Site icon Tax and Legal Services | PwC Italia

Nuovo Decreto “PNRR”: principali novità in materia di lavoro

Nuovo Decreto “PNRR”: principali novità in materia di lavoro

A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi, Giulia Duso

In data 2 marzo 2024 è entrato in vigore il D.L. n. 19/2024 marzo 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (il “Decreto”).

Nel presente articolo si riportano, in sintesi, alcune delle principali novità in materia di lavoro contenute nel Capo VIII del Decreto e, in particolare, di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, di rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo e della sicurezza sul lavoro.

1. Disposizioni in materia di appalti e somministrazione di manodopera

Appalti, subappalti e somministrazioni (Art. 29, comma 2) – Il Decreto stabilisce che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Il Decreto prevede inoltre l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva tra committente e appaltatore anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003.

Inasprimento delle sanzioni nell’ambito delle esternalizzazioni (Art. 29, commi 3 e 4) – Tra le disposizioni di natura repressiva, vengono introdotte sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione – per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori.

In particolare, gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura del 30% in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato; sono invece maggiorate del 20% le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 (somministrazione), all’art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016 (distacco), e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003 (orario di lavoro).

Con riguardo alla somministrazione di lavoro:

  1. l’esercizio non autorizzato delle attività è punito con la pena dell’arresto fino a un mese (sanzione non prevista in precedenza) o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro; se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000;
  2. l’esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale è punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi (sanzione non prevista in precedenza) o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500; se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a quarantacinque giorni (sanzione non prevista in precedenza) o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500;
  3. nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli previsti dalla legge o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell’arresto fino a un mese (sanzione non prevista in precedenza) o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
  4. nei casi di appalto e/o di distacco non genuini l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese (sanzione non prevista in precedenza) o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
  5. viene introdotta altresì una sanzione in caso di somministrazione di lavoro attuata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore: in tal caso, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Gli importi delle suddette sanzioni sono aumentati del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L’importo delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Verifiche sulla congruità della manodopera nell’edilizia (Art. 29, commi da 10 a 13) – Il Decreto si concentra poi sugli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili. In quest’ambito, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto (negli appalti pubblici) o il committente (negli appalti privati) sono tenuti a verificare la congruità del costo della manodopera. In particolare, negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

Patente a punti nei cantieri (Art. 29, comma 19) – Sempre nell’ambito dei cantieri edili, il Decreto ha introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a punti), obbligatoria per coloro che intendano operare nell’ambito di cantieri edili, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della c.d patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza D. Lgs. n. 81/2008 (“TUS”). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’INL subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta punti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di 15 punti. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati verso i titolari dalle autorità competenti per violazioni agli articoli del TUS. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

I punti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione, da parte del soggetto titolare. Ciascun corso consente di riacquistare cinque punti, previa trasmissione del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I punti in tal modo riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.

L’eventuale attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici punti comporta: (a) il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 e (b) l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi.

2. Accertamenti ispettivi

Lista di conformità dell’Ispettorato (Art. 29, commi da 7 a 9) – Il Decreto stabilisce che all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente denominato «Lista di conformità INL».

I datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’NL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo (Art. 30) –Il Decreto ha introdotto ulteriori disposizioni in ambito contributivo al fine di dare attuazione a una delle missioni del PNRR relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell’economia regolare.

In particolare, a decorrere dal 1° settembre 2024 i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

  1. nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  2. in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

    Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge;
  3. in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui sopra nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

Inoltre, al fine di introdurre forme di comunicazione più avanzate tra il contribuente e l’INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l’INPS metterà a disposizione del contribuente (o del suo intermediario) gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente potrà segnalare all’INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti.

Sempre con decorrenza dal 1° settembre 2024, senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d’ufficio dall’INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell’Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefìci contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti.

Sulla base delle risultanze dell’attività accertativa effettuata d’ufficio, l’INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entra trenta giorni da tale notifica, si applica la sanzione civile nella misura di cui all’articolo 116, comma 8, lettera c), L. n. 388/2000.

3. Altre previsioni

Benefici normativi e contributivi (Art. 29, comma 1) – Il Decreto prevede l’erogazione di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, subordinatamente all’assenza di violazioni in tali materie. Il diritto a tali benefici resta fermo, peraltro, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi nonché delle ulteriori violazioni accertate, entro determinati termini. In caso di violazioni amministrative che non possono essere sanate, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Emersione lavoro irregolare domestico (Art. 29, commi da 15 a 18) – In tema di lavoro domestico è stato introdotto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro (Art. 31) – Il Decreto ha previsto, infine, misure di potenziamento/rafforzamento del personale ispettivo e di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale e di sicurezza sul lavoro (INL, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli sul territorio.

Per avere maggiori informazioni

Contatta Francesca Tironi – Partner, PwC TLS 

Exit mobile version