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Obbligo di garanzia per i rappresentanti fiscali e per i soggetti non-UE che intendono effettuare operazioni intraunionali in Italia

Obbligo di garanzia per i rappresentanti fiscali e per i soggetti non-UE che intendono effettuare operazioni intraunionali in Italia - Warranty obligation for fiscal representatives and non-EU taxpayers intending to carry out intra-EU transactions in Italy

A cura di Davide Accorsi e Federica Valastro

In attuazione della delega per la riforma fiscale, in data 3 novembre 2023, è stato approvato, in via preliminare[1], dal Consiglio dei Ministri, lo schema di Decreto Legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario.

Al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, l’articolo 4 del menzionato schema prevede nuovi obblighi per i soggetti non residenti nell’Unione europea che intendono effettuare operazioni intraunionali in Italia e per i rappresentanti fiscali.

In particolare, i soggetti non residenti nell’Unione europea, che intendono effettuare acquisti e/o cessioni intraunionali in Italia, al fine di poter iscrivere il proprio numero di partita IVA nel VIES[2], dovranno presentare idonea garanzia avente i requisiti che verranno individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

In caso di mancata presentazione della garanzia ovvero di garanzia inidonea, sarà preclusa a tali soggetti la possibilità di effettuare operazioni intraunionali in Italia.

Al fine di rafforzare tale misura, l’articolo 4 in commento prevede che il rappresentante fiscale che trasmette la dichiarazione di inizio o variazione attività del soggetto non residente nell’Unione europea sia tenuto a verificare la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto da tale soggetto e che la documentazione fornita corrisponda alle informazioni in suo possesso.

In caso di mancato adempimento, il rappresentante fiscale sarà punito con una sanzione amministrativa pari ad euro 3.000,00, con impossibilità di applicare l’istituto del cumulo giuridico.

Il menzionato articolo 4, inoltre, stabilisce che i rappresentanti fiscali debbano essere in possesso di alcuni requisiti soggettivi, a prescindere dal soggetto rappresentato e dalle operazioni effettuate da tale soggetto.

In particolare, i rappresentanti fiscali non dovranno aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari, non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria, né trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55[3]. La norma precisa che, nel caso in cui il rappresentante fiscale sia una persona giuridica, i predetti requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente incaricato.

Inoltre, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno individuati i criteri al ricorrere dei quali i rappresentanti fiscali possono assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.


[1] L’approvazione “in via preliminare”, implica che il Consiglio dei Ministri si riserva di esaminare nuovamente il provvedimento prima di inviarlo alla Presidenza della Repubblica al fine di pubblicarlo nella Gazzetta Ufficiale.

[2] Per poter effettuare operazioni intraunionali, i soggetti passivi devono essere inclusi nel VIES: Leggi https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/check-vat-number-vies/index_en.htm.

[3] Il menzionato articolo 15 è rubricato “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”.

Per maggiori informazioni

Contatta Davide Accorsi – Director, PwC TLS

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