A cura di Francesca Isgrò, Claudio Costantino, Edoardo Mencacci
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato apposite linee guida (le “Linee Guida”) al fine di dettare i criteri per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato nel settore del finanziamento del rischio.
Le Linee Guida forniscono agli Stati membri indicazioni pratiche, non vincolanti, su come applicare alle misure di finanziamento del rischio il principio dell’operatore in un’economia di mercato (c.d. “MEOP” – Market Economy Operator Principle). Tale principio è stato infatti sviluppato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea al fine di valutare la legittimità o meno di un intervento statale nell’economia, analizzando se un soggetto pubblico, nell’ambito di una determinata operazione, abbia agito al pari di come avrebbe fatto in una situazione analoga un operatore privato.
In tal senso, le Linee Guida (i) chiariscono quali soggetti possono essere considerati investitori privati ai fini del MEOP e, soprattutto, (ii) stabiliscono le condizioni sulla cui base l’investimento può considerarsi automaticamente compatibile con la normativa in materia di aiuti di stato, anche in assenza della predisposizione del MEOP.
Con specifico riguardo al precedente punto (ii), le Linee Guida prevedono che gli interventi statali nelle operazioni di finanziamento del rischio potranno considerarsi legittimi qualora, alternativamente:
1. Vengano effettuati in condizioni di parità da enti pubblici e operatori privati
Sul punto, le Linee Guida definiscono nel dettaglio le condizioni a tal fine richieste. In particolare, un’operazione potrà considerarsi legittima qualora rispetti, cumulativamente, i seguenti criteri:
- le modalità e le condizioni dell’operazione devono essere identiche per gli enti pubblici e gli operatori privati interessati, tenendo conto anche del livello di rischio;
- l’intervento degli organismi pubblici e degli operatori privati deve essere deciso ed eseguito contemporaneamente, il che si verifica quando gli investitori privati e pubblici co-investono nelle imprese target attraverso la stessa operazione di investimento. La Commissione, sul punto, specifica inoltre che tale condizione può considerarsi verificata nel caso di investimenti effettuati tramite intermediari finanziari pubblico-privati (come, ad esempio, le operazioni di PPP);
- l’intervento degli operatori privati deve avere una concreta rilevanza economica e non essere meramente simbolico o marginale. In tal senso, la Commissione ha chiarito che si considera significativo un investimento privato pari ad almeno il 30% del volume totale dell’investimento. Sul punto, la Commissione specifica inoltre che ai fini del pari passu possono essere conteggiati anche gli investimenti della BEI e/o del FEI, qualora effettuati a proprio rischio e con risorse proprie, a condizione che tali investimenti siano affiancati da un’analoga quota di investitori privati, alle medesime condizioni. In tal senso, se l’investimento dei privati rappresenta almeno il 15% del volume totale, la quota da parte della BEI e/o del FEI (a proprio rischio e con risorse proprie) può essere anche superiore al contributo privato per raggiungere l’indicata soglia del 30%. Le Linee Guida chiariscono le modalità di calcolo della partecipazione privata qualora l’operazione preveda più livelli di investitori;
- la posizione di partenza degli enti pubblici e degli operatori privati interessati deve considerarsi paragonabile ai fini dell’investimento, tenendo conto, ad esempio, della loro precedente esposizione economica nei confronti delle imprese interessate, delle sinergie conseguite, della misura in cui i diversi investitori sostengono costi simili di transazione o di qualsiasi altra circostanza specifica per l’ente pubblico o l’operatore privato che potrebbe falsare il confronto fra i rispettivi investimenti.
In tal senso, il rapporto tra l’ente pubblico e l’operatore privato potrà considerarsi effettuato a condizioni di mercato, qualora le condizioni del loro investimento non differiscano da quelle che verrebbero stipulate tra imprese indipendenti.
Qualora uno qualsiasi dei criteri pari passu sopra indicati non risulti soddisfatto, la misura statale a favore del finanziamento del rischio potrebbe costituire un aiuto di Stato e dovrà, dunque, essere valutata dalla Commissione tramite un’analisi in concreto sulla base dei principi contenuti nelle precedenti Comunicazioni in tema di aiuti di Stato, fra cui, in particolare, si ricorda la Comunicazione per promuovere gli investimenti in finanziamenti a rischio (C – 508/2021).
2. Gli investitori privati, gli intermediari finanziari o le società di gestione
Gli investitori privati, gli intermediari finanziari o le società di gestione siano scelti attraverso una procedura di selezione competitiva, trasparente e non discriminatoria, su base deal-by-deal
Nel definire le caratteristiche necessarie di tale procedura di gara, le Linee Guida richiamano i principi già in precedenza stabiliti nella Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato (Comunicazione 2016/C 262/01). Nello specifico, i criteri di aggiudicazione devono essere conformi ai principi europei in materia di appalti pubblici (fra cui, in particolare, l’essere trasparente e non discriminatoria) e consentire all’aggiudicatario di ottenere un rendimento del suo investimento che sia in linea con le normali condizioni di mercato.
Sul punto, si rappresenta che, in presenza di circostanze particolari, come nel caso di procedure negoziate senza pubblicazione di un bado di gara, qualora venga presentata una sola offerta, la previa procedura di gara non sarà considerata sufficiente a comprovare l’assenza di aiuti di Stato, salvo che (a) siano attuate misure di salvaguardia particolarmente rigorose nell’elaborazione della procedura in grado di assicurare una concorrenza reale ed effettiva (e non che un solo operatore sia realisticamente in grado di presentare un’offerta idonea) oppure, in alternativa (b) le autorità pubbliche verifichino, attraverso analisi aggiuntive, che l’esito corrisponda alle normali condizioni di mercato.
Qualora l’investimento statale venga effettuato rispettando uno dei due criteri sopra indicati (pari passu o gara pubblica), le imprese target, così come gli investitori e intermediari finanziari, non saranno considerati beneficiari di un aiuto di Stato, in quanto il relativo investimento sarà considerato come effettuato a condizioni di mercato.
A tal riguardo, le Linee Guida precisano che nei casi in cui l’intermediario finanziario sia un’entità pubblica e non sia stato scelto tramite procedure concorrenziali è necessario, invece, il rispetto, cumulativo, delle seguenti condizioni (a) la sua commissione deve essere contenuta e la remunerazione complessiva deve riflettere le normali condizioni di mercato (ad esempio essere correlata alle prestazioni e risultati ottenuti) e (b) deve svolgere e gestire la propria attività con scopo di lucro e redditività.
Le Linee Guida sono consultabili cliccando qui
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