A cura dell’Energy Team
Tremonti Ambiente: nuova opportunità di rinuncia in caso di non cumulabilità con i conti energia
La nuova legge di semplificazione (L. 182/2025) pubblicata lo scorso 3 dicembre ha introdotto, all’art. 43, una nuova possibilità di continuare a beneficiare di tariffe incentivanti (III, IV e V conto energia) anche per quei produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici che abbiano beneficiato della “Tremonti ambiente” (art. 6, cc. 13 – 19 della L. 388/2000) senza rinunciarvi secondo le modalità previste dall’art. 36, c.2, D.L. 124/2019.
La cumulabilità tra Tariffa Incentivante e Tremonti Ambiente è stata una questione dibattuta sino a quando, a fine 2017, il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ha chiarito che:
- “Rispetto ai decreti 28 luglio 2005 (I Conto Energia) e 19 febbraio 2007 (II Conto Energia) è possibile […] beneficiare sia dell’agevolazione fiscale di cui alla Tremonti ambiente sia delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, nei limiti del 20% del costo dell’investimento […].
- “L’articolo 5 del D.M. 6 agosto 2010 (III Conto Energia) e gli articoli 5 e 12, rispettivamente, del D.M. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e 5 luglio 2012 (V Conto Energia) stabiliscono le condizioni di cumulabilità, elencando in modo tassativo i contributi e benefici pubblici esclusi dal divieto di cumulo, non includendo la detassazione per investimenti”.
Anche in considerazione di quanto sopra, il legislatore aveva poi introdotto una misura per consentire agli assegnatari di conti energia successivi al secondo di rinunciare alla Tremonti ambientale al fine di mantenere il diritto a percepire gli incentivi riconosciuti dal GSE restituendo i vantaggi fiscali ottenuti (art. 36 del D.L. n. 124/2019). Il termine per aderire era il 31 dicembre 2020, decorso il quale non sembrava più possibile rinunciare alla Tremonti Ambientale. In questo senso anche la risposta ad interpello n. 167 di quest’anno in cui l’Agenzia delle Entrate ha concluso “che non esiste altra modalità per rinunciare al beneficio fiscale della Tremonti Ambiente essendo decorsi tutti i termini di legge per la restituzione dei relativi benefici” (si veda sul punto la nostra newsletter).
In tale contesto, la norma ora introdotta, consente di riaprire i termini della rinuncia all’agevolazione fiscale per mantenere il diritto al conto energia.
Più in particolare, in presenza di non cumulabilità tra Tremonti Ambiente e conto energia, la legge di semplificazione subordina il mantenimento di quest’ultimo alla presentazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia dal 18 dicembre), di una istanza al GSE, con cui l’operatore accetta l’applicazione di:
- una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell’importo corrispondente al beneficio fiscale goduto (ossia la variazione in diminuzione derivante dall’agevolazione moltiplicata per l’aliquota di imposta sui redditi di anno in anno vigente); si noti che l’importo in discussione deve essere asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo criteri stabiliti dal GSE;
- una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti spettanti per l’intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.
L’istanza produce effetti su tutti i giudizi pendenti, che saranno estinti subordinatamente all’espletamento delle compensazioni e della decurtazione sopra descritta – ovvero – del versamento di eventuali importi che non trovassero capienza nelle tariffe incentivanti.
Il GSE entro dieci giorni dall’entrata in vigore della nuova previsione è tenuto a pubblicare sul suo sito istituzionale le modalità applicative di questa procedura nonché le categorie di professionisti abilitati alla necessaria asseverazione.
Corte costituzionale: non è contrario alla Costituzione il (primo) contributo straordinario contro il caro bollette
Il 2 dicembre scorso è stata depositata la sentenza n. 180/2025 della Corte Costituzionale secondo cui il contributo straordinario previsto dall’art. 37 del DL 21/2022 contro il c.d. “caro bollette” non risulta incostituzionale con riferimento ai tre profili sottoposti ad esame nel corso del giudizio.
Il contributo in questione è quello determinato in base a parametri emergenti dalle LIPE e dovuto da soggetti che esercitano nel territorio dello Stato talune attività nel settore dell’energia elettrica, del gas e di prodotti petroliferi. In estrema sintesi, il contributo si determinava nella misura del 25%, applicato ad una base imponibile che era costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al medesimo saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
In merito alle questioni di costituzionalità esaminate, i riscontri della Corte sono stati i seguenti:
- indeducibilità del contributo straordinario dalla base imponibile IRES (violazione degli artt. 3 e 53 Cost): benchè si tratti di un onere fiscale in linea di principio deducibile secondo l’art. 99 del TUIR, la sentenza ritiene che l’indeducibilità “da un lato, si presenta non incoerente con la sua natura e, dall’altro, rappresenta una deroga non irragionevole o sproporzionata al principio della deducibilità dall’IRES dei costi fiscali inerenti”;
- effetti espropriativi generati dal medesimo prelievo, (in contrasto con i principi di capacità contributiva, ragionevolezza e proporzionalità dell’imposizione e tutela della proprietà di cui agli artt. 3, 53, 42 Cost., nonché contrario all’art. 117 Cost. e all’art. 1 del Primo Protocollo CEDU): la Corte ha constatato che il meccanismo di determinazione di questo contributo – tra cui l’assenza di un tetto massimo – avrebbe prodotto effetti espropriativi talmente marcati da determinare effetti abnormi sulle ricchezze della contribuente incisa. Tuttavia, secondo la Corte, proprio sulla base della peculiarità del contesto ciò non risulterebbe irragionevole;
- il difetto di omogeneità, in relazione alle società neo-costituite, dei periodi temporali messi a confronto ai fini del calcolo del contributo straordinario (in violazione degli artt. 3 e 53 Cost.): la Corte ritiene infondata anche questa contestazione del contribuente argomentando che “Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 37, comma 2, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, richiede, quindi, che, ai fini del calcolo del contributo, il primo periodo temporale, in caso di società neo-costituite, decorra dal compimento di operazioni passive finalizzate all’attività di impresa e che, correlativamente, anche il secondo periodo temporale venga, in modo omogeneo, temporalmente ristretto”.
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