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Nuovo obbligo di garanzia per i rappresentanti fiscali e soggetti non-UE che effettuano operazioni intraunionali

Nuovo obbligo di garanzia per i rappresentanti fiscali e soggetti non-UE che effettuano operazioni intraunionali

A cura di Davide Accorsi e Federica Valastro

In data 21 febbraio 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in materia di accertamento tributario che recepisce con integrazioni lo Schema di decreto legislativo del 3 novembre 2023.

Avevamo già commentato nella nostra newsalert le novità IVA previste dall’Art. 4 del predetto Schema di decreto cui si rimanda per maggiori approfondimenti[1].

Il nuovo decreto legislativo, in vigore dal 22 febbraio 2024[2], recepisce in tutto il precedente Schema ad eccezione solamente del quantum della sanzione applicabile al rappresentante fiscale inadempiente.

Più in particolare, secondo il nuovo comma 7 quinquies dell’art. 11 D.L. n. 471 del 1997, il rappresentante fiscale che non adempie ai nuovi obblighi di garanzia è sanzionato con una sanzione amministrativa che va da euro 3.000 a euro 50.000 – in luogo della sanzione amministrativa fissa pari ad euro 3.000[3] – senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico.

Ai fini dell’adempimento dei nuovi obblighi, a breve, dovrebbe essere pubblicati i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze volti ad individuare i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo nonché i criteri e le modalità di rilascio della garanzia.


[1] Leggi l’articolo sul blog PwC TLS

[2] Cfr. art. 41 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13

[3] Cfr. art. 4 dello Schema Schema di decreto legislativo del 3 novembre 2023.

Per avere maggiori informazioni

Contatta Davide Accorsi – Director, PwC TLS 

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