A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi, Lorenzo Vassalli
A seguito di accertamento ispettivo, una società attiva nel settore della vendita online di integratori alimentari si è vista contestata l’esistenza di rapporti contrattuali riconducibili alla previsione di cui all’art. 1742 c.c., dedicato alla nozione del contratto di agenzia, in riferimento a rapporti contrattuali di varia natura in essere tra la società e soggetti quali influencer, consulenti di mercato e consulenti per la ricerca.
L’attività ispettiva si è sostanziata in un verbale di accertamento della debenza da parte della società di somme a titolo di contributi e sanzioni relativi a detti rapporti di lavoro, che avrebbero dovuto essere correttamente inquadrati quali contratti di agenzia. Contro detto verbale di accertamento la società ha proposto ricorso all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, che ha confermato la correttezza del verbale stesso e delle relative conclusioni.
La società ha adito così il Tribunale di Roma al fine di ottenere l’annullamento del verbale, con articolata difesa volta ad evidenziare la distanza tra i vari rapporti contestati dagli ispettori e l’istituto del contratto di agenzia, evidenziando in riferimento a ciascuno di essi come contenesse aspetti manifestamente incompatibili con tale categoria giuridica, e pertanto non si potessero ricondurre alla stessa.
Il Tribunale di Roma, Quarta Sezione Lavoro, tramite la sentenza del 4 marzo 2024 rigettò il ricorso della società confermando così le risultanze del verbale di accertamento in questione. Nel fare ciò, la sentenza in commento ha innanzitutto operato un necessario distinguo tra le diverse attività demandate dalla società ai collaboratori – principalmente personal trainer e altri professionisti –, tracciando la differenza tra contratti di c.d. “testimonial”, intendendosi per tali i contratti di sponsorizzazione e prevedenti attività di testimonial, ed i contratti per prestazioni di “influencer”.
Secondo il ragionamento del Tribunale di Roma, tramite il contratto di “testimonial” l’atleta professionista si impegna a prestare la propria immagine alla società ed a partecipare a gare ufficiali, alle manifestazioni ed alle esibizioni a cui la società partecipi, impegnandosi ad indossare gli indumenti personalizzati sponsorizzati e forniti dalla società, oltre a pubblicare articoli e/o video informativi periodicamente sui propri canali social. Si tratta di una tipologia contrattuale definitivamente distinta da quella del contratto di agenzia di cui all’art. 1742 c.c., come rilevato dal Tribunale di Roma.
Discorso diverso è da operare in riferimento ai c.d. contratti di influencer, tramite i quali un soggetto si impegna a promuovere per conto della società i prodotti del brand di proprietà della società stessa sulle proprie pagine social e sui siti internet di proprietà dell’influencer, indicando quest’ultimo nelle proprie pagine web il proprio codice sconto personalizzato, che ha la doppia utilità di fungere da collegamento ai siti web della società ed allo stesso tempo di permettere alla società di determinare gli ordini ricevuti riconducibili all’attività dell’influencer.
Il Tribunale ha dunque riconosciuto che nell’attività dell’influencer è da rintracciarsi una vera e propria attività promozionale di vendita (tipica del rapporto di agenzia), e che il compenso riconosciuto all’influencer è determinato dagli ordini direttamente dallo stesso procurati e andati a buon fine, essendo pattuito nel caso di specie il riconoscimento, a titolo di corrispettivo dell’attività dell’influencer, di una percentuale sugli acquisti utilmente conclusi tramite l’utilizzo di detto codice sconto personalizzato, secondo uno schema negoziale tipico dei rapporti di agenzia di cui agli artt. 1742 c.c. e seguenti.
Infine, il Tribunale ha evidenziato come sia emerso dall’esame delle fatture emesse da parte di tali soggetti/collaboratori della società il carattere pluriennale e continuativo delle collaborazioni, caratterizzate da retribuzione in forma provvigionale, liquidata a cadenze periodiche perlopiù mensili, aspetto che palesa una continuità programmata tra le parti, e non il frutto accidentale di prestazioni occasionali e libere, in linea con il contratto di agenzia.
Pertanto, nel confermare il verbale di accertamento impugnato dalla società, il Tribunale di Roma ha specificato come 3 dei contratti di influencer stipulati dalla società fossero inevitabilmente da ricondurre al contratto di agenzia ex artt. 1742 c.c. e seguenti, essendo rintracciabili dalla documentazione prodotta in riferimento a tali rapporti una pluralità di indizi gravi, precisi ed univoci, idonei a dimostrare la sussistenza nel caso di specie degli elementi della stabilità e della continuità tipici dell’agenzia, oltre che evidenze del fatto che i rapporti in questione non potessero ricondursi ad una prestazione di procacciamento d’affari, posto che tale attività è del tutto episodica ovvero limitata a singoli affari determinati ovvero ancora di durata limitata nel tempo.
Gli elementi valutati dal Tribunale di Roma per ricondurre i contratti di influencer nella categoria del contratto di agenzia sono dunque:
- Lo scopo del contratto stipulato con l’influencer non è di mera propaganda ma è quello di vedere i prodotti promossi direttamente ai follower del dato influencer, che devono utilizzare il codice riportato nei canali social dell’influencer e così facendo i relativi acquisti risultano alla società come contratti di acquisto direttamente procurati dall’influencer stesso;
- La presenza di una zona determinata, che nel ragionamento del Tribunale di Roma non deve intendersi solo come una zona geograficamente determinata, ben potendo intendersi come tale la comunità dei follower dell’influencer (così come una eventuale diversamente delimitata porzione di mercato);
- Il vincolo di stabilità, documentalmente provato nel caso di specie dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ricevute dagli influencer e dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari procurati tramite l’attività promozionale, compensata con la percentuale delle vendite utilmente concluse indicata in contratto;
- La durata del contratto, stipulato a tempo indeterminato, in ottica quindi di un rapporto stabile e predeterminato.
Il tutto nell’irrilevanza del fatto che l’influencer non sia destinatario di direttive ed istruzioni, posto che il mercato in questione, quello delle compravendite tramite il web, è caratterizzato da una alta standardizzazione: l’acquisto si effettua con un “click” e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte. Parimenti irrilevante, a giudizio del Tribunale di Roma, la circostanza che l’attività di influencer non sarebbe quella prevalente del prestatore.
In conclusione, dall’analisi della sentenza in commento emerge come ricorrendo i sopra indicati elementi i contratti relativi ad attività di influencer vanno ricondotti al negozio tipico del rapporto di agenzia, con i relativi oneri previdenziali da assolvere da parte della società preponente, che dovrà pagare i contributi all’ente previdenziale di categoria.
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