori regionali per evitare limitazioni alla concorrenza derivanti da legislazioni non armonizzate. La competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza è riconosciuta come trasversale dalla Corte costituzionale, pertanto i principi del disegno di legge devono applicarsi in modo coerente a livello regionale.
In terzo luogo, è fondamentale che qualsiasi attività di valutazione degli incentivi sia basata su obiettivi chiari, misurabili e osservabili durante e dopo il periodo di validità del sostegno finanziario. Tal principio di misurabilità degli effetti permetterebbe di valutare in modo accurato l’impatto degli incentivi e verificarne l’efficacia.
A tal fine, è importante garantire l’interoperabilità delle basi dati amministrative già esistenti. Ciò significa che le diverse fonti di dati dovrebbero essere in grado di comunicare tra loro in modo efficiente, senza aggiungere oneri statistici significativi agli enti erogatori degli incentivi o ai beneficiari. Questo favorirebbe una valutazione più agevole e accurata degli effetti degli incentivi, senza gravare eccessivamente sulle parti coinvolte.
Infine, l’utilizzo della digitalizzazione per raccogliere i dati delle imprese potrebbe portare alla creazione di un database di informazioni amministrative. Questo avrebbe l’obiettivo di semplificare le procedure sia per le aziende che per l’amministrazione pubblica, consentendo una gestione più efficiente delle informazioni.
In conclusione, la riorganizzazione della disciplina degli incentivi assume un ruolo di rilievo nel promuovere il cambiamento strutturale del sistema Paese. Tuttavia, è importante considerare come questa riforma debba essere inserita in un contesto più ampio di modificazioni che vadano a coinvolgere il sistema fiscale, il funzionamento dei mercati e le pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di migliorare il contesto economico ed istituzionale in cui le imprese operano.
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