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Divieto di licenziare padri-lavoratori che hanno fruito del congedo di paternità e accesso alla NASpI

Divieto di licenziare padri lavoratori che hanno fruito del congedo di paternità e accesso alla NASpI in caso di dimissioni da parte di questi soggetti: le conferme dell’INPS

A cura di Francesca Tironi, Marzio Scaglioni, Giulia Spalazzi e Leila Rguibi

Lo scorso 20 marzo è stata pubblicata la Circolare n. 32 del 2023, tramite la quale l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (“INPS”) ha fornito istruzioni amministrative in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, sul congedo di paternità obbligatorio, e 28, sul congedo di paternità alternativo, del D.Lgs n. 151 del 2001 (c.d. Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di seguito solo “T.U.”), come novellato da ultimo ad opera del D.Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022, che ha appunto introdotto l’art. 27-bis citato nel T.U..

La novella normativa citata ha comportato importanti modifiche in materia di congedo di paternità, i cui riflessi, come chiarito dall’INPS, hanno impatti duplici, riguardando tanto le tutele originariamente previste unicamente per le madri lavoratrici, da estendersi ora anche alla platea dei padri lavoratori, quanto quelle tutele originariamente previste per la sola tipologia di c.d. congedo di paternità alternativo a quello di maternità, da estendersi ora a tutta la platea dei congedi di paternità.

Il contesto normativo di riferimento: le norme intaccate dalla novella del 2022

Per chiarire la portata delle modifiche normative occorse in materia, occorre esaminare gli istituti intaccati dalle stesse alla luce della originaria formulazione normativa contenuta nel T.U., sì da evidenziare come:

La modifica normativa dell’agosto 2022

Il citato D. Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022 ha inciso sulla normativa sopra riassunta nei seguenti termini:

Il chiarimento dell’INPS e le relative conseguenze

La Circolare in esame è giunta a dirimere, in senso affermativo, una volta per tutte la questione circa la possibilità o meno di estendere la tutela di cui all’art. 55 T.U. a tutta la categoria dei congedi di paternità. E nel fare ciò, ha inoltre evidenziato come tale soluzione sia condivisa anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ne consegue che si debba ritenere ad oggi pacifico che tutti i casi di congedo di paternità debbano intendersi, quanto agli eventi di licenziamenti e dimissioni, coperti dalla medesima garanzia legale: quella di cui alla tutela della maternità.

Riflesso naturale di quanto sopra, pertanto, è quello di accertare come anche i padri lavoratori, nell’ipotesi di cui al citato art. 55 T.U., debbano poter avere accesso alla NASpI – ovviamente al ricorrere di tutte le relative condizioni di legge.

Da qui la chiosa finale dell’INPS, che informa la collettività del fatto che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e respinte dall’INPS nelle more della pubblicazione della Circolare in esame potranno essere oggetto di riesame.

Focus amministrativo e procedurale

Ai fini della corretta gestione amministrativa degli eventi di dimissioni di cui in trattazione, si ricorda che ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001, la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente ai fini della loro validità. Per tali soggetti non è pertanto richiesto l’invio delle dimissioni per il tramite del portale ClicLavoro.

Ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro è, dunque, opportuno che i datori di lavoro si accertino circa il corretto espletamento della procedura di convalida di cui sopra.

Infine, affinchè sia garantito il riconoscimento delle indennità spettanti per legge ai lavoratori padri che abbiano usufruito del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo), e che rassegnino le proprie dimissioni entro il compimento del primo anno di vita del bambino, è necessario che i datori di lavoro comunichino tempestivamente al proprio payroll provider l’avvenuta fruizione dei suddetti periodi di congedo.

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