A cura dell’Energy team
Risposta n. 14/2024
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per le imprese operanti in concessione e a tariffa
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito – con la Risposta 14/2024 – indicazioni in merito all’esclusione dall’ambito oggettivo del credito d’imposta beni strumentali dei beni gratuitamente devolvibili delle “imprese operanti in concessione e a tariffa” prevista dall’art. 1 comma 1053 della L. 178/2020.
Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, l’effettuazione di investimenti non obbligatori relativi a un’attività il cui corrispettivo ottenuto dal concessionario non sia in alcun modo costituito da un prezzo fissato dall’ente concedente o regolamentato (ma determinato a seguito di ”libera trattativa” tra le parti e in ”completa autonomia”) non integra i presupposti per la sussistenza di ”imprese operanti in concessione e a tariffa” come richiesto dal comma 1053. Di conseguenza, limitatamente a tali investimenti, anche le imprese operanti in concessione e a tariffa possono beneficiare del credito d’imposta per i beni strumentali.
Risposta n. 29/2024
in merito al bonus sociale gas ed alla possibilità di emettere note di variazione da parte del cessionario/ committente
L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 29 del 3 febbraio 2023 ha chiarito che l’emissione di una nota di variazione in diminuzione può essere effettuata solamente dal cedente del bene o dal prestatore del servizio. Deve ritenersi, pertanto, esclusa la possibilità che la stessa possa essere effettuata da parte del cessionario o del committente.
Il succitato chiarimento è stato fornito con riguardo ad una fattispecie in cui una società distributrice di gas emetteva nei confronti di una società venditrice, fatture per i servizi di trasporto resi, comprensive del c.d. “Bonus sociale gas” avente segno opposto rispetto a quello dei servizi di trasporto resi. A causa di tale circostanza, la società venditrice, pur essendo committente, risultava creditrice della società distributrice.
Poiché quest’ultima non era in grado di far fronte ai propri impegni, la società venditrice, mediante l’istanza di interpello in commento, ha chiesto conferma circa la possibilità di procedere all’emissione di una nota di variazione. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, in base a quanto disposto dall’articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 ha chiarito che la possibilità di rettificare autonomamente la fattura, anche laddove la stessa “risulti oggetto di insoluto (di una qualunque delle parti)”, deve ritenersi legislativamente preclusa al cessionario o al committente. Al fine di recuperare l’imposta versata e non dovuta, pertanto, si dovrà procedere a richiedere la restituzione ai sensi dell’art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972.
Risposta a interpello n. 36/2024
rilevanza fiscale del provento da cessazione anticipata di commodity swap
L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società, OIC adopter, che avendo sottoscritto un derivato per coprirsi dall’oscillazione del prezzo del gas naturale, ha scelto di esercitare anticipatamente il diritto di recesso incassando anticipatamente il valore del derivato.
Relativamente alle modalità di contabilizzazione, il contribuente rappresentava che il derivato in argomento era stato rilevato secondo il metodo cash flow hedge e di aver contabilizzato in riserva di patrimonio netto (“A VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”) l’incasso ottenuto in seguito all’esercizio del recesso. Aggiungeva quindi che tale impostazione contabile prevede che negli anni successivi la società giri in conto economico – a riduzione del costo di acquisto del gas – la quota di riserva di competenza (determinata in funzione dei volumi attesi nel contratto di swap e dell’andamento del prezzo del gas rispetto al prezzo di riferimento).
In tale contesto fattuale e contabile (sulla cui correttezza l’Agenzia delle Entrate non si esprime) l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che la riserva iscritta in patrimonio assumesse rilevanza fiscale non al momento del suo incasso, ma negli esercizi in cui si verifica il suo recycling in conto economico, in base all’importo rilevato in ciascun esercizio.
Ciò in applicazione dei principi generali di derivazione rafforzata applicabili a OIC adopter (art. 83 del TUIR e art. 2, c. 1, lett b) del DM 3 agosto 2017) nonchè delle previsioni in tema di derivati (art. 112, cc 5 e 6 del TUIR e DM 8 giugno 2011). Anche sul fronte dell’IRAP l’Agenzia richiama i principi generali di presa diretta dal bilancio (art. 5, d. Lgs 446/1997) per concludere che le poste in disamina concorreranno alla formazione del valore della produzione in ciascun esercizio secondo quanto rilevato in conto economico, in quanto iscritte ai sensi dell’OIC 32 in voci rilevanti ai fini IRAP.
Circolare n. 8/2024
del 28.3.2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Si segnala che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito internet la Circolare n. 8/2024 del 28 marzo 2024, recante chiarimenti operativi riguardanti le dichiarazioni annuali per il gas naturale e per l’energia elettrica per l’anno d’imposta 2023.
Infine, si rende noto che all’interno della Circolare viene specificato che le precisazioni in essa contenute trovano applicazione senza alcun pregiudizio delle dichiarazioni annuali sinora inviate dai soggetti obbligati, sia nel settore dell’Energia Elettrica sia in quello del Gas Naturale, nel rispetto del termine del 2 aprile 2024.
Inoltre, viene specificato che, in applicazione dell’art. 3, comma 2, della legge 212/2000, qualora si renda necessaria la correzione di taluni dei dati oggetto delle presenti precisazioni e già dichiarati nel rispetto del predetto termine, il soggetto obbligato potrà effettuare le necessarie rettifiche alla dichiarazione, con le modalità consolidate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale Circolare (i.e. 28 marzo 2024).
La Corte Costituzionale legittima l’indeducibilità dell’IMU ai fini IRAP
La sentenza 21/2024 ha dichiarato non fondati i dubbi di legittimità costituzionale che la Corte di Giustizia Tributaria di Torino aveva sollevato. In altre parole, la corte ha negato che fosse estendibile all’IRAP la già dichiarata inammissibilità dell’indeducibilità ai fini IRES stante il fatto che l’IRAP presenta diversi presupposti ed un diverso meccanismo applicativo. Da segnalare che la medesima sentenza respinge anche le obiezioni sollevate circa le parziali deducibilità ai fini IRES in vigore dal 2013 al 2019. Merita di essere evidenziato che in quest’ultimo caso il mancato accoglimento è dovuto alla dichiarata inammissibilità della richiesta (assenza di motivazione) e non a valutazione di merito.
Società di tolling
fuori dal perimetro dei contributi extraprofitti per le imprese operanti nel settore energetico
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito – con alcune risposte ad interpelli non pubblicate ma citate in diversi contributi di stampa specializzata – che le società che agiscono in qualità di tollee nell’ambito di contratti di tolling non sono tenute al versamento nè del contributo extraprofitti previsto dall’art. 37 del Decreto Legge n. 21/2022, né del contributo di solidarietà introdotto dall’art. 1, commi 115 e ss., della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).
Entrambi i contributi sono infatti dovuti, per espressa previsione di legge, dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività energetiche “per la successiva vendita dei beni”. In tale contesto, il tollee non dovrebbe essere considerato come un soggetto incluso nell’ambito soggettivo delle norme, in quanto: i) la sua attività caratteristica è quella di processare i prodotti energetici di proprietà del toller, non acquisendone la proprietà e rimanendo pertanto estraneo dalla successiva fase di rivendita dei prodotti stessi; ii) la remunerazione spettante per la sua attività è generalmente fissa e predeterminata, slegata dalle fluttuazioni di prezzo sul mercato dei prodotti energetici che lavora.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 8758
del 3 aprile 2024 – Ammortamento del diritto di superficie costituito a tempo determinato
Con la sentenza n. 8758, depositata il 3 aprile 2024, la Cassazione si è pronunciata in merito al trattamento fiscale, nell’ambito del reddito d’impresa, del diritto di superficie costituito a tempo determinato in capo al superficiario.
Il caso riguardava una società che aveva ottenuto il diritto di superficie su aree demaniali per continuare l’attività industriale. Il corrispettivo pagato era stato incluso tra le immobilizzazioni materiali, considerato accessorio al costo dei fabbricati già esistenti, anziché tra le immobilizzazioni immateriali.
L’Agenzia delle Entrate riteneva invece che il costo del diritto di superficie avrebbe dovuto essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzato autonomamente. Ad avviso della Cassazione il costo del diritto di superficie poteva essere legittimamente incluso tra le immobilizzazioni materiali e assoggettato ad ammortamento omogeneo a quello di realizzazione del fabbricato, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 102 del TUIR, nella misura in cui tale allocazione risulti corretta su un piano civilistico (quindi nella misura in cui è possibile considerare l diritto quale onere accessorio al costo di costruzione del fabbricato cui si riferisce).
La Corte ha quindi ritenuto – nel caso di specie – che l’inclusione del diritto di superficie tra le immobilizzazioni materiali fosse coerente con il principio di derivazione previsto all’art. 83 del TUIR.
Sentenza della Corte di Cassazione n.8805
del 3.4.2023 – qualificazione di azienda nel caso di cessione di progetti fotovoltaici
L’atto con cui vengono ceduti:
a) l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico,
b) la disponibilità del diritto di superficie di determinati terreni per la costruzione dell’impianto fotovoltaico,
c) il progetto per la realizzazione, lo sviluppo e l’esercizio dell’impianto stesso e
d) il diritto all’allacciamento dell’impianto alla rete elettrica di trasmissione nazionale non configura cessione d’azienda (esclusa da IVA e soggetta a imposta di registro proporzionale) bensì una cessione di singoli beni aziendali (imponibile ai fini IVA).
Lo si desume dalla sentenza 8805 del 3 aprile 2023 con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso dell’Agenzia delle Entrate che pretendeva di tassare la cessione degli asset sopra descritti come cessione d’azienda. Nel caso di specie, secondo quanto indicato dalla Cassazione, non era possibile individuare un’azienda senza riscontrare l’“imprescindibile componentistica tecnica che, strumentale al perseguimento del fine produttivo in vista del quale è postulata l’organizzazione dei fattori d’impresa, deve necessariamente connotare l’impresa di produzione di energia elettrica (per esercizio di impianto fotovoltaico)”.
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