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Lo Stop del Garante Privacy al chatbox “Replika”

Lo Stop del Garante Privacy al chatbox “Replika”

A cura di Chiana Giannella e Federica Pezza

Ultimamente la questione dell’intelligenza artificiale e del delicato equilibrio tra la promozione di soluzioni innovative e il necessario rispetto del quadro normativo vigente è uno degli argomenti maggiormente dibattuti.

In particolare, per quanto riguarda la normativa sulla privacy, il Garante italiano per la protezione dei dati personali (“Garante“) ha recentemente disposto una limitazione provvisoria al trattamento dei dati nei confronti della società statunitense che sviluppa e gestisce il chatboxReplika“, che dovrà quindi astenersi da qualsiasi trattamento dei dati personali degli utenti italiani.

Un po’ di background: che cos’è Replika, il chatbox “dell’amicizia virtuale”

Replika è un chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale, ideato dallo sviluppatore statunitense Luka Inc. che genera un “amico virtuale” utilizzando interfacce testuali e video.

Più nel dettaglio, secondo la descrizione fornita sui due principali App Store, Replika si presenta come un chatboxper chiunque voglia un amico senza giudizi, drammi o ansia sociale“. Inoltre, in base a tale descrizione, si tratta di un chatbox personalizzabile: Replika può essere un amico o un partner romantico o addirittura un mentore, in quanto cresce (e sviluppa la propria personalità e i propri ricordi) insieme ai propri utenti.

Il provvedimento del Garante: ragioni del divieto

Con il provvedimento del 2 febbraio 2023 (Clicca qui per leggere il provvedimento), il Garante ha ritenuto che Replika non fosse in linea con il quadro normativo italiano in materia di privacy, ordinando a Luka Inc. di interrompere immediatamente il trattamento dei dati relativi agli utenti italiani e di  comunicare entro 20 giorni le misure intraprese in attuazione di quanto richiesto dal Garante.

In particolare, il provvedimento del Garante si basa su quattro motivi principali:

Conclusioni e takeaways

Il presente provvedimento conferma che il giusto equilibrio tra la promozione di soluzioni innovative e il rispetto del quadro normativo vigente in materia di privacy è senz’altro difficile da stabilire. Tuttavia, allo stesso tempo, il provvedimento è utile nella misura in cui fornisce alcune linee guida per tutti coloro che intendono sviluppare o utilizzare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale nel proprio business.

In particolare, in linea con le indicazioni del Garante, questi ultimi dovranno (quantomeno): (i) adottare adeguati meccanismi di verifica dell’età; (ii) assicurarsi che i propri modelli di intelligenza artificiale interagiscano “in modo opportuno” con gli utenti (compresi i minori e le persone vulnerabili); (iii) rivelare tutte le informazioni necessarie sul trattamento, in linea con l’articolo 13 del GDPR; e (iv) identificare una base giuridica adeguata per il trattamento, in linea con l’articolo 6 del GDPR.

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Per avere maggiori informazioni

Contatta Andrea Lensi Orlandi – Parner, PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Contatta Chiara Giannella – Director, PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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