A cura di Andrea Werner Beilin; Paola Bramato
A partire dal 1° luglio 2025, le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA, saranno escluse dal meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). Tale esclusione deriva dall’abrogazione della lettera d) del comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR 633/1972, disposta dall’art. 10 del Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84.
La modifica normativa si inserisce nel contesto dell’attuazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, che ha autorizzato l’Italia a prorogare l’applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2026, escludendo però, a decorrere dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate nei confronti delle suddette società.
Nel corso del 2023, l’Italia aveva richiesto una proroga della misura, motivandola con l’esigenza di contrastare l’evasione IVA attraverso i controlli incrociati resi possibili dalla fatturazione elettronica. Tuttavia, per conformarsi agli impegni assunti in sede europea, la richiesta è stata modificata prevedendo l’esclusione delle società quotate, con effetto differito.
Implicazioni operative per i fornitori
A decorrere dal 1° luglio 2025, i fornitori di dette società dovranno adeguare le modalità di fatturazione nei confronti delle società FTSE MIB, applicando l’IVA secondo le regole ordinarie, salvo i casi in cui trovi applicazione il meccanismo del reverse charge o altre fattispecie di esenzione o non imponibilità IVA.
In particolare:
- nella fattura elettronica non dovrà più essere indicato il valore “S” nel campo “esigibilità IVA”;
- l’IVA addebitata dovrà essere inclusa nella liquidazione periodica del fornitore;
- il committente verserà l’imposta al fornitore e potrà esercitare il diritto alla detrazione secondo le regole generali.
Decorrenza e chiarimenti interpretativi
L’art. 10 del Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84 stabilisce che la nuova disciplina si applica alle operazioni per le quali la fattura è emessa a partire dal 1° luglio 2025.
Tuttavia, considerata la possibile non coincidenza tra la data di emissione della fattura, quella di effettuazione dell’operazione e quella di esigibilità dell’imposta, si auspica un chiarimento ufficiale, anche alla luce del precedente orientamento espresso nella circolare n. 9/E del 2018, che subordinava l’applicazione della nuova disciplina sia all’emissione della fattura sia all’esigibilità dell’imposta.
Let’s Talk
Per ulteriori informazioni:
Contatta Luca Lavazza – Partner, PwC TLS Avvocati e Commercialisti
