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Decreto PNRR ter: semplificazioni per accelerare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili

Decreto PNRR ter: semplificazioni per accelerare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili

A cura dell’Energy Team

Il 24 febbraio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 13/2023 recante disposizioni urgenti per la semplificazione, accelerazione ed attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (“PNRR”) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (“PNC”) (il “Decreto”).

Il provvedimento – che deve essere convertito in legge entro il 26 aprile p.v. e che è attualmente all’esame del Senato – introduce molteplici novità di non marginale rilievo con riguardo al campo delle energie rinnovabili finalizzate, tra l’altro, a razionalizzare e velocizzare gli iter autorizzativi funzionali allo sviluppo di tale settore.

In merito, si riporta di seguito un sintetico e schematico riepilogo delle principali misure di semplificazione introdotte dal Decreto nell’ambito delle energie rinnovabili.

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L’esenzione dalla VIA e la verifica preventiva di interesse archeologico

Nell’ottica di semplificare e accelerare i procedimenti funzionali allo sviluppo di determinati investimenti si prevede che – nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC – il Ministro competente per la realizzazione dell’intervento possa proporre al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) (cfr. art. 14, co. 1, lett. c) del Decreto).

Ancora, per le medesime finalità, il Decreto prevede la soppressione dell’art. 23, co. 1, lett. g) del Codice dell’Ambiente con la conseguenza che non è più necessario, ai fini della procedibilità dell’istanza, allegare alla domanda di VIA l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico (cfr. art. 19 del Decreto).

Procedure semplificate per l’installazione di impianti rinnovabili

L’art. 47 del Decreto prevede molteplici misure di semplificazione, apportando alcune modificazioni al D.Lgs 199/2021 e al D.Lgs 387/2003 finalizzate a promuovere a vario titolo la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Aree idonee

In materia di aree idonee, l’art. 47, co. 1, lett. a) del Decreto riduce la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali”) determinata considerando una distanza dal perimetro di tali beni; in particolare, l’attuale fascia di sette chilometri per gli impianti eolici è ridotta a tre chilometri mentre quella di un chilometro per gli impianti fotovoltaici è ridotta a cinquecento metri.

Installazione di impianti fotovoltaici

Si prevede che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, sia considerata attività di manutenzione ordinaria e, dunque, non sia subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (ad ogni modo, se l’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto deve essere previamente comunicato alla competente soprintendenza) (cfr. art. 47, co. 1, lett. b) del Decreto che ha modificato il D.Lgs 199/2021 inserendo l’art. 22-bis).

Misure di semplificazione in materia di Autorizzazione Unica

L’art. 47, co. 3, lett. c) del Decreto va a modificare l’art. 12 del D.Lgs 387/2003 prevedendo che:

Silenzio assenso

A mente di quanto previsto dall’art. 47, co. 6 del Decreto, il silenzio-assenso della pubblica amministrazione varrà anche per l’installazione di impianti fotovoltaici di piccola dimensione nelle zone con vincolo paesaggistico se non si riceve risposta entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta autorizzativa; tale termine potrà essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni qualora, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.

Comunità energetiche rinnovabili

Il Decreto introduce delle novità anche in materia di comunità energetiche rinnovabili prevedendo, in particolare, che:

Sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile

In attuazione di quanto previsto dalla Missione 2, Componente 2-20, Riforma 3 del PNRR l’art. 41 del Decreto introduce disposizioni volte a semplificare i procedimenti di valutazione ambientale nell’ottica della promozione di idrogeno verde e rinnovabile.

Tali semplificazioni si sostanziano nella modifica dell’art. 8 e dell’Allegato II alla parte seconda del Codice dell’Ambiente aventi per effetto quello di:

PAS – pubblicità legale

Al fine di garantire una maggior certezza degli investimenti nel settore delle rinnovabili l’art. 49, co. 1, lett. a) prevede che con riguardo ai progetti autorizzati con il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (“PAS”), decorso il termine per la conclusione del procedimento (i.e. 30 giorni), l’interessato alla realizzazione dell’intervento trasmetta la copia della dichiarazione di PAS per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale alla Regione sul cui territorio insiste l’intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni.

Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di 60/120 giorni per l’impugnazione in sede giudiziale o dinanzi al Presidente della Repubblica previsti dalla legge.

Impianti agro-fotovoltaici

L’art. 49, co. 3 del Decreto prevede che – previa definizione delle aree idonee di cui al D.Lgs 199/2021 – gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di determinate aree (es. Rete Natura 2000) sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo (a qualsiasi titolo purché oneroso) se ricorrono le seguenti condizioni soggettive ed oggettive:

Tale previsione dovrebbe porsi sulla scia delle molteplici semplificazioni autorizzative introdotte negli ultimi due anni dai vari decreti semplificazione (inter alia, DL n. 77/2021, 17/2022, 50/2022 etc.) e con cui, tra l’altro, da un lato, l’iter della procedura abilitativa semplificata (PAS) è stato esteso agli impianti agro-voltaici che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale e, dall’altro, è stata innalzata a 20 MW, al ricorrere di determinate condizioni, la soglia per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si segnala che l’articolo in questione non trova immediata applicazione; la sua efficacia è infatti demandata all’entrata in vigore di future previsioni attuative tra cui, in particolare, il decreto sulle aree idonee ad oggi in fase di stallo. 

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