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Non imponibilità IVA importazioni beni per esami, analisi o prove

Non imponibilità IVA per beni da sottoporre a esami o analisi - VAT exemption on imports for examination, analysis or tests

A cura di Francesco Pizzo, Lorenzo Ontano, Davide Accorsi e Cristina Mosca

Con la risposta ad interpello n. 19 dello scorso 3 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che è possibile avvalersi del regime di non imponibilità IVA per le importazioni di beni destinati a essere sottoposti a esami, analisi o prove, sebbene nell’ordinamento italiano manchi una disposizione che recepisca formalmente la Direttiva UE (i.e. 2009/132/CE).

Nella risposta ad interpello in commento, l’istante, Alfa S.r.l., è una società italiana che partecipa ad un progetto europeo nell’ambito del quale, per finalità di ricerca e sviluppo, effettua degli scambi di beni da sottoporre ad analisi, prove e test distruttivi tra Italia e Svizzera e viceversa.

L’istante chiede all’amministrazione finanziaria di chiarire se sia possibile applicare l’esenzione IVA prevista dall’art. 72 della Direttiva 2009/132/CE [1] alle importazioni dalla Svizzera all’Italia.

L’Agenzia delle Entrate osserva che la Direttiva 2009/132/CE ha abrogato la precedente Direttiva 83/181/CE e che, in tema di beni importati per esami, analisi o prove, occorre far riferimento agli artt. da 72 a 78 della Direttiva 2009/132/CE, i quali hanno sostituito gli artt. da 70 a 76 della Direttiva abrogata.

Ne deriva che, nonostante la Direttiva 2009/132/CE non sia stata formalmente recepita nell’ordinamento italiano, è possibile fare riferimento al Decreto del Ministero delle Finanze 5 dicembre 1997, n. 489, con cui il legislatore nazionale aveva dato attuazione alla Direttiva abrogata (83/181/CE) e sancito la possibilità di importare i beni destinati a esami, analisi o prove in franchigia dai diritti doganali.

Tutto quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate conclude che l’importazione di beni destinati ad essere sottoposti ad esami, analisi o prove può avvenire senza applicazione dell’IVA purché siano rispettate le condizioni di cui agli artt. da 73 a 78 della Direttiva 2009/132/CE e, segnatamente:

Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove sono esenti anche da dazi doganali al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1189/2009.

Alla luce di quanto sopra, è ragionevole chiedersi se, in caso di introduzione in Italia da altro Stato membro dell’Unione europea di beni destinati ad essere sottoposti ad esami, analisi o prove, nel caso in cui le condizioni menzionate in precedenza siano verificate, non debba essere contabilizzato un acquisto intraunionale assimilato da parte del soggetto che introduce i menzionati beni in Italia. In base all’art. 38, comma 5, lettera a), ultimo paragrafo, del D.L. 331/1993, infatti, non si considerano acquisti intraunionali “l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali”.


[1] Ai sensi dell’art. 72 della Direttiva 2009/132/CE: “Fatti salvi gli articoli da 73 a 78 sono ammessi in esenzione i beni destinati ad essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d’informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale.

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