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Public Country-by-Country Reporting: nuovi obblighi di disclosure per i Gruppi Multinazionali ai sensi del D.Lgs. 128/2024

Public Country-by-Country Reporting

A cura di Davide Rotondo, Marta Goi e Angela Di Gennaro

Gli obiettivi del framework

Nell’ambito delle linee di indirizzo della Commissione Europea e del Parlamento Europeo è stata evidenziata la necessità di rispondere alla richiesta di maggior trasparenza da parte delle imprese multinazionali che svolgono attività economiche nell’Unione Europea. In questo contesto è stata introdotta, a livello di Unione Europea, la Comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, anche conosciuta come Public Country-by-Country Reporting (i.e. PCbCR), adempimento recepito in seguito nell’ordinamento di ciascuno Stato Membro.

Il quadro normativo di riferimento in Italia

Il Decreto Legislativo n. 128 del 4 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12/09/2024, recepisce la Direttiva UE 2021/2101 del Parlamento Europeo e del Consiglio introducendo nuovi obblighi di comunicazione e pubblicazione di specifiche informazioni sull’imposta sul reddito per talune imprese e succursali. Le novità introdotte dal quadro normativo in esame si applicano a partire dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data. Si noti che il framework di applicazione si completa del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2952 della Commissione del 29 novembre 2024 il quale stabilisce un modello comune e il formato elettronico di comunicazione del PCbCR.

Ambito soggettivo: i soggetti impattati dai nuovi obblighi di comunicazione

Sulla base delle previsioni del quadro normativo i soggetti che risulterebbero tenuti alla predisposizione e pubblicazione del c.d. Public Country-by-Country Report sono i seguenti.

Soggetto potenzialmente impattatoSoglia di ricavi / Criteri rilevanti
Società capogruppo italianaRicavi consolidati alla data di chiusura del bilancio consolidato > €750 milioni per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi
Società autonoma italianaRicavi alla data di chiusura del bilancio > €750 milioni per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi
Società controllata da capogruppo extra-UERicavi consolidati della capogruppo alla data di chiusura del bilancio consolidato > €750 milioni per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi
Succursale (o stabile organizzazione) di imprese extra-UEQualora l’impresa che l’abbia aperta sia: Parte di un Gruppo con ricavi consolidati > €750 milioni per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutiviImpresa autonoma con ricavi consolidati > € 750 milioni per ciascuno degli ultimi due esercizi

Limitazioni ed esclusioni

Gli obblighi di predisposizione e pubblicazione del PCbCR non si applicano ai soggetti destinatari delle specifiche disposizioni emanate da Banca d’Italia ai sensi del Testo Unico Bancario (i.e. art. 67, comma 1, lett. e) del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) in attuazione degli obblighi di cui all’art. 89 della Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Inoltre, qualora una società capogruppo, le sue partecipate, le relative succursali oppure una società autonoma e le relative succursali siano stabilite o abbiano un’unica sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente in un unico Stato Membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale, gli obblighi previsti dal quadro normativo non si applicano.

Una società controllata da una impresa capogruppo di un Paese extra-UE non è tenuta a redigere il PCbCR qualora la capogruppo predisponga una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella prevista dal framework in commento rispettando contestualmente specifici requisiti in termini di accessibilità, contenuti e pubblicazione.

Parimenti, gli obblighi in esame non si applicano alle succursali se l’impresa autonoma di un paese terzo che ha aperto la succursale o l’impresa capogruppo nel cui bilancio è consolidata l’impresa che ha aperto la succursale, redigono rispettivamente una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella prevista dal framework in commento rispettando contestualmente alcuni requisiti in termini di accessibilità, contenuti e pubblicazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, una società italiana controllata da una impresa capogruppo Extra UE non è tenuta agli obblighi in esame qualora l’impresa capogruppo Extra EU rediga una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella prevista dal Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128 e, contestualmente:

Una società italiana, controllata da una impresa capogruppo UE non dovrebbe essere impattata dagli obblighi di redazione del PCbCR in quanto assolti dalla stessa capogruppo UE.

Ambito oggettivo: il contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito

Anche in coerenza con il già citato Regolamento di esecuzione (UE), la comunicazione deve includere:

1.Le informazioni generali rispetto all’impresa capogruppo/impresa autonoma che predispone la rendicontazione:

2. Riepilogo delle informazioni paese per paese con l’elenco delle Giurisdizioni, intese come Stati Membri, Paesi dello Spazio Economico Europeo, e Giurisdizioni non cooperative come da Allegati I e II delle conclusioni del Consiglio. Per ciascuna Giurisdizione si dovranno riportare:

3. Per tutte le altre Giurisdizioni (i.e. quelle che non rientrano negli insiemi sopra citati) le informazioni richieste devono essere riportate in aggregato.

4. Inoltre, possono essere fornite spiegazioni sulle discrepanze rilevanti tra gli importi dell’imposta sul reddito maturata durante l’esercizio finanziario pertinente e gli importi dell’imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti.

In aggiunta a quanto specificato nel citato Regolamento di esecuzione (UE), si noti che il Decreto Legislativo n. 128 del 4 settembre 2024 conferma che le informazioni oggetto di comunicazione e pubblicazione possono essere fornite sulla base delle modalità previste dal framework normativo e dai provvedimenti emanati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate rispetto al Country-by-Country Reporting di matrice OCSE/DAC4.

Le modalità di deposito e pubblicazione del PCbCR

Entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio oggetto di reporting, la comunicazione deve essere rispettivamente:

  1. depositata presso il Registro delle Imprese dove è collocata la sede o la stabile rappresentanza a cura degli amministratori della società o dell’impresa
  2. pubblicata sul sito internet della società o dell’impresa tenuta a redigerla, in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale
  3. resa accessibile gratuitamente al pubblico e mantenuta disponibile per un periodo di almeno 5 anni consecutivi

Responsabilità trasversali e perimetro sanzionatorio

La responsabilità rispetto alla redazione e pubblicazione della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito in coerenza con il quadro normativo descritto è in capo agli amministratori della società. Gli amministratori, infatti, nell’adempiere a tale obbligo sono tenuti ad agire secondo i criteri di professionalità e diligenza.

Parimenti, l’organo di controllo, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli dall’ordinamento, è tenuto a vigilare sull’osservanza delle disposizioni in esame e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea.

Il revisore legale è tenuto a verificare il ricorrere dell’obbligo di redazione del PCbCR a partire dall’esercizio finanziario precedente a quello su cui è chiamato a esprimere un giudizio oltreché l’avvenuta predisposizione e pubblicazione della Comunicazione da parte degli amministratori, riportandone apposita attestazione nella relazione di revisione.

Per quanto concerne il corrispondente perimetro sanzionatorio, in capo agli amministratori si applicano le seguenti previsioni.

Tipologia di violazioneSanzione
Omesso deposito della ComunicazioneSanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 1, comma 145, Legge 28 dicembre 2015 n.208 – da Euro 10.000 a Euro 50.000
Deposito tardivo della Comunicazione – entro 60 giorni dalla scadenzaSanzione amministrativa pecuniaria ridotta della metà
Deposito della Comunicazione oltre i 60 giorni dalla scadenzaEquiparato all’omesso deposito
Deposito della Comunicazione comprensiva di informazioni non rispondenti al vero oppure omissioni di fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista – salvo che il fatto costituisca reatoSanzione amministrativa pecuniaria raddoppiata

La scadenza per il deposito e la pubblicazione della prima Comunicazione: principali esempi

Come già riportato nei paragrafi precedenti, le disposizioni del D.Lgs. 128/24 si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari con inizio il 22 giugno 2024 o successivi a tale data. Di conseguenza, considerando che la pubblicazione e il deposito deve avvenire entro i 12 mesi successivi alla data di chiusura del bilancio di esercizio, si propongono a titolo esemplificativo le prime scadenze.

Tipologia di esercizioPrimo esercizio rilevante ai fini PCbCRScadenza pubblicazione e deposito PCbCRAttestazione del revisore
Infrannuale – 1 luglio – 30 giugno1 luglio 2024 – 30 giugno 202530 giugno 2026Nella relazione di revisione sul bilancio 2025-2026
Esercizio coincidente con anno solare1 gennaio 2025 – 31 dicembre 202531 dicembre 2026Nella relazione di revisione sul bilancio 2026

La presente newsletter ha finalità meramente informative e non costituisce parere professionale.

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