A cura di Marzio Scaglioni, Leila Rguibi e Antonio Giardina
In data 30 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 216/2023 (di seguito il “Decreto”) rubricato “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.
Tale Decreto attuativo è stato adottato dal Governo attualmente in carica e si colloca in un quadro più ampio e generale di riforma del sistema fiscale italiano annunciata lungo lo scorso anno.
Il provvedimento in esame presenta in prima istanza la modifica – per il solo anno 2024 – delle aliquote IRPEF e, in seconda istanza, la revisione degli oneri e delle spese detraibili oltre ad unacorposa deduzione (fino al 120%) in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2024 da titolari di reddito d’impresa ed esercenti arti e professioni.
Alla luce di tale riforma, il legislatore – attraverso l’art. 1 del Decreto – ha previsto dal 1° gennaio 2024 la riduzione a n. 3 aliquote IRPEF (in luogo delle previgenti n. 4), a ciascuna delle quali corrisponde la specifica fascia di reddito annuo secondo il seguente schema:
| Fino al 31 dicembre 2023 | Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 |
| (1) fino a €15.000,00 – 23% | (1) fino a €28.000 – 23% |
| (2) da €15.001,00 fino a €28.000,00 – 25% | (2) da €28.001 e fino a €50.000 – 35% |
| (3) da €28.001 fino a €50.000 – 35% | (3) da €50.001 – 43% |
| (4) oltre €50.001 – 43% | – |
Dalle modifiche di cui sopra risulta evidente l’accorpamento dei previgenti primi due scaglioni di reddito in un unico scaglione al quale si applicherà, nel 2024, l’aliquota del 23%.
In aggiunta, l’art. 1, comma 3 del Decreto modifica le detrazioni da lavoro dipendente (previste dall’art. 13, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 – di seguito “TUIR”); invero, è stato introdotto l’innalzamento da €1.880 a €1.955 della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di determinati redditi assimilati fino a €15.000 (es. somme derivanti da borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale, o somme derivanti da compensi percepiti in relazione a lavori socialmente utili ed in conformità a specifiche disposizioni normative ecc..).
Contestualmente, alla luce della riforma di cui sopra e al fine di evitare la perdita del beneficio delle somme erogate a titolo di Trattamento Integrativo (disciplinato dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 3/2020), il legislatore ha previsto anche dei correttivi per permettere il godimento delle somme in parola per tutti i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a €15.000.
Più in dettaglio, tale beneficio spetta nell’ipotesi in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli (i) 49, (con esclusione di quelli derivanti dalle pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR), e (ii) 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato TUIR delle imposte sui redditi diminuita dell’importo di €75 – equivalente all’incremento della detrazione sopra menzionata – rapportato al periodo di lavoro svolto nell’anno d’imposta.
Il Decreto – all’art. 2 – prevede, altresì, una revisione della disciplina delle detrazioni fiscali per l’imposta lorda; nello specifico, per il solo anno 2024 e in riferimento ai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a €50.000 è stata introdotta una riduzione di €260 rispetto alla normale detrazione spettante:
- per tutti quegli oneri la cui soglia di detraibilità è pari al 19% (es. interessi passivi derivanti da contratti di mutuo), ad eccezione delle spese sanitarie previste dall’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.
- in riferimento alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del D.L. 149/2013 il quale disciplina l’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici;
- per il pagamento di premi di assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del D.L. 34/2020 recante le misure urgenti introdotte in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19.
In aggiunta, all’interno dell’art. 3 del Decreto, il legislatore ha fornito anche le indicazioni per l’aggiornamento delle addizionali regionali e comunali. In particolare, è stato previsto che, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni delle addizionali regionali e comunali con i nuovi scaglioni previsti ai fini della determinazione dell’IRPEF, le Regioni ed i Comuni per l’anno 2024, avranno tempo sino al 15 aprile, per adeguare gli scaglioni e le aliquote delle relative addizionali con la finalità di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Inoltre, il Legislatore ha previsto la possibilità che le Regioni ed i Comuni prevedano – per il solo anno 2024 ed in attesa della riforma generale della fiscalità degli enti territoriali – aliquote differenziate con riferimento alle relative addizionali sulla base degli scaglioni di reddito previsti per la determinazione dell’imposta lorda sui redditi delle persone fisiche. Infine, ove non fosse rispettato il termine del 15 aprile 2024 ai fini dell’emanazione dei relativi provvedimenti, le suddette addizionali regionali e comunali si applicheranno sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.
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