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Cessione brevetti ricerca dipendenti enti non commerciali – Risposta interpello 51/2025

Cessione brevetti da enti non comm. – Risposta 51/2025 - Assignment of Patents by employees – Ruling No. 51/2025 (Italy)

A cura di Carlo Romano e Marco Longobardi

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 51del 28 febbraio u.s., ha reso un parere in merito al trattamento tributario dei redditi da sfruttamento economico, da parte di un ente non commerciale, dei brevetti derivanti dall’attività di ricerca dei propri dipendenti.

Quesito e interpretazione del contribuente

Nell’istanza di interpello presentata da una fondazione di diritto privato esercente attività di ricerca scientifica di interesse pubblico, sono stati sollevati dubbi in merito alla corretta applicazione delle norme tributarie in materia di cessione/conferimento dei brevetti derivanti dall’attività di ricerca dei propri dipendenti. In particolare, la fondazione ha ritenuto che l’operazione in parola non fosse imponibile, in quanto rientrante nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo e, quindi, non ricompresa nelle categorie reddituali degli enti non commerciali (art. 143 TUIR).

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, rinviando all’articolo 64 del “Codice della proprietà intellettuale” e allo Statuto della fondazione, ha considerato la cessione dei brevetti derivanti dall’attività di ricerca dei dipendenti e il riconoscimento a questi ultimi di una percentuale delle royalties, come un’operazione produttiva di redditi diversi.

A tal fine, ha chiarito quanto segue:

  1. la categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo invocata nell’istanza di interpello, non può trovare applicazione in quanto l’utilizzazione economica dei brevetti può essere effettuata soltanto dal datore di lavoro (fondazione);
  2. il datore di lavoro non può identificarsi con l’autore o inventore del brevetto, in quanto soltanto la persona fisica (dipendente) può essere riconosciuta quale autore della propria invenzione;
  3. l’articolo 67 c. 1 lett. g) del TUIR ricomprende tra i redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale o se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, “i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule ed esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico […]”

Conclusioni

L’ Agenzia delle Entrate, con tale parere, qualifica i redditi derivanti dallo sfruttamento economico da parte di un ente non commerciale dei brevetti sull’attività di ricerca dei propri dipendenti, come redditi diversi rinviando, in maniera puntuale, all’articolo 64 del Dlgs n. 30/2005 (Codice della proprietà intellettuale). Ebbene, tale disposizione riconosce ai dipendenti che realizzano l’invenzione nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro, il diritto ad essere riconosciuti quali autori dell’invenzione e a ricevere royalties per lo sfruttamento economico del conseguente brevetto. Nel caso in cui l’ente non commerciale decida di cedere/conferire in società i brevetti derivanti dall’attività di ricerca dei propri dipendenti, è prevista una riduzione del 25% della base imponibile qualora i proventi da sfruttamento economico “siano stati acquisiti a titolo oneroso (Art. 67 c. 1 lett. g) e Art. 71 c. 1 del TUIR).

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “l’acquisizione dei diritti da parte della fondazione avviene a titolo oneroso in quanto la fondazione è tenuta a riconoscere all’inventore una parte dei proventi conseguenti allo sfruttamento economico”. Tale precisazione è di particolare importanza per la corretta valutazione, da parte degli Uffici, delle istanze di rimborso dei dipendenti (autori dei brevetti) qualora l’ente (datore di lavoro) abbia erroneamente applicato le ritenute sul 100% (anziché sul 75%) della base imponibile, sulle royalties erogate ai propri dipendenti per l’utilizzazione economica del brevetto derivate dall’attività di ricerca di questi ultimi.

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