A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa nazionale – Crowdfunding
Disposizioni per i fornitori di servizi di crowdfunding
Consultazione Banca d’Italia
In data 22 novembre 2023, Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione pubblica in materia di crowdfunding, dal titolo “Disposizioni della Banca d’Italia di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese”.
La consultazione si rivolge a banche, intermediari ex art. 106 del TUB, istituti di pagamento (IP), istituti di moneta elettronica (IMEL), SIM e fornitori specializzati di servizi di crowdfunding; essa riguarda le previsioni che completano il quadro normativo nazionale in materia di crowdfunding, disciplinando specifici aspetti previsti dall’articolo 4-sexies.1 del TUF, il quale ha individuato Banca d’Italia e Consob quali autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE)
2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Regolamento europeo sul crowdfunding).
E’ utile ricordare che, ai sensi del Regolamento europeo, dall’11 novembre 2023 possono operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese autorizzati in base alla nuova normativa europea e che, come tali, sono iscritti nell’apposito Registro tenuto da Esma.
Nello specifico, le disposizioni sottoposte a consultazione riguardano principalmente le comunicazioni che tutti i fornitori di servizi di crowdfunding devono effettuare nei confronti di Banca d’Italia e Consob, quali Autorità competenti.
Viene, innanzitutto, previsto che i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati da Banca d’Italia (banche, IP, IMEL e intermediari ex art. 106 del TUB) debbano trasmettere alla stessa ogni anno – entro il 25 gennaio – le segnalazioni periodiche relative ai progetti finanziati (come previsto dall’art. 16(1) del Regolamento europeo sul crowdfunding). Tali informazioni dovranno poi essere trasmesse da Banca d’Italia a Consob e da quest’ultima – in qualità di punto di contatto unico – a ESMA.
Inoltre (ai sensi dell’art. 15(3) del Regolamento europeo sul crowdfunding) viene previsto che detti fornitori debbano comunicare tempestivamente a Banca d’Italia e Consob congiuntamente le informazioni relative alle date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione (in linea con quanto già previsto da Consob per i fornitori dalla stessa autorizzati con Regolamento del 1° giugno 2023).
Con riferimento, invece, ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding autorizzati da Consob, vengono individuati alcuni obblighi informativi nei confronti di Banca d’Italia volti a permettere all’Autorità l’attività di vigilanza nel continuo.
Detti obblighi informativi riguardano (i) gli accordi di esternalizzazione in essere, (ii) l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore, o che comporti la possibilità di esercitare il controllo sul fornitore e (iii) la valutazione di idoneità degli esponenti aziendali.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 22 gennaio 2024.
Per completezza, si ricorda che la disciplina europea sui servizi di crowdfunding di cui al Regolamento (UE) 2020/1503 e alla Direttiva (UE) 2020/1504 (nonché dei relativi atti delegati) è stata attuata a livello nazionale dal Decreto legislativo n. 30 del 10 marzo 2023 che ha modificato il TUF individuando, tra le altre cose, Banca d’Italia e Consob quali Autorità nazionali competenti della materia, ciascuna secondo le proprie competenze (Consob competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, Banca d’Italia competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari).
Il coordinamento tra le due Autorità è stato realizzato attraverso un protocollo d’intesa siglato il 19 giugno 2023.
Consob – deputata ad autorizzare come fornitori di servizi di crowdfunding le SIM e i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, sentita la Banca d’Italia – ha completato il processo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee attraverso il “Regolamento in materia di servizi di crowdfunding” adottato con Delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 e in vigore dal 12 giugno 2023; detto nuovo Regolamento si è sostituito al “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line”, adottato con Delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013.
Detto Regolamento disciplina particolari aspetti del procedimento di concessione e revoca dell’autorizzazione, alcuni obblighi informativi verso le Autorità competenti e verso il pubblico, nonché le comunicazioni di marketing.
Banca d’Italia – deputata ad autorizzare come fornitori di servizi di crowdfunding banche, IP, IMEL e intermediari ex 106 TUB, sentita la Consob – ha pubblicato, il 2 agosto 2023, gli “Orientamenti di vigilanza in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding” che riguardano gli aspetti di governo societario, controlli interni, valutazione dell’idoneità degli esponenti e gli obblighi di due diligence sui titolari dei progetti; detti Orientamenti sono indirizzati ai soli fornitori specializzati diversi da banche, SIM, IP, IMEL e 106 TUB (per tali ultimi soggetti restano ferme le disposizioni presenti nelle rispettive discipline di settore).
Normativa nazionale – Settore assicurativo
Documentazione precontrattuale
Consultazione Ivass
Ivass, in data 23 novembre 2023, ha pubblicato il documento di consultazione n. 9/2023 volto a modificare la disciplina sull’informativa precontrattuale di cui ai Regolamenti n. 40/2018 e 41/2018.
L’obiettivo dell’Autorità è quello di semplificare e razionalizzare l’informativa precontrattuale sul distributore di cui al Regolamento 40/2018 e l’informativa precontrattuale sul prodotto di cui al Regolamento 41/2018 perrafforzare l’efficacia dell’informativa resa al contraente in tutte le fasi del rapporto con il distributore.
L’Autorità ha infatti riscontrato alcune criticità ad esito della valutazione condotta sull’applicazione della normativa; ad esempio, sono stati riscontrati casi di scostamento tra i contenuti dei documenti precontrattuali e dei documenti contrattuali che non favoriscono la chiarezza e la piena comprensione al contrente.
Per tale motivo Ivass ritiene di fondamentale importanza che vi sia un totale raccordo tra le informazioni presenti nella documentazione precontrattuale e le informazioni indicate nelle condizioni generali di contratto, con particolare riguardo alle clausole che indicano decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, costi.
Inoltre, gli interventi proposti da Ivass intendono garantire un adeguato coordinamento con l’evoluzione normativa, di matrice europea e nazionale, in materia di finanza sostenibile; in tal senso si ricorda che un primo intervento di adeguamento della regolamentazione di diretta emanazione è stato operato da Ivass con il proprio Provvedimento n. 131 del 10 maggio 2023.
Nello specifico, il documento n. 9/2023 di Ivass contiene lo schema di Provvedimento recante modifiche e integrazioni ai seguenti Regolamenti:
- Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni.
Sono, pertanto, oggetto di revisione le norme riguardanti l’informativa sul distributore – per la quale viene proposto l’inserimento di un modulo precontrattuale unico (MUP), diversificato per tipologia di prodotto assicurativo, IBIP o non IBIP – e l’informativa sul prodotto – compresi gli Allegati 2, 3, 4, 5, 6 del Regolamento n. 41 relativi ai DIP aggiuntivi vita, multirischi, IBIP, danni e RC auto.
Infine, si segnala che Ivass richiama in questa sede anche le proposte della Commissione europea in materia di tutela degli investitori al dettaglio (c.d. “Retail Investment Strategy”), pubblicate il 24 maggio 2023 e attualmente al vaglio delle istituzioni europee. Infatti, attraverso tali proposte legislative, la Commissione intende modificare la Direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) per razionalizzare la documentazione informativa per i clienti e il Regolamento PRIIPs relativamente al documento contenente le informazioni chiave (KID).
Ne consegue che anche la disciplina nazionale potrà essere oggetto di ulteriori e ampi interventi di revisione nei prossimi anni.
È possibile fornire commenti alla consultazione entro il 22 gennaio 2024.
Ulteriori notizie dalle Autorità:
Banca D’Italia
Titolarità effettiva
Vai alle FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi
Consob
Investimenti sostenibili e cripto-attività
Consiglio dell’UE
Catene partecipative (Daisy Chain)
Comunicato stampa “Unione bancaria: il Consiglio concorda una posizione comune sulle catene partecipative (daisy chain)” (Vai al comnuicato)
