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Energy & Utilities – Rassegna di aggiornamento sui principali temi normativi e regolatori

Energy & Utilities – Rassegna di aggiornamento sui principali temi normativi e regolatori

A cura dell’Energy & Utilities Team

PNRR: specifica del MASE su ammissibilità al Decreto tariffe idrogeno e avvio dei lavori

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (il “MASE”) ha pubblicato un chiarimento rivolto ai soggetti attuatori (beneficiari) dei due investimenti sull’idrogeno previsti nel PNRR. L’avvio dei lavori, è spiegato, non pregiudica l’ammissibilità al nuovo meccanismo tariffario.

In riferimento alle due misure di aiuto che finanziano progetti per la produzione e l’utilizzo di idrogeno rinnovabile, riguardanti gli Investimenti della Missione 2, Componente 2 (M2C2) del PNRR, I.3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” e I.3.2 “Utilizzo dell’idrogeno in settori Hard-to-abate”, si specifica che i soggetti attuatori (beneficiari) ammessi alle citate misure possono avviare i lavori dei progetti ammessi ai predetti investimenti, senza che tale avvio pregiudichi l’ammissibilità al nuovo meccanismo tariffario di cui alla Consultazione pubblica avviata il 18 gennaio 2024 (c.d.  Decreto tariffe idrogeno) in via di finalizzazione, in linea con le previsioni di cui al punto 31, lettera b) delle CEEAG.

Idrogeno: finanziamento per 11 hydrogen valleys per un totale di 98,2 mln di euro

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato, lo scorso 27 giugno, il decreto direttoriale con cui vengono assegnate alle Regioni delle risorse addizionali utili al finanziamento di nuovi progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Tali nuovi fondi sono quindi utili a finanziare le c.d. hydrogen valleys, per un importo totale di 98, 2 mln.

PNIEC: documento definitivo inviato a Bruxelles e la pubblicazione del piano italiano del Commissione UE

Il Piano presenta, a pagina 91, uno scenario che prevede di installare 8 GW tra nucleare a fissione di nuova generazione e nucleare a fusione entro il 2050. Secondo i calcoli di RSE, questo scenario permetterebbe di coprire con il nucleare l’11 % della domanda nazionale di energia elettrica e di raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero nette al 2050 con un risparmio di 17 miliardi rispetto a un sistema 100% rinnovabile.

Nell’aggiornamento del Piano è stato seguito un approccio realistico e tecnologicamente neutro, finalizzato a determinare una forte accelerazione su alcuni settori.

Oltre alle fonti rinnovabili elettriche, si punta su: produzione di combustibili rinnovabili come il biometano e l’idrogeno insieme all’utilizzo di biocarburanti che già nel breve termine possono contribuire alla decarbonizzazione del parco auto esistente, diffusione di auto elettriche, riduzione della mobilità privata, cattura e stoccaggio di CO2, ristrutturazioni edilizie ed elettrificazione dei consumi finali, in particolare attraverso un crescente peso nel mix termico rinnovabile delle pompe di calore.

L’area con performance più alte è quella delle rinnovabili, dove è ribadito che l’Italia dovrà raggiungere al 2030 una potenza complessiva di 131 GW. Si prevede che 79 di questi GW deriveranno dal fotovoltaico, 28 dall’eolico, 19 dall’idrico, 3 dalle bioenergie e circa 1 GW da fonte geotermica (quota quest’ultima che potrebbe anche aumentare, al raggiungimento di un adeguato livello di maturità di alcune iniziative progettuali in via di sviluppo).

Aree idonee: il decreto in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio il decreto del MASE del 21 giugno 2024 contenente la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, il c.d. Decreto Aree idonee.

Il provvedimento dispone tra l’altro che entro 180 giorni dall’entrata in vigore le Regioni individuano le aree idonee.

Se ciò non dovesse avvenire, o se le aree idonee individuate non saranno sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi, il MASE potrà agire in sostituzione delle Regioni e adottare atti che consentano il raggiungimento della capacità installata prevista.

Il decreto evidenzia genericamente la necessità di massimizzare le aree da considerare idonee, fermo restando l’esigenza di tutelare il paesaggio, i beni culturali, le risorse agricole e l’ambiente.

Un aspetto critico è la mancanza di una norma che fa salvi i procedimenti autorizzativi in corso, che mette a rischio i progetti già avviati.

DL Agricoltura: il testo con le modifiche

Martedì 2 luglio la commissione Industria del Senato ha votato gli emendamenti alla controversa norma che vieta il fotovoltaico a terra sulle aree agricole, l’art. 5 del DL Agricoltura.

La correzione più importante riguarda i progetti esonerati dal divieto perché già avviati: si è riscritto il comma 2 dell’articolo 5 in questione. La versione pre-conversione prevedeva che “le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente”.

Secondo il nuovo testo la norma non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, “sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi”.

È stato approvato anche un emendamento che elimina quello che fin dall’inizio era sembrato un refuso del testo, ossia il riferimento agli impianti sottoposti alla DILA oggetto di modifiche.

Un’altra modifica include la possibilità di installare fotovoltaico a terra nelle cave già oggetto di ripristino e quelle con piano di coltivazione terminato e ancora non ripristinate, nonché le discariche o lotti di discarica chiusi ovvero ripristinabili.

Si interviene poi sui contratti di diritto di superficie per impianti FER: è stato stabilito che la durata dei contratti, anche preliminari, su terreni in aree idonee (il riferimento è all’articolo 20, comma 1 lettera a) D. Lgs. 199/2021) non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovabili per un periodo di ulteriori sei anni. La disposizione si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso.

Si inserisce l’art. 5-bis in materia di biogas, ossia “Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole”.

Tale disposizione aggiuntiva interviene sul D.L. 28/2011, all’articolo 24, comma 8, estendendo al 2027 la proroga che era contenuta in quella norma e agisce poi sull’articolo 11, comma 5, lettera d), del dm 14 luglio 2023, n. 224, modificando la definizione di autoconsumo del biometano, per includere il consumo diretto nel medesimo sito di produzione anche tramite un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente.

Il DL Coesione è legge

Nella seduta di martedì 2 luglio, la Camera ha votato la fiducia sul DDL di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 60/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Tra le norme da segnalare vi è l’articolo 33 sul recupero dei siti industriali, che contiene fondi per le rinnovabili nelle aziende del Sud.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, al fine di attrarre investimenti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con il Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027, sarà adottato un Decreto Ministeriale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione che individuerà i criteri per la selezione di investimenti, finalizzati:

Si prevede, inoltre, che l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia), può essere individuata quale soggetto responsabile per l’attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa.

Sardegna: via libera alla moratoria da parte del Consiglio regionale

Lo scorso 2 luglio u.s., il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato il disegno di legge n. 15 contenente “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali” che introduce la moratoria di 18 mesi per la realizzazione di progetti eolici e fotovoltaici.

Il DDL è stato approvato con 32 voti a favore, uno contrario e 21 astenuti. Via libera anche a un ordine del giorno unitario che impegna la Giunta a valutare la possibilità di introdurre un’imposta regionale sulle produzioni di energia da fonti rinnovabili.

La moratoria della Regione Sardegna ha sollevato il dissenso di molte associazioni delle rinnovabili secondo cui l’iniziativa regionale della Sardegna corre il rischio di minare “lo sviluppo e la crescita economica dell’intera filiera del fotovoltaico, i cui effetti rischiano di minacciare la competitività dell’industria manifatturiera”.

Incentivi FER: al via il quindicesimo bando del GSE

Il GSE ha pubblicato i bandi della quindicesima procedura di Aste e Registri a supporto dello sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili in attuazione del DM 2019.

Ci sono disponibili in tutto circa 534 MW: per i piccoli impianti fotovoltaici in sostituzione dell’amianto sono disponibili circa 280 MW, per i rifacimenti dei piccoli impianti poco più di 72 MW, per le aste per i grandi impianti idroelettrici e da gas di depurazione quasi 98 MW, per i rifacimenti di grandi impianti quasi 84 MW. Per le altre categorie il contingente è a zero ma in caso di richieste sono possibili trasferimenti da un contingente all’altro.

Le tariffe di riferimento a base d’asta, aggiornate all’inflazione, sono pari a 77,788 €/MWh per nuovi impianti eolici e fotovoltaici, a 91,707 €/MWh per impianti idroelettrici e a gas di deputazione, e di 81,882 €/MWh per rifacimento di impianti eolici e 93,579 €/MWh per rifacimento di impianti idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

Eolico offshore: cinque manifestazioni di interesse da parte dei porti

Il MASE ha ricevuto diverse manifestazioni di interesse da parte delle Autorità portuali per lo sviluppo della cantieristica navale al fine di realizzare la filiera tecnologica dell’eolico offshore nel nostro Paese, come previsto dal Decreto Energia 181/2023.

L’avviso era stato pubblicato il 18 aprile dal MASE, il termine per l’invio scadeva il 18 maggio.

Entro 120 giorni dalla scadenza, quindi a metà settembre, il ministero dovrà individuare i porti con un decreto di concerto con MEF, MIT, Difesa, Protezione civile e Regioni interessate.

Edison punta in Sicilia sull’eolico offshore

Edison ha recentemente annunciato di aver sottoscritto un accordo per lo sviluppo di 975 MW di eolico offshore al largo della costa siciliana. Nello specifico, si tratterà di eolico offshore flottante, il quale si distingue da quello tradizionale per non essere fissato al fondo del mare: stante tale caratteristica, quindi, esso può essere installato più distante dalla terra ferma, riducendo in tal modo l’impatto paesaggistico.

L’impianto è attualmente in fase di autorizzazione presso il MASE. La sua realizzazione contribuirà significativamente al raggiungimento dei target nazionali di crescita di capacità rinnovabile installata, oltre che alla decarbonizzazione della produzione elettrica.

Infine, preme segnalare che, stante i rilevanti costi dell’eolico offshore, obiettivo è quello di partecipare alle aste previste dal Decreto FER 2.

Decreto FER 2 alla bozza di decreto FER X: la problematica di “avvio dei lavori”

Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature, ovvero all’avvio dei lavori di costruzione”.

È questa la definizione di “avvio dei lavori” contenuta in tutti i nuovi decreti in materia di incentivi alle rinnovabili. Tuttavia, si tratta di una definizione problematica, in quanto ai fini degli accessi ai meccanismi di sostegno, è previsto che gli interventi debbano essere avviati solo successivamente rispetto alla richiesta degli incentivi.

La definizione in discussione risponde però alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, id est la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia del 2022. Suddetta comunicazione afferma che gli aiuti sono privi di effetto di incentivazione e, quindi, non ammissibili, se, nel momento in cui il beneficiario presenta domanda per il sostegno, i lavori sono già avviati.

A seguito di tale indicazione, il concetto di avvio dei lavori viene definito nello stesso modo in cui è definito nei criteri italiani. In tal senso, inoltre, l’Unione ha altresì specificato che, in caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione di attivi collegati allo stabilimento dell’impianto.

Come anticipato, ciò comporta un rischio di paralisi della filiera: infatti, si potrebbe dare il caso che operatori in procinto di ottenere il titolo abilitativo o che lo hanno recentemente ottenuto sospendano lo sviluppo nelle more della pubblicazione della graduatoria, interrompendo le attività di reperimento dei materiali necessari per la realizzazione dei progetti.

Questo, ovviamente, comporterebbe notevoli rallentamenti. Infine, un altro elemento critico sta nella concretizzazione del concetto di “investimenti irreversibili”, concetto dai confini labili e difficilmente verificabile concretamente.

Net zero industry act: il regolamento sull’industria verde in Gazzetta UE

Lo scorso 28 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta UE il Regolamento UE 2024/1734 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale regolamento istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.

Il Net zero industry act, anche detto Regolamento sull’industria verde, fissa obiettivi di produzione europei per le tecnologie verdi, dai moduli fotovoltaici e le turbine eoliche, alle batterie, alle pompe di valore e agli elettrolizzatori, sino alla cattura di CO2 e al nucleare.

Colonnine elettriche – i bandi del MASE

Sul sito del GSE sono stati pubblicati i due bandi indetti dal MASE per l’assegnazione dei contributi PNRR finalizzati alla realizzazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nei centri urbani e sulle strade extraurbane. In particolare, tali contributi constano dei seguenti importi: (i) per i centri urbani, circa 280 mln di euro e, (ii) per le strade extraurbane, circa 360 mln di euro.

Per accedere al beneficio, è necessario presentare la relativa istanza di ammissione tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17.00 del 24° giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi sul sito del MASE (non ancora intervenuta, in quanto la pubblicazione poc’anzi menzionata è avvenuta, per l’appunto, sul sito del GSE). I bandi resteranno aperti sino alle ore 21.59 del 100° giorno successivo a tale pubblicazione.

La Direttiva sull’efficienza energetica detta nuove istruzioni per gli enti pubblici

Il giorno 28 giugno 2024 è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale dell’UE, una nuova raccomandazione della Commissione europea in materia di interpretazione della direttiva sull’efficienza energetica. In particolare, il focus riguarda gli articoli 5, 6 e 7 della c.d. EED (Energy Efficiency Directive), concernenti il consumo di energia nel settore pubblico, la ristrutturazione degli edifici pubblici e gli appalti della PA.

Di seguito, si riporta un breve elenco dei principali obiettivi per il settore pubblico:

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