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Le Linee Guida interpretative della Commissione europea sul Regolamento Imballaggi (PPWR): cosa cambia per le imprese

Le Linee Guida interpretative della Commissione europea sul Regolamento Imballaggi

A cura di Paola Furiosi e Francesca Caliri

Lo scorso 30 marzo 2026, la Direzione generale per l’Ambiente della Commissione europea ha pubblicato le Linee Guida interpretative sul Regolamento (UE) 2025/40 (Packaging and Packaging Waste Regulation – “PPWR”), il nuovo Regolamento europeo relativo ad imballaggi e rifiuti di imballaggio, entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e le cui principali disposizioni saranno applicabili a partire dal 12 agosto 2026.

Il PPWR in sintesi

Il PPWR, che sostituisce la Direttiva 94/62/CE, mira a garantire l’armonizzazione in materia di sostenibilità, riciclabilità, etichettatura e responsabilità estesa del produttore (“EPR”) all’interno dell’Unione Europea, superando le discrepanze tra ordinamenti nazionali che caratterizzavano il regime precedente.

Il Regolamento si rivolge a tutti gli operatori economici coinvolti nella catena dell’imballaggio e si applica a ogni tipologia di packaging, indipendentemente dal materiale di fabbricazione (plastica, carta, vetro, metallo, legno, etc.). In particolare, i principali soggetti destinatari della normativa sono:

La scadenza del 12 agosto 2026

A partire dal prossimo 12 agosto, le imprese dovranno conformarsi a numerosi nuovi obblighi. Tra i principali spicca quello di cui all’articolo 5 del Regolamento, che vieta l’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti contenenti sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (cosiddette “PFAS”) in concentrazioni superiori alle soglie stabilite, confermando – altresì – i limiti per i metalli pesanti a 100 mg/kg.

I fabbricanti dovranno predisporre dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica per ciascun tipo di imballaggio, conservandole per dieci anni (cinque per i monouso). I produttori, invece, dovranno iscriversi ai registri nazionali e versare contributi finanziari EPR per la gestione del fine vita degli imballaggi.

Le nuove Linee Guida

Le Linee Guida, elaborate dalla Commissione europea sulla base del confronto con gli Stati membri, intendono chiarire i dubbi interpretativi sul PPWRladdove sussista un evidente margine di discrezionalità giuridica”. Tale documento, tuttavia, non è ancora formalmente applicabile: la Commissione lo adotterà ufficialmente quando saranno disponibili tutte le versioni linguistiche del medesimo.

Alle Linee Guida si accompagna anche un documento di FAQ, che sarà aggiornato regolarmente e che fungerà da ulteriore ausilio interpretativo del Regolamento.

Tra i chiarimenti più rilevanti, le Linee Guida precisano che l’Allegato I al PPWR (che contiene una lista di articoli che rientrano o meno nella definizione di “imballaggio”) abbia valore meramente indicativo: per qualificare un articolo come imballaggio occorre verificare se è destinato a contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare un prodotto, senza essere parte integrante di esso.

La Commissione ha, inoltre, chiarito la distinzione tra produttore e fabbricante, precisando che se un imballaggio reca il marchio di un’impresa diversa dal produttore fisico, il titolare del marchio si presume fabbricante ai sensi del PPWR, con una deroga per le microimprese.

Ancora, il PPWR impone ai distributori finali nel settore HORECA (i.e. hotel, ristoranti, catering e bar) di mettere a disposizione almeno il 10% delle bevande in imballaggi riutilizzabili entro il 2030. Il dubbio interpretativo riguardava la portata concreta di tale obbligo: ci si chiedeva se il 10% dovesse essere calcolato sulle vendite effettive di bevande oppure sull’assortimento offerto. Ebbene, le Linee Guida hanno chiarito che l’obbligo si riferisce alla semplice offerta in vendita (“making available”) e non alle vendite effettive. Nel concreto, ciò significa che un esercizio HORECA deve garantire che almeno il 10% bevande sia disponibile in imballaggi riutilizzabili (ad esempio bottiglie in vetro a rendere), a prescindere dal fatto che i clienti scelgano effettivamente di acquistarle.

I next step per le aziende interessate dal PPWR

Con il 12 agosto 2026 ormai alle porte, si raccomanda alle imprese coinvolte nella filiera degli imballaggi di attivarsi al fine di garantire la propria compliance con i nuovi obblighi normativi.

A tal fine, risulta opportuno intraprendere azioni quali, a titolo esemplificativo, avviare una verifica della propria qualifica soggettiva ai sensi del PPWR, effettuare un audit degli imballaggi in uso rispetto ai nuovi requisiti, predisporre la documentazione tecnica e le dichiarazioni di conformità, monitorare l’istituzione dei registri nazionali dei produttori e controllare l’esposizione ai limiti sulle sostanze pericolose, prestando particolare attenzione ai PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti.

Per una discussione più approfondita:

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