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Energy & Utilities – Rassegna di aggiornamento sui principali temi normativi e regolatori

Energy & Utilities - Rassegna di aggiornamento sui principali temi normativi e regolatori

A cura dell’Energy & Utilities Team

Conversione del DL Agricoltura: impianti fotovoltaici con moduli a terra esclusi dal forfetario dei redditi d’impresa ed altre previsioni fiscali.

La legge. 12 luglio 2024, n. 101 ha convertito, con modifiche, il DL 63/2024. Tale norma, ampiamente discussa per le modifiche alla normativa amministrativa (si veda al riguardo la precedente Newsletter (vai alla pagina) ) contiene inoltre importanti novità fiscali emerse in fase di conversione.

Tra queste, si segnala l’esclusione dal regime di determinazione forfettario dei redditi di impresa per la produzione e cessione di energia oltre la soglia “agraria” ai sensi dell’art. 1, c. 423, della legge 266/2005. Questa esclusione si applica ai moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

Per tali impianti pertanto la tassazione sul reddito degli imprenditori agricoli (incluse le società agricole) che rispettano il requisito di prevalenza dell’attività agricola, potrà essere effettuata come segue:

a.         Per produzioni entro 260.000kWh all’anno, la tassazione continuerà ad essere operata su base catastale, come previsto dall’art. 32 del TUIR;

b.         Per produzioni superiori a tale soglia, il reddito di impresa sarà determinato nei modi ordinari previsti dal TUIR, pertanto senza la facoltà di avvalersi del regime forfettario che prevede un coefficiente di redditività del 25% dei corrispettivi (per dettagli si veda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 6 luglio 2009).

La norma di conversione ha altresì introdotto un differimento del termine per la richiesta dell’aliquota di accisa agevolata per gli oli minerali utilizzati nelle attività agricole. Queste devono essere presentate agli uffici competenti entro il 31 agosto 2024, anziché entro il 30 giugno.

Nel medesimo contesto è stato previsto il differimento del termine per la presentazione delle dichiarazioni di avvenuto impiego degli anzidetti oli minerali per i quali si è fruito dell’aliquota agevolata (art. 1, c. 9-ter, DL 63/2024).

In generale, rimangono confermate le norme in tema di agevolazione (ie recupero di aiuti di Stato e tax credit ZES) già previste nel decreto legge.

Interpello 158. Rilevanza riserve da rivalutazione ai fini del calcolo del limite del 25% del patrimonio netto per c.d. Windfall Tax

Nella risposta a interpello n. 158 del 18 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate interviene in merito alla configurazione del patrimonio netto che – al 25% – determina il “cap” del contributo di solidarietà a carico delle imprese del settore energetico (art. 1, cc. 115 – 119 della L. 197/2022). In particolare asserisce che “nella fattispecie rappresentata dalla Società, ai fini del Limite del 25 per cento del Contributo di Solidarietà, la riserva da rivalutazione (affrancata) ex articolo 110 del decreto ¬legge n. 104 del 2020 deve ritenersi inclusa nel patrimonio netto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile, concorrendo di conseguenza  la stessa alla determinazione del Limite del 25 per cento”.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia come il caso oggetto di interpello sia diverso da quello oggetto della risposta n. 339 dello scorso anno, in cui era stato affermato che la riserva da cash flow hedge non dovesse concorrere al valore del patrimonio netto rilevante ai fini del contributo di solidarietà.

Questo a causa della natura del tutto diversa delle due riserve; infatti, la riserva da cash flow hedge è alimentata da componenti temporanee destinate a essere girate a Conto economico in esercizi successivi.

Inoltre, l’Agenzia sottolinea come l’art. 5 del DL 34/2023, poi soppresso, si fosse limitato a disciplinare (sancendo l’esclusione ai fini del tributo) i soli utilizzi della riserva in sospensione d’imposta (tra cui sono riconducibili quelle iscritte a seguito della rivalutazione ex art. 110 del D.L. 104/2020, non affrancate) ai fini del concorso alla formazione del reddito imponibile, così confermando implicitamente la rilevanza della posta ai fini del valore complessivo del patrimonio netto.

Interpello n. 151/2024.  Trattamento fiscale degli ”Energy Point” incassati come attività di investimento

Con la risposta a interpello n. 151 dell’11 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ad un contribuente persona fisica il proprio parere circa un investimento mediante contratto di noleggio remoto di un impianto di produzione di energia e più in particolare agli effetti sulle imposte sui redditi degli “Energy Point” ad esso riferibili.

Detto investimento è realizzato mediante un «contratto di noleggio remoto di impianto CLUSTER» in base al quale, in cambio del pagamento del canone previsto una tantum, il contribuente (locatario) riceve sull’”account wallet” aperto presso il fornitore, ”Energy Point” rappresentativi dell’energia prodotta dall’impianto che risulta ‘nella piena disponibilità dell’Istante, il quale potrà ”ritirarli” a determinate scadenze. Nell’ambito dell’interpello l’Istante afferma che «gli Energy Point possono essere convertiti sia in euro, sia in bitcoin sia in gift card».

Con riferimento al caso esaminato, sulla base di quanto emerge dal Contratto e da quanto rappresentato dall’Istante, secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate l’accredito degli Energy Point, la cui conversione comporta il conseguimento del provento, in sostanza risulta collegato alla produzione di energia elettrica dell’impianto noleggiato e prescinde dal ”canone” versato, una tantum, dall’Istante.

Pertanto, tenuto conto che l’eventuale provento realizzato è condizionato ad un evento incerto, quale l’andamento della produzione di energia prodotta dall’impianto, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate appare corretto ritenere che lo stesso possa rientrare tra redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lettera c-quinquies), del TUIR e non come reddito di capitali.

Per completezza, dal momento che controparte del contratto in esame era una start-up residente in UK, l’Agenzia delle entrate rammenta la necessità di indicare l’attività finanziaria estera nel quadro RW del Modello Redditi PF.

Comunità energetiche rinnovabili, come inquadrare gli incentivi del GSE attribuiti agli associati della Comunità.

La risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024 interviene sul regime fiscale dei trasferimenti dalla Comunità Energetica Rinnovabile (“CER”) – costituita nella forma di Ente del Terzo Settore (“ETS”) – ai propri membri delle somme derivanti dagli incentivi riconosciuti da GSE alla CER nell’ambito della promozione dell’uso dell’energia (Direttiva 2018/2001).

Sul punto l’Agenzia ha concluso che il regime fiscale deve essere determinato sulla base della natura del soggetto (ad esempio, persona fisica che non esercita attività d’impresa, imprenditore, ecc.) che riceve tali somme.

Infatti, l’Agenzia osserva che, come stabilito dall’art. 32 del D. lgs n. 199/2021, i clienti finali partecipanti possono demandare alla Comunità la “gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE”, instaurando pertanto un rapporto di mandato senza rappresentanza in cui la CER gestisce l’incasso degli incentivi, al pari degli altri rapporti con il GSE.

Nella risoluzione in disamina, l’Agenzia dapprima riprende i chiarimenti forniti in precedenza per le prime comunità “sperimentali”(risoluzione 18/E del 2021 e la risposta ad interpello 37 del 2022), ed in particolare la risoluzione 18/E del 2021 avente ad oggetto un gruppo di condomìni composti da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, precisando che ai fini fiscali rileva il solo corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete che si configura per costoro come reddito diverso (art. 67, c.1, lett. i) del TUIR).

L’Agenzia chiarisce poi che il corrispettivo per la vendita di energia elettrica eccedente l’autoconsumo istantaneo erogato dal GSE ed attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale non in capo alla CER ma bensì in capo ai suoi membri, a seconda della natura di ciascun soggetto.

Inoltre, alla luce degli obiettivi sociali e ambientali perseguiti dalle CER, l’Agenzia esclude che la ripartizione degli incentivi tra i partecipanti della CER si qualifichi come una distribuzione di utili, in quanto tali importi non costituiscono “profitti finanziari”.

Contributo straordinario art. 37 D.L. 21/2022 – Sentenza n. 111/2024 Corte Costituzionale

Il 27 giugno è stata pubblicata la sentenza n. 111/2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato parzialmente incostituzionale il Contributo Straordinario contro il caro bollette previsto dall’art. 37 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022.

Il contributo – a carico dei soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi – si determinava in misura pari al 25% dell’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, calcolato sulla base dei dati risultanti dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).

La Corte ha stabilito l’illegittimità costituzionale del Contributo Straordinario esclusivamente con riferimento all’inclusione delle accise nella base imponibile rilevante per la determinazione del contributo, ritenendo tale criterio non conforme al principio di capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.). La ratio della decisione deriverebbe dal fatto che l’accisa, applicata alle quantità di prodotto e non ai prezzi, non sarebbe correlabile all’anomalo andamento del mercato che tale contributo straordinario mirava a mitigare.

Sono state invece respinte tutte le altre censure sollevate (articoli 3, 23, 42, 53 e 117 della Costituzione), confermando in tal modo la legittimità (parziale) del prelievo.

I principali soggetti interessati da tale pronuncia sono pertanto gli operatori che hanno effettuato operazioni di vendita sulle quali ha trovato applicazione l’accisa (tipicamente all’atto di immissione in consumo di energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi).

Sentenza Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria –  n. 21154/2024, pubblicata in data 29/07/2024. Rimborso addizionali energia elettrica: azione diretta del consumatore nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Il 29 luglio 2024 è stata pubblicata la sentenza numero 21154/2024, emessa dalla sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione, in tema di esperibilità dell’azione di rimborso delle addizionali sull’energia elettrica da parte del consumatore nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

Il caso

La società contribuente, quale consumatore finale di energia elettrica, ha impugnato un provvedimento di diniego tacito di rimborso per importi versati a titolo di addizionali provinciali nel periodo gennaio – dicembre 2011 sui consumi di energia elettrica in quanto in contrasto con il diritto dell’Unione.

La società contribuente ha dedotto, inoltre, che il fornitore di energia fosse stato successivamente ammesso alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Milano, per cui la domanda di rimborso nei confronti del fornitore doveva ritenersi definitivamente infruttuosa.

Pertanto, la società contribuente ha svolto azione di rimborso direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, facendo valere la propria legittimazione straordinaria.

In primo grado, il ricorso è stato rigettato per tardività dell’istanza in quanto presentata oltre il termine di cui all’art. 14, comma 2, DLgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), non trattandosi di domanda di indebito oggettivo, bensì di ordinaria domanda di rimborso per accise indebitamente versate.

In secondo grado, l’appello è stato rigettato poiché il giudice di appello ha confermato la tardività della domanda di rimborso. Inoltre, ha osservato che la società contribuente avrebbe potuto formulare istanza di rimborso direttamente nei confronti del fornitore ben prima della manifestazione dell’insolvenza della contribuente. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente non avesse dato prova di essersi attivata presso il fornitore con una azione giudiziale, né avesse fatto valere le proprie pretese restitutorie all’interno della procedura concorsuale.

La Soluzione della Cassazione

La Società ha pertanto proposto ricorso in Cassazione.

In sede di legittimità, la Suprema Corte di Cassazione, in attuazione del principio di “effettività” ha statuito i seguenti due principi:

1.         «il principio di effettività impone che il consumatore finale di energia elettrica – ove abbia corrisposto al fornitore di energia a titolo di rivalsa imposte in contrasto con il diritto dell’Unione e ove risulti che l’azione di rimborso nei confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa – ha legittimazione straordinaria nei confronti dell’Erario a esperire l’azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del fornitore, assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, DLgs. n. 504/95».

2.         “In caso di addebito da parte del fornitore di energia al consumatore finale dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, c. 2 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con l’art. 48 Dir. 2008/118/CE, l’impossibilità per il consumatore finale di far valere l’azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare l’azione di indebito oggettivo nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

Per maggiori informazioni

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