A cura di Team Tax Incentives & Grants
A seguito dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento UE n.1407/2013 e dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore dello stesso, sono stati adottati dalla Commissione Europea i nuovi Regolamenti de minimis che modificano le regole generali per gli aiuti di importo limitato alle imprese aumentando l’ammontare degli aiuti di stato che le imprese possono ottenere in questo regime. In particolare:
- il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
- il regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
Le nuove norme troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 e introducono le seguenti modifiche:
- l’aumento del massimale ordinarioper impresa unica da 200.000,00 euro a 300.000,00 euro in tre anni (c.d. “rolling basis”);
- l’aumento del massimale per impresa unica da 500.000,00 euro a 750.000,00 euro in tre anni – per i servizi di interesse economico generale (SIEG);
- l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale e l’istituzione da parte della Commissione di un registro centrale a livello europeo a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese.
Rispetto al previgente regime, restano invariati i seguenti punti principali:
- il regime de minimis si applica sia alle PMI sia alle grandi imprese;
- il periodo di tre anni da prendere in considerazione per verificare il plafond disponibile dell’impresa unica deve essere valutato su base mobile;
- gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all’impresa.
Possono accedere ai contributi secondo il regolamento (UE) 2023/2831 – le imprese residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea senza distinzione di dimensione o forma giuridica ad eccezione delle imprese operanti nei settori di:
- produzione agricola primaria, segnatamente di prodotti agricoli e dei settori della pesca e acquacoltura in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti di importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli se l’aiuto è basato sul prezzo o quantitativo di tali prodotti, o se viene trasferito in tutto o in parte ai produttori primari;
- attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati UE.
- iniziative che preferiscono l’impiego di prodotti di importazione rispetto a quelli nazionali.
Tenuto conto che le disposizioni previste dal nuovo regolamento si applicano anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, le imprese potranno, dunque, beneficiare di maggiori risorse legate alle agevolazioni di carattere nazionale, regionale e delle Camere di Commercio provinciali in svariati ambiti di intervento.
Si rimanda a successivi chiarimenti da parte della Commissione Europea circa la corretta applicazione delle nuove disposizioni previste dal nuovo regolamento.
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