A cura di Francesco Pizzo, Lorenzo Ontano, Davide Accorsi e Cristina Mosca
Con la risposta ad interpello n. 19 dello scorso 3 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che è possibile avvalersi del regime di non imponibilità IVA per le importazioni di beni destinati a essere sottoposti a esami, analisi o prove, sebbene nell’ordinamento italiano manchi una disposizione che recepisca formalmente la Direttiva UE (i.e. 2009/132/CE).
Nella risposta ad interpello in commento, l’istante, Alfa S.r.l., è una società italiana che partecipa ad un progetto europeo nell’ambito del quale, per finalità di ricerca e sviluppo, effettua degli scambi di beni da sottoporre ad analisi, prove e test distruttivi tra Italia e Svizzera e viceversa.
L’istante chiede all’amministrazione finanziaria di chiarire se sia possibile applicare l’esenzione IVA prevista dall’art. 72 della Direttiva 2009/132/CE [1] alle importazioni dalla Svizzera all’Italia.
L’Agenzia delle Entrate osserva che la Direttiva 2009/132/CE ha abrogato la precedente Direttiva 83/181/CE e che, in tema di beni importati per esami, analisi o prove, occorre far riferimento agli artt. da 72 a 78 della Direttiva 2009/132/CE, i quali hanno sostituito gli artt. da 70 a 76 della Direttiva abrogata.
Ne deriva che, nonostante la Direttiva 2009/132/CE non sia stata formalmente recepita nell’ordinamento italiano, è possibile fare riferimento al Decreto del Ministero delle Finanze 5 dicembre 1997, n. 489, con cui il legislatore nazionale aveva dato attuazione alla Direttiva abrogata (83/181/CE) e sancito la possibilità di importare i beni destinati a esami, analisi o prove in franchigia dai diritti doganali.
Tutto quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate conclude che l’importazione di beni destinati ad essere sottoposti ad esami, analisi o prove può avvenire senza applicazione dell’IVA purché siano rispettate le condizioni di cui agli artt. da 73 a 78 della Direttiva 2009/132/CE e, segnatamente:
- i beni sottoposti ad esami, analisi o prove devono essere interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni;
- sono esclusi i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale;
- l’esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate;
- gli eventuali prodotti residui devono essere interamente distrutti o resi privi di valore commerciale, essere ceduti gratuitamente al fisco (ove previsto dalla normativa nazionale) oppure, in circostanze debitamente giustificate, essere esportati.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove sono esenti anche da dazi doganali al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1189/2009.
Alla luce di quanto sopra, è ragionevole chiedersi se, in caso di introduzione in Italia da altro Stato membro dell’Unione europea di beni destinati ad essere sottoposti ad esami, analisi o prove, nel caso in cui le condizioni menzionate in precedenza siano verificate, non debba essere contabilizzato un acquisto intraunionale assimilato da parte del soggetto che introduce i menzionati beni in Italia. In base all’art. 38, comma 5, lettera a), ultimo paragrafo, del D.L. 331/1993, infatti, non si considerano acquisti intraunionali “l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali”.
[1] Ai sensi dell’art. 72 della Direttiva 2009/132/CE: “Fatti salvi gli articoli da 73 a 78 sono ammessi in esenzione i beni destinati ad essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d’informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale”.
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